La
risposta della Redazione
Rumore da aspiratori self service
Egregio Lettore / Gent.ma Lettrice,
pare innanzitutto opportuno precisare che
l'autorizzazione all'esercizio di attività rumorose, quali quella da Lei
segnata, dovrebbe essere accompagnata, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", da una idonea documentazione di previsione di impatto acustico.
Tale documentazione, redatta da un Tecnico Competente in Acustica ambientale
(TCAA), dovrebbe riportare la stima dei livelli generati ed indicare le
eventuali soluzioni tecniche o limitazioni organizzative (ad es. gli orari)
utili per contenere i livelli di rumore prodotti entro i limiti assoluti
(emissione ed immissione) fissati dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale e dei valori limite differenziali di
immissioni previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". In
relazione ai contenuti espressi da tale documento, il Comune dovrebbe fissare, in forma di opportune prescrizioni, le limitazioni cui subordinare il
relativo nulla-osta.
In ogni caso, al momento dell'entrata in
esercizio, l'attività è tenuta al rispetto dei richiamati limiti al rumore, i
quali possono essere oggetto di apposita verifica da parte dell'Autorità di
controllo, ossia dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
attivata con le modalità dalla stessa indicate. Al riguardo, è utile precisare
che, in tali specifici casi, nel corso degli accertamenti il contraddittorio
con gli autori delle immissioni sonore non è richiesto, così come anche
recentemente evidenziato nella Sentenza n. 1093 del 13 luglio 2015 dal TAR della
Toscana.
Ciò considerato, qualora all'esito delle
predette verifiche fonometriche venisse accertato il supero di uno dei predetti
valori limite, a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della menzionata
Legge quadro, e l'emanazione di apposita diffida con la quale
disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti, usufruendo, se del
caso, anche degli strumenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 9 della
L.447/95, dal momento che un elevato livello di rumorosità ambientale può
tradursi in un pregiudizio per la salute pubblica.
In caso di inerzia del Comune, e sempreché il
disturbo lamentato intercetti una pluralità di persone, potrà essere valutata
l'opportunità di segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria, in relazione
all'assunto in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo
delle occupazioni o del riposo delle persone. Nel qual caso, è utile voler
fornire una chiara descrizione dei fatti e delle circostanze che
sono all'origine dei disturbi lamentati, meglio se accompagnata da apposita
prova tecnica, redatta da un TCAA da Lei incaricato di svolgere i relativi
rilievi fonometrici, attraverso la quale apporre adeguato riscontro circa il
supero dei richiamati limiti di rumore.
Cordiali saluti.
La Redazione: 03.10.2015