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Accesso agli atti amministrativi
La nuova disciplina in materia di procedimento amministrativo è rivolta ad assumere come orientamento generale l'identificazione dei diritti del cittadino nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. A tal fine, la legge prevede il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, da parte di coloro che sono chiamati a partecipare o ad intervenire nel procedimento medesimo, ma anche da parte di chi vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere ai documenti formati o, comunque, utilizzati dalla pubblica amministrazione, ispirandosi cioè al principio di trasparenza e, più in generale, direttamente al principio di imparzialità di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione. Tuttavia, si tratta di un diritto ad un'informazione qualificata, ovvero non riconosciuto in via generale a tutti i cittadini, ma in relazione ad una specifica legittimazione, individuata nella titolarità di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Attraverso l'accesso ai documenti amministrativi, ai cittadini viene fornita la possibilità di conoscere, nei limiti indicati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano o, comunque, li interessano, ed in genere di seguire le diverse fasi dell'attività amministrativa. Grazie a ciò, è altresì possibile operare un vero e proprio processo di controllo, da parte dei cittadini che vi abbiano interesse, secondo quanto precisato dalla legge, dell'attività dell'amministrazione. Nell’ambito dei procedimenti amministrativi la normativa di riferimento fa capo alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, la quale prevede che i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, ovvero:
La richiesta motivata deve essere rivolta alla struttura competente in via principale per il procedimento che ha formato il documento. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di imposta di bollo.
Conseguentemente alla richiesta di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità La comunicazione del responsabile del procedimento interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla domanda non vi sia stato fatto seguito, la stessa si intende rifiutata. Il diritto di accesso è escluso per gli atti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento; è altresì escluso in ordine ad ogni altro atto la cui diffusione possa comunque pregiudicare la riservatezza e la dignità degli amministrati. L'amministrazione ha la facoltà di differire motivatamente l'accesso a documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Contro il diniego di accesso espresso o tacito della struttura competente è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale (T.R.G.A.), ovvero al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.G.A., il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
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