La
risposta della Redazione
Le abitudini della coinquilina possono risultare
moleste
Gent.ma Signora Claudia,
il
caso da Lei presentato, alquanto singolare, offre certamente numerosi spunti di
riflessione, dal momento che le considerazioni espresse non si limitano ai soli
aspetti "acustici" ma invadono problematiche ben più vaste, come quelle di
convivenza all'interno di gruppi sociali. Vivere a stretto contatto comporta,
inevitabilmente, la necessità di definire delle "regole" in grado di
disciplinare lo svolgimento dei diversi e differenti bisogni: mangiare,
riposare, studiare, lavorare, ecc.. Tali esigenze possono manifestarsi
all'interno di una casa, di un condominio, di un quartiere, di una città o di
una Nazione, benché le modalità con cui tali criticità possono essere affrontate
è ovviamente diverso.
Pare che nel caso da Lei
presentato, non siano state definite delle "regole della casa", ossia delle
restrizioni alle quali ricondurre determinate attività, a seconda di specifiche
esigenze (ad esempio: turni delle pulizie, orari di riposo, ecc.). L'elenco
delle "regole" può essere definito dagli stessi coinquilini (in regime di
autogestione) o dal proprietario dell'immobile (quale clausola contrattuale) ed
andrebbe posto, ben visibile, in uno spazio comune della casa. Se definito dai
coinquilini, spetta ai medesimi assicurarsi che siano osservate le regole, se
previsto dal proprietario, eventuali criticità potranno essere segnalate al
medesimo, affinché possa decidere sui provvedimenti da adottare (ad esempio:
risoluzione anticipata del contratto di locazione o, a scadenza, mancato rinnovo
dello stesso per sopraggiunti giustificati motivi).
Tali attività, tuttavia, non
possono trovare riscontro nell'ambito del tradizionale ordinamento pubblicistico
(L.447/95), civile (art. 844 c.c.) e/o penale (art. 659 C.P.), a meno che tali
comportamenti molesti non intercettino altre abitazioni vicine.
Cordiali saluti.
La Redazione: 12.03.2016