|
|
La risposta della Redazione
Rumore da aspiratori self service
Egregio Lettore / Gent.ma Lettrice, pare innanzitutto opportuno precisare che l'autorizzazione all'esercizio di attività rumorose, quali quella da Lei segnata, dovrebbe essere accompagnata, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da una idonea documentazione di previsione di impatto acustico. Tale documentazione, redatta da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA), dovrebbe riportare la stima dei livelli generati ed indicare le eventuali soluzioni tecniche o limitazioni organizzative (ad es. gli orari) utili per contenere i livelli di rumore prodotti entro i limiti assoluti (emissione ed immissione) fissati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale e dei valori limite differenziali di immissioni previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". In relazione ai contenuti espressi da tale documento, il Comune dovrebbe fissare, in forma di opportune prescrizioni, le limitazioni cui subordinare il relativo nulla-osta. In ogni caso, al momento dell'entrata in esercizio, l'attività è tenuta al rispetto dei richiamati limiti al rumore, i quali possono essere oggetto di apposita verifica da parte dell'Autorità di controllo, ossia dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), attivata con le modalità dalla stessa indicate. Al riguardo, è utile precisare che, in tali specifici casi, nel corso degli accertamenti il contraddittorio con gli autori delle immissioni sonore non è richiesto, così come anche recentemente evidenziato nella Sentenza n. 1093 del 13 luglio 2015 dal TAR della Toscana. Ciò considerato, qualora all'esito delle predette verifiche fonometriche venisse accertato il supero di uno dei predetti valori limite, a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, e l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti, usufruendo, se del caso, anche degli strumenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 9 della L.447/95, dal momento che un elevato livello di rumorosità ambientale può tradursi in un pregiudizio per la salute pubblica. In caso di inerzia del Comune, e sempreché il disturbo lamentato intercetti una pluralità di persone, potrà essere valutata l'opportunità di segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'assunto in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Nel qual caso, è utile voler fornire una chiara descrizione dei fatti e delle circostanze che sono all'origine dei disturbi lamentati, meglio se accompagnata da apposita prova tecnica, redatta da un TCAA da Lei incaricato di svolgere i relativi rilievi fonometrici, attraverso la quale apporre adeguato riscontro circa il supero dei richiamati limiti di rumore. Cordiali saluti.
La Redazione: 03.10.2015
|
» soundscapes sound identities
» soluzioni al rumore ambientale
|
Inquinamentoacustico.it ®
|