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La risposta della Redazione
Autolavaggio con stereo
Egregio Signor Marco, l'autorizzazione di un'attività produttiva, qual è una stazione di autolavaggio, deve essere accompagnata dalla documentazione dell'impatto acustico generato a seguito dell'entrata in esercizio dell'attività, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Tale documentazione, oltre a definire i livelli di rumore prodotti, deve altresì indicare le soluzioni tecniche/organizzative ritenute utili per assicurare il rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, e di quelli differenziali, previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Ciò considerato, il Comune da Lei interessato del problema, ha facoltà di verificare la presenza o meno di tale documentazione, appurare se siano rispettate le condizioni in essa contenute, e rinviare, se del caso, le opportune verifiche fonometriche all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), al fine di accertare il rispetto dei predetti valori limite. Qualora all'esito delle verifiche fonometriche emergesse un supero di uno dei valori limite, a carico del soggetto responsabile delle illecite immissione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori limite indicati dalla Legge. Cordiali saluti.
La Redazione: 14.06.2018
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