La
risposta della Redazione
Rumore da asciugatrici di lavanderia a gettone
Gent.ma Signora
Ivana,
il caso da Lei
presentato appare alquanto delicato e complesso poiché alcune delle azioni
preventive richieste dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26
ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
in particolare quelle relative ad una valutazione dell'impatto sonoro generato dall'entrata in
esercizio dell'attività, sembrano siano state disattese. Al riguardo, il
predetto riferimento normativo, prevede che la richiesta di autorizzazione
all'edificazione o all'esercizio di un'attività rumorosa sia accompagnata da
un'idonea documentazione circa il rumore generato, al fine di definire gli
eventuali presidi ritenuti utili per scongiurare il disturbo nei confronti delle
persone esposte al rumore dell'attività o degli impianti.
Ad ogni buon conto,
a prescindere dalla presenza, validità o completezza di tale documentazione, al
momento dell'entrata in esercizio dell'attività, il rumore da questa prodotto
deve assicurare il rispetto delle soglie limite richiamate dal d.P.C.M. 14
novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore", ed in particolare, il rispetto dei valori limite differenziali di
immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del citato d.P.C.M. che, per casi
come questo, rappresentano il vincolo maggiormente restrittivo.
La verifica delle
immissioni sonore lamentate, può essere demandata al Comune e all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti,
secondo le modalità dagli stessi indicati. In alcuni casi, l'attivazione del
controllo è assoggettato agli oneri di spesa previsti dal Tariffario dell'ARPA,
posti a carico del soggetto richiedente. La richiesta può essere inoltrata anche
da un singolo condonino. Nel qual caso, le verifiche fonometriche saranno svolte
all'interno dell'ambiente abitativo al quale fa' riferimento la persona che ha
segnalato il disagio.
Qualora all'esito
delle predette verifiche venisse accertato il supero di uno dei valori limite di
rumore, a carico del soggetto responsabile di tali immissioni, è prevista l'irrogazione
della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della
menzionata Legge quadro, oltreché l'emanazione di apposita diffida con la quale
disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limite di legge.
Da tale procedura
amministrativa sono peraltro escluse, poiché seguono un altro iter procedurale, le eventuali
pretese risarcitorie richieste a rimando dell'articolo 844 c.c. a causa delle immissioni sonore
moleste, inclusi gli eventuali oneri
derivati dalla
necessità di offrire un temporaneo allontanamento del soggetto dalla fonte
sonora causa del disturbo lamentato. Nel qual caso, tuttavia, è necessario voler
essere supportati da un consulente legale e da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale (TCAA) di fiducia con i quali definire i termini dell'eventuale
ricorso davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile,
incluso anche il tentato di conciliazione con il soggetto responsabile di
siffatte immissioni sonore.
Cordiali saluti.
La Redazione:
11.02.2017