La
risposta della Redazione
Attivazione dei controlli
Gent.ma Signora Raffaella,
l'attività da Lei descritta è assoggetta al rispetto dei valori assoluti
(emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione Acustica del
territorio comunale, nonché dei valori limite differenziali di immissione
di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
La
verifica dei predetti limiti di rumore spetta all'Organo di controllo,
individuato nel Comune o nell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA/APPA), a seconda delle disposizioni assunte in ambito locale.
In
ogni caso, la segnalazione con relativa richiesta di controllo fonometrico può
essere inoltrata via PEC, mail, o raccomandata A/R ai predetti Enti direttamente
dal soggetto che lamenta i disagi, avendo a tal fine accortezza di indicare i
propri riferimenti (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico/mail), una
breve descrizione dell'attività, degli orari nei quali il disturbo viene
lamentato e delle sorgenti alle quali viene fatto riferimento.
Sulla
scorta dei risultati degli accertamenti fonometrici, il Sindaco sarà chiamato a
definire l'adozione degli eventuali provvedimenti ripristinatori, attraverso
l'emanazione di apposita diffida e, qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, potrà inoltre
usufruire di speciali strumenti di limitazione, compresa anche l'inibitoria
degli impianti o dell'attività, ai sensi dell'articolo 9, della Legge 26 ottobre
1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", comunque
per il tempo strettamente necessario per l'adozione di efficaci misure di
contenimento dei rumori.
Fatto
salvo quanto sopra presentato, qualora il disturbo lamentato intercettasse un numero indeterminato di
persone, ossia più abitazioni, potranno essere contestate anche le
responsabilità sanzionatorie previste dall'articolo 659 C.P. che disciplina il
disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone, sempreché, una volta
verificati i
presupposti, le persone interessate dai rumori intendessero promuovere apposita
segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
In
tale occasione, per
sostenere la predetta fattispecie penale la Suprema Corte, in diverse e peraltro
recenti pronunce, ha confermato che non è necessario usufruire dei risultati di
un'analisi tecnica, seppure utile, in quanto il Giudice nel definire l'eventuale
rilevanza della fattispecie criminosa potrà ricondursi alla concreta idoneità
del fenomeno di arrecare un potenziale disturbo, riconosciuto nella media
sensibilità di un numero indiscriminato di persone, usufruendo a tale scopo
delle dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire circa le
caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
Cordiali saluti.
La Redazione:
22.09.2018