La potestà in capo al Comune in
materia di autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore è disciplinata
dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n.
447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
il quale riconosce al Comune la facoltà di autorizzare, anche in deroga
ai valori limite di rumore previsti dalla Classificazione Acustica e da
quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14
novembre 1997, lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni
indicate dal comune stesso ed in accordo ai criteri definiti dalla Regione ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della medesima Legge
quadro.
Con il termine "temporaneo"
sono dunque intese quelle attività che hanno luogo per un tempo
limitato, affinché durante il loro esercizio non si abbiano a
manifestare quegli effetti lesivi della sfera della Salute delle persone
(Art. 32 Cost.) indotti dall'esposizione a livelli di rumore
oltre le soglie di salubrità previste dalla normativa nazionale vigente in materia
di inquinamento acustico.
Per tale ragione,
l'autorizzazione in deroga ai limiti non è di per sé sufficiente per
sollevare il responsabile delle immissioni dalle eventuali
responsabilità, anche di carattere penale, qualora venga dimostrato, in
concreto, di aver arrecato disturbo alla popolazione, così come oramai
affermato da tempo dalla Suprema Corte nella sentenza del 05 dicembre 1998 (Sez.
I) la quale ha inteso ribadire che l'esercizio dell'attività autorizzata
deve comunque svolgersi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni
poste a tutela della quiete pubblica.
Pertanto, qualora il titolo
autorizzativo disposto dal Comune manchi di tali preminenti requisiti o
dimostri che non sono stati assunti adeguati e preminenti vincoli di
salvaguardia della popolazione esposta al rumore, questo può esporsi ad
una sua contestazione in sede amministrativa, promossa davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), oppure può offrire
l'occasione per rinviare il titolare dell'autorizzazione alle eventuali
responsabilità contravvenzionali in capo all'art. 659 C.P. in tema di
disturbo delle occupazione o del riposo delle persone, qualora l'entità
di tali immissioni si
dimostri idonea a disturbare un numero indeterminato di persone.
Per ulteriori approfondimenti,
rinviamo al seguente articolo:
Attività temporanee in deroga ai limiti acustici.