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Gent.ma Signora Caterina, l'esercizio delle c.d. "attività temporanee" quali quelle da Lei segnalate rientrano nell'ambito della disciplina comunale, il quale può definire apposite limitazioni all'interno del regolamento acustico, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), oppure in alternativa può riconoscere a coloro che ne fanno richiesta di apposita autorizzazione in deroga ai limiti di rumore (ex art. 6, c. 1, lettera h), L.447/95). In entrambi i dispositivi citati, il presupposto fondamentale per l'assoggettabilità alla potestà locale, è quello che tali attività rumorose siano contraddistinte da un periodo di tempo limitato, avendo il Legislatore inteso demandare al Comune la facoltà di riconoscere, in relazione alle consuetudini e sensibilità locali, quando l'esercizio di un'attività, notoriamente rumorosa o che si può facilmente presupporre che lo sia, possa essere tollerata dalla collettività senza intaccare, oltre misura, la Salute delle persone esposte al rumore da questa generata. A tal fine, il Comune, nel soppesare le due contrapposte esigenze, quelle dello svago e del del divertimento da un lato e quelle del riposo e della tranquillità dall'altro, fissa le fasce orarie entro le quali tali attività possano essere svolte e dispone le eventuali misure tecnico-orgnizzative ritenute utili per ridurre, per quanto possibile, al minimo l'impatto generato. Ciò considerato, pare dapprima utile voler presentare richiesta al Comune circa i titoli autorizzativi eventualmente disposti o conoscere le limitazioni indicate all'interno del menzionato regolamento acustico locale e, se del caso, invitare il Comune a promuovere dei correttivi utili per assicurare una maggiore contemperazione dell'esigenza al riposo, quali a titolo meramente indicativo, una riduzione dei volumi attraverso l'installazione di un apposito "limitatore" dei volumi. In ogni caso, fatte comunque salve le eventuali responsabilità richiamate dall'articolo 659 C.P. nell'ambito del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, allorquando la diffusione delle immissioni sonore risultasse tale da provocare negativi effetti su una pluralità indeterminata di persone, pare pur vero riconoscere, per doverosa coerenza espositiva, che, qualora l'attività contestata non eccedesse con immissioni abnormi, in misura tale da costituire una possibile o concreta minaccia alla Salute delle persone, debitamente supportata anche da anamnesi medica, non si può al contempo trascurare il fatto che, nell'ambito delle località turistiche e, in particolare, nei periodi stagionali con le maggiori presenze, il rumore antropico di tale aree è spesso contraddistinto da un consistente e alle volte significativo aumento dei livelli sonori di cui è utile tenere preventivamente conto, prima di esporsi a condizioni che contrastano con lo spirito della vacanza che ci si era prefigurata, essendo alle volte necessario riconoscere in tali circostanze una più elevata soglia di tollerabilità a determinati fenomeni sonori. Per tale motivo, è consigliabile chiedere preventivamente ai titolari delle offerte turistiche (tour operator, agenzia di viaggi, struttura alberghiera, etc.) utili rassicurazioni circa le condizioni presenti nei dintorni, con particolare riferimento a quelle che possono caratterizzare l'impatto sonoro (presenza di strutture rumorose, manifestazioni, attività, infrastrutture di trasporto rumosose, etc.), e qualora tali prerogative non corrispondessero a quanto richiesto, voler indirizzarsi ad altro proponente. Invece, qualora le rassicurazioni ricevute si rivelassero successivamente palesemente disattese, a seguito di un comprovato inadempimento contestato dal vacanziere, potrà, se del caso, essere avanzata richiesta di risoluzione del contratto, oltre alle pretese risarcitorie per sopraggiunto danno da vacanza rovinata, disciplinati dall'articolo 46, del Codice del Turismo, allegato al D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, in relazione ai quali pare comunque utile voler usufruire di un approfondimento con un legale. . _____________________ Ulteriori approfondimenti - Attività temporanee in deroga ai limiti acustici - Vacanza rovinata: come ottenere il risarcimento?
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La Redazione: 16.07.2022
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