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La risposta dell'esperto

A cura di Marcello Brugola

 

 

L'ascensore del condominio è troppo rumoroso

 

Gentilissima signora Claudia,

dopo che ho smesso di ridere (ma ci sarebbe da piangere) , le posso rispondere in questo modo:

il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) fissa in modo evidente i valori di norma per gli impianti tecnici a funzionamento non continuo, e quindi quelli come gli ascensori, in 35 dB(A) di SPL rilevati in costante di tempo Slow.

È buffo come la ditta costruttrice, il direttore dei lavori, i progettisti ed i tecnici che hanno fatto l’impianto, non siano a conoscenza di una legge che ormai ha 13 anni.

Comunque, visto che non sono stati capaci di fare il progetto, che almeno lo sistemino: non è vero che dovete sentire il rumore, avete il diritto di NON sentirlo, o per lo meno dovrebbe essere riportato al di sotto di questa soglia.

Attenzione! C'è una precisazione da fare: la soglia dei 35 dB(A), è, secondo chi scrive, già altissima,e quindi se l’abitazione è silenziosa, anche se all’interno della norma il rumore è comunque disturbante.

Chiami innanzitutto un tecnico, dopo essersi consultata con tutti i suoi vicini e aver cercato di fare un fronte comune: faccia fare delle misure e verifichi il livello esistente presso la camera da letto, è un rilievo che viene eseguito in un ora di misura, meglio se dopo le 23.00, quando c'è meno traffico e cala il rumore di fondo, quindi il differenziale si incrementa.

Se il livello è superiore ai 35 dB(A) in Slow, allora minacci causa al Condominio: la legge è dalla Sua è parte. Se è minore o uguale ai 35 dB(A), allora si metta d’accordo con i vicini e faccia causa al Condominio (o per lo meno, inizi a minacciare): la questione deve essere risolta o dal costruttore, che deve dare 10 anni di garanzia, o dal condominio che ha la proprietà dell’impianto.

Perché le dico questo? Perché in questo momento ho ben due cause in corso di persone come Lei a cui l’ascensore dà fastidio, ed entrambe stanno vincendo la causa, che però deve essere impostata come espongo in seguito.

Seconda cosa: cambi “esperto”.

Il rumore di un ascensore è dato solo ed esclusivamente da problemi meccanici, e quindi da vibrazioni. Rivestire le pareti significa gettare i soldi e non risolvere il problema, ma soprattutto rivela una sostanziale ignoranza dei meccanismi propagativi del segnale, e quindi della capacità di intervento.

Si deve intervenire sulla macchina, e sulle guide che sono sicuramente fissate rigidamente alle pareti di CLS del vano ascensore.

Attenzione (di nuovo): l’intervento di bonifica non è semplice, si deve smontare il gruppo motore e metterlo su antivibranti idonei, se ci sono, non sono idonei e devono essere sostituiti (ma si devono scegliere in modo corretto! Chi metterebbe delle gomme di una 500 su una Ferrari o viceversa? Perché si pensa ancora che basti “una gomma”? bisogna verificare le frequenze di risonanza del sistema) e poi si devono smontare i sistemi di fissaggio ed interporre una guarnizione in modo che la vibrazione sia attenuata, ed anche in questo caso la guarnizione deve essere scelta accuratamente.

Lasci stare il rivestimento delle pareti, serve solo a fare guadagnare “l’esperto”, e lasci stare il parare dell’Amministratore: evidentemente non ha mai avuto dovuto affrontare problemi simili, o pensa che tutti si debba sopportare in silenzio.

Vada avanti senza paura, anche se è in affitto: Lei paga un bene, e quindi ha diritto che il bene sia fruibile.

Faccia le misure, e poi minacci causa. E se non fanno nulla, la faccia, la vincerà tranquillamente, a condizione che trovi un buon Legale e che faccia applicare il quesito secondo la “normale tollerabilità", che valuta il disturbo non secondo il criterio amministrativo.

Per comodità lo ripropongo:

Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati i luoghi e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti e i loro eventuali C.T.P.

1) quali siano le caratteristiche tecniche della sorgente sonora o dell’attività indicata come causa di immissioni, e quali le emissioni rumorose della medesima, indicandone altresì i periodi temporali di esercizio;

2) quale sia la diffusione del rumore, avuto riferimento al luogo di collocazione della sorgente stessa e l’abitazione di parte ricorrente;
3) quale sia il rumore di fondo, rilevato in assenza dell’intervento della sorgente ad attività anzidette, inteso quale complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, espresso dal valore statistico cumulativo LAF 95 (Livello statistico cumulativo, 95 %, ponderato A, costante di tempo Fast);

4) quale sia il valore istantaneo determinato dall’intervento della sorgente od attività considerate, valutando se superi il limite della normale tollerabilità secondo il criterio comparativo dei +3 dB(A), rilevato dall’abitazione di parte attrice, nelle ore giornaliere correlate alle esigenze di vita enunciate dalla medesima parte;

5) indichi quali siano gli interventi da eseguire per ottenere la riduzione dell’immissione entro i limiti suddetti, nonché i costi relativi ed i presumibili tempi per la realizzazione dei lavori, verificando se siano stati effettuati i programmati interventi di mitigazione sonora da parte della resistente e valutando altresì se tali interventi siano idonei allo scopo; ove possibile, valuti l’incidenza di tali interventi sulla attenuazione del livello di rumorosità;

6) rappresenti tutto con idonea planimetria, tracciati, grafici ed eventuale documentazione fotografica.

Mi raccomando, un buon tecnico ed un buon Legale.

 

Cordiali saluti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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