La
risposta della Redazione
Autolavaggio con stereo
Egregio Signor Marco,
l'autorizzazione di un'attività produttiva, qual è una stazione di autolavaggio,
deve essere accompagnata dalla documentazione dell'impatto acustico generato a
seguito dell'entrata in esercizio dell'attività, redatta da un Tecnico
Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento
acustico".
Tale
documentazione, oltre a definire i livelli di rumore prodotti, deve altresì
indicare le soluzioni tecniche/organizzative ritenute utili per assicurare il
rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione)
definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, e di quelli
differenziali, previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.C.M. 14 novembre
1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Ciò
considerato, il Comune da Lei interessato del problema, ha facoltà di verificare
la presenza o meno di tale documentazione, appurare se siano rispettate le
condizioni in essa contenute, e rinviare, se del caso, le opportune verifiche
fonometriche all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), al
fine di accertare il rispetto dei predetti valori limite.
Qualora all'esito delle verifiche fonometriche emergesse un supero di uno dei
valori limite, a carico del soggetto responsabile delle illecite immissione è
prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10,
comma 2, della menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione di apposita
diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori
limite indicati dalla Legge.
Cordiali saluti.
La Redazione:
14.06.2018