Gent.ma Signora Caterina,
l'esercizio delle c.d. "attività temporanee" quali
quelle da Lei segnalate rientrano nell'ambito della disciplina comunale,
il quale può definire apposite limitazioni all'interno del
regolamento acustico, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e),
della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico), oppure in alternativa può riconoscere a
coloro che ne fanno richiesta di apposita autorizzazione in deroga ai
limiti di rumore (ex art. 6, c. 1, lettera h), L.447/95).
In entrambi i dispositivi citati, il presupposto
fondamentale per l'assoggettabilità alla potestà locale, è quello che
tali attività rumorose siano contraddistinte da un periodo di tempo
limitato, avendo il Legislatore inteso demandare al Comune la facoltà di
riconoscere, in relazione alle consuetudini e sensibilità locali, quando
l'esercizio di un'attività, notoriamente rumorosa o che si può
facilmente presupporre che lo sia, possa essere tollerata dalla
collettività senza intaccare, oltre misura, la Salute delle persone
esposte al rumore da questa generata.
A tal fine, il Comune, nel soppesare le due contrapposte
esigenze, quelle dello svago e del del divertimento da un lato e quelle
del riposo e della tranquillità dall'altro, fissa le fasce orarie
entro le quali tali attività possano essere svolte e dispone le
eventuali misure tecnico-orgnizzative ritenute utili per
ridurre, per quanto possibile, al minimo l'impatto generato.
Ciò considerato, pare dapprima utile voler presentare
richiesta al Comune circa i titoli autorizzativi eventualmente disposti
o conoscere le limitazioni indicate all'interno del menzionato
regolamento acustico locale e, se del caso, invitare il Comune a
promuovere dei correttivi utili per assicurare una maggiore
contemperazione dell'esigenza al riposo, quali a titolo meramente
indicativo, una riduzione dei volumi attraverso l'installazione di un
apposito "limitatore" dei volumi.
In ogni caso, fatte comunque salve le eventuali
responsabilità richiamate dall'articolo 659 C.P. nell'ambito del
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, allorquando la
diffusione delle immissioni sonore risultasse tale da provocare negativi
effetti su una pluralità indeterminata di persone, pare pur vero
riconoscere, per doverosa coerenza espositiva, che, qualora l'attività
contestata non eccedesse con immissioni abnormi, in misura tale da
costituire una possibile o concreta minaccia alla Salute delle persone,
debitamente supportata anche da anamnesi medica, non si può al contempo
trascurare il fatto che, nell'ambito delle località turistiche e,
in particolare, nei periodi stagionali con le maggiori presenze, il
rumore antropico di tale aree è spesso contraddistinto da un consistente
e alle volte significativo aumento dei livelli sonori di cui è utile
tenere preventivamente conto, prima di esporsi a condizioni che
contrastano con lo spirito della vacanza che ci si era prefigurata,
essendo alle volte necessario riconoscere in tali circostanze una più
elevata soglia di tollerabilità a determinati fenomeni sonori.
Per tale motivo, è consigliabile chiedere
preventivamente ai titolari delle offerte turistiche (tour operator,
agenzia di viaggi, struttura alberghiera, etc.) utili rassicurazioni
circa le condizioni presenti nei dintorni, con particolare riferimento a
quelle che possono caratterizzare l'impatto sonoro (presenza di
strutture rumorose, manifestazioni, attività, infrastrutture di
trasporto rumosose, etc.), e qualora tali prerogative non
corrispondessero a quanto richiesto, voler indirizzarsi ad altro
proponente. Invece, qualora le rassicurazioni ricevute si rivelassero
successivamente palesemente disattese, a seguito di un comprovato
inadempimento contestato dal vacanziere, potrà, se del caso, essere
avanzata richiesta di risoluzione del contratto, oltre alle pretese
risarcitorie per sopraggiunto danno da vacanza rovinata,
disciplinati dall'articolo 46, del Codice del Turismo, allegato
al D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, in relazione ai quali pare comunque
utile voler usufruire di un approfondimento con un legale.
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Ulteriori approfondimenti
-
Attività temporanee in deroga ai limiti acustici
-
Vacanza rovinata: come ottenere il risarcimento?