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La risposta della Redazione

 

 

Le abitudini della coinquilina possono risultare moleste

 

Gent.ma Signora Claudia,

il caso da Lei presentato, alquanto singolare, offre certamente numerosi spunti di riflessione, dal momento che le considerazioni espresse non si limitano ai soli aspetti "acustici" ma invadono problematiche ben più vaste, come quelle di convivenza all'interno di gruppi sociali. Vivere a stretto contatto comporta, inevitabilmente, la necessità di definire delle "regole" in grado di disciplinare lo svolgimento dei diversi e differenti bisogni: mangiare, riposare, studiare, lavorare, ecc.. Tali esigenze possono manifestarsi all'interno di una casa, di un condominio, di un quartiere, di una città o di una Nazione, benché le modalità con cui tali criticità possono essere affrontate è ovviamente diverso.

Pare che nel caso da Lei presentato, non siano state definite delle "regole della casa", ossia delle restrizioni alle quali ricondurre determinate attività, a seconda di specifiche esigenze (ad esempio: turni delle pulizie, orari di riposo, ecc.). L'elenco delle "regole" può essere definito dagli stessi coinquilini (in regime di autogestione) o dal proprietario dell'immobile (quale clausola contrattuale) ed andrebbe posto, ben visibile, in uno spazio comune della casa. Se definito dai coinquilini, spetta ai medesimi assicurarsi che siano osservate le regole, se previsto dal proprietario, eventuali criticità potranno essere segnalate al medesimo, affinché possa decidere sui provvedimenti da adottare (ad esempio: risoluzione anticipata del contratto di locazione o, a scadenza, mancato rinnovo dello stesso per sopraggiunti giustificati motivi).

Tali attività, tuttavia, non possono trovare riscontro nell'ambito del tradizionale ordinamento pubblicistico (L.447/95), civile (art. 844 c.c.) e/o penale (art. 659 C.P.), a meno che tali comportamenti molesti non intercettino altre abitazioni vicine.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 12.03.2016

 

 

 

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