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La potestà in capo al Comune in materia di autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore è disciplinata dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il quale riconosce al Comune la facoltà di autorizzare, anche in deroga ai valori limite di rumore previsti dalla Classificazione Acustica e da quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso ed in accordo ai criteri definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della medesima Legge quadro. Con il termine "temporaneo" sono dunque intese quelle attività che hanno luogo per un tempo limitato, affinché durante il loro esercizio non si abbiano a manifestare quegli effetti lesivi della sfera della Salute delle persone (Art. 32 Cost.) indotti dall'esposizione a livelli di rumore oltre le soglie di salubrità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di inquinamento acustico. Per tale ragione, l'autorizzazione in deroga ai limiti non è di per sé sufficiente per sollevare il responsabile delle immissioni dalle eventuali responsabilità, anche di carattere penale, qualora venga dimostrato, in concreto, di aver arrecato disturbo alla popolazione, così come oramai affermato da tempo dalla Suprema Corte nella sentenza del 05 dicembre 1998 (Sez. I) la quale ha inteso ribadire che l'esercizio dell'attività autorizzata deve comunque svolgersi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica. Pertanto, qualora il titolo autorizzativo disposto dal Comune manchi di tali preminenti requisiti o dimostri che non sono stati assunti adeguati e preminenti vincoli di salvaguardia della popolazione esposta al rumore, questo può esporsi ad una sua contestazione in sede amministrativa, promossa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), oppure può offrire l'occasione per rinviare il titolare dell'autorizzazione alle eventuali responsabilità contravvenzionali in capo all'art. 659 C.P. in tema di disturbo delle occupazione o del riposo delle persone, qualora l'entità di tali immissioni si dimostri idonea a disturbare un numero indeterminato di persone. Per ulteriori approfondimenti, rinviamo al seguente articolo: Attività temporanee in deroga ai limiti acustici.
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La Redazione: 14.09.2019
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