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La risposta della Redazione
Attivazione dei controlli
Gent.ma Signora Raffaella, l'attività da Lei descritta è assoggetta al rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La verifica dei predetti limiti di rumore spetta all'Organo di controllo, individuato nel Comune o nell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA), a seconda delle disposizioni assunte in ambito locale. In ogni caso, la segnalazione con relativa richiesta di controllo fonometrico può essere inoltrata via PEC, mail, o raccomandata A/R ai predetti Enti direttamente dal soggetto che lamenta i disagi, avendo a tal fine accortezza di indicare i propri riferimenti (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico/mail), una breve descrizione dell'attività, degli orari nei quali il disturbo viene lamentato e delle sorgenti alle quali viene fatto riferimento. Sulla scorta dei risultati degli accertamenti fonometrici, il Sindaco sarà chiamato a definire l'adozione degli eventuali provvedimenti ripristinatori, attraverso l'emanazione di apposita diffida e, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, potrà inoltre usufruire di speciali strumenti di limitazione, compresa anche l'inibitoria degli impianti o dell'attività, ai sensi dell'articolo 9, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", comunque per il tempo strettamente necessario per l'adozione di efficaci misure di contenimento dei rumori. Fatto salvo quanto sopra presentato, qualora il disturbo lamentato intercettasse un numero indeterminato di persone, ossia più abitazioni, potranno essere contestate anche le responsabilità sanzionatorie previste dall'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone, sempreché, una volta verificati i presupposti, le persone interessate dai rumori intendessero promuovere apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria. In tale occasione, per sostenere la predetta fattispecie penale la Suprema Corte, in diverse e peraltro recenti pronunce, ha confermato che non è necessario usufruire dei risultati di un'analisi tecnica, seppure utile, in quanto il Giudice nel definire l'eventuale rilevanza della fattispecie criminosa potrà ricondursi alla concreta idoneità del fenomeno di arrecare un potenziale disturbo, riconosciuto nella media sensibilità di un numero indiscriminato di persone, usufruendo a tale scopo delle dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire circa le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti. Cordiali saluti.
La Redazione: 22.09.2018
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