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La risposta della Redazione
Rumore da asciugatrici di lavanderia a gettone
Gent.ma Signora Ivana, il caso da Lei presentato appare alquanto delicato e complesso poiché alcune delle azioni preventive richieste dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare quelle relative ad una valutazione dell'impatto sonoro generato dall'entrata in esercizio dell'attività, sembrano siano state disattese. Al riguardo, il predetto riferimento normativo, prevede che la richiesta di autorizzazione all'edificazione o all'esercizio di un'attività rumorosa sia accompagnata da un'idonea documentazione circa il rumore generato, al fine di definire gli eventuali presidi ritenuti utili per scongiurare il disturbo nei confronti delle persone esposte al rumore dell'attività o degli impianti. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla presenza, validità o completezza di tale documentazione, al momento dell'entrata in esercizio dell'attività, il rumore da questa prodotto deve assicurare il rispetto delle soglie limite richiamate dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ed in particolare, il rispetto dei valori limite differenziali di immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del citato d.P.C.M. che, per casi come questo, rappresentano il vincolo maggiormente restrittivo. La verifica delle immissioni sonore lamentate, può essere demandata al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, secondo le modalità dagli stessi indicati. In alcuni casi, l'attivazione del controllo è assoggettato agli oneri di spesa previsti dal Tariffario dell'ARPA, posti a carico del soggetto richiedente. La richiesta può essere inoltrata anche da un singolo condonino. Nel qual caso, le verifiche fonometriche saranno svolte all'interno dell'ambiente abitativo al quale fa' riferimento la persona che ha segnalato il disagio. Qualora all'esito delle predette verifiche venisse accertato il supero di uno dei valori limite di rumore, a carico del soggetto responsabile di tali immissioni, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, oltreché l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limite di legge. Da tale procedura amministrativa sono peraltro escluse, poiché seguono un altro iter procedurale, le eventuali pretese risarcitorie richieste a rimando dell'articolo 844 c.c. a causa delle immissioni sonore moleste, inclusi gli eventuali oneri derivati dalla necessità di offrire un temporaneo allontanamento del soggetto dalla fonte sonora causa del disturbo lamentato. Nel qual caso, tuttavia, è necessario voler essere supportati da un consulente legale e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) di fiducia con i quali definire i termini dell'eventuale ricorso davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile, incluso anche il tentato di conciliazione con il soggetto responsabile di siffatte immissioni sonore. Cordiali saluti.
La Redazione: 11.02.2017
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