La
risposta della Redazione
Area per cani
Egregio Signor
Gabriele,
un'area pubblica per cani può
certamente offrire svago per gli amici animali ma al contempo può diventare fonte
di disturbo per quanti vivono nei suoi dintorni. Anche in questi casi, individuare un'area adatta è il primo passo per evitare di incorrere in siffatti fenomeni di
disturbo, poiché intervenire tardi non sempre offre la possibilità di poter
adottare la soluzione ideale e, comunque, è più difficile
trovare una soluzione efficacie, a meno di difficili compromessi.
Ad ogni buon conto,
rivendicare il Diritto alla quiete e alla tranquillità non è solo una facoltà
del cittadino ma è un preciso Dovere dell'Autorità locale che ha il compito di perseverare
in tale preminente obiettivo, a salvaguardia delle possibili ripercussioni sulla
Salute delle persone esposte al rumore (Art. 32 Cost.).
A tal fine, il Sindaco del
Comune territorialmente competente è investito di poteri-doveri che consentono
di definire adeguati provvedimenti locali volti a limitare, o comunque,
contenere i rumori generati, quali ad esempio: individuazione di idonee fasce
orarie, delimitazione delle aree, in modo da aumentare la distanza dalle abitazioni
più vicine, installazione di schermi di protezione acustica, delocalizzazione
della struttura e quanto altro utile allo scopo.
Qualora l'azione invocata
davanti al Comune si dimostrasse inefficacie, potrà essere valutato se
intraprendere un'azione legale collettiva, promossa da tutti i censiti
disturbati dai rumori, sia essa davanti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo
659 C.P. riguardo il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, o
davanti all'Autorità civile, Giudice di Pace o Giudice Ordinario del Tribunale Civile, ai sensi
dell'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste.
In entrambi i casi, pare
utile voler far precedere tale percorso da un adeguato consulto legale,
assunto anche sulla scorta di un'idonea rilevazione fonometrica eseguita da un
Tecnico Competente in Acustica ambientale (art. 2, c. 6, della L.447/95),
attraverso la quale disporre di idonea "prova tecnica" che comprovi
l'eventuale supero della soglia della c.d. "normale tollerabilità".
Cordiali saluti.
La Redazione: 02.07.2016