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Classificazione acustica del territorio
La classificazione acustica del territorio è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. La classificazione acustica è un documento tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Per questo motivo, la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, il quale costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. È pertanto fondamentale che venga coordinata con il P.R.G., anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione, quale il Piano Urbano del Traffico - P.U.T.. A tal fine, per ciascuna area omogenea, definita in relazione alla sua destinazione d'uso, viene associata una delle sei classi previste dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). Per ogni classe sono altresì previsti ben quattro distinti valori limite:
- valori limite di emissione; - valori limite assoluti di immissione; - valori di attenzione; - valori di qualità.
La definizione delle classi acustiche, nonché dei valori limite ad esse associati sono stabiliti dal menzionato d.P.C.M.. In particolare:
Lo scopo di tale strumento è quello di definire un limite alla rumorosità ambientale prima che un limite a tutela del disturbato. Infatti, i limiti più elevati sono quelli previsti per le aree a più intensa antropizzazione (aree commerciali, artigianali e produttive), ossia aree in cui i livelli di rumorosità sono già di per sé elevati. Questa soluzione parrebbe in contraddizione rispetto alla necessità di intervenire, incisivamente, dove i livelli di rumorosità sono più elevati. In realtà, tale criterio tende ad omogeneizzare l'incremento di rumore consentito per le diverse aree, limitando, in adeguata proporzione, le immissioni sonore. L'obbligo, da parte dei Comuni, di redigere la classificazione acustica del proprio territorio era stata prevista sin dal d.P.C.M. 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), onere al quale non è seguito un esteso consenso, sia perché il citato decreto era privo di adeguate linee guida comuni, sia perché non era previsto alcun provvedimento coercitivo per quelle Amministrazioni inadempienti. Infatti, sulla scorta di tale esperienza, la legge n. 447/95, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha introdotto due importanti novità. La prima riguarda l'obbligo da parte delle Regioni di predisporre delle linee guida, ossia dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità (art. 4, comma 1, lettera a). La seconda, sempre in capo alle Regioni, è quella di stabilire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli Enti competenti, stabilendo altresì le modalità, le scadenze, le sanzioni, nonché l'obbligo di procedere alla classificazione acustica per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati. Nonostante questo, sono ancora numerosi i Comuni in Italia che non hanno, fino ad oggi, adottato un così importante strumento. Le cause sono molteplici, principalmente dettate dall'errata convinzione che l'approvazione della classificazione acustica imponga oneri aggiuntivi alle attività produttive e anche alla stessa Amministrazione, la quale è chiamata, in molti casi, ad avviare degli adeguati piani di contenimento del rumore (ex art. 7, L.447/95). In effetti, se gli elementi in gioco fossero solo questi il bilancio risulterebbe in netto passivo. Tuttavia, a questi "oneri" vanno sommati i molti benefici derivanti da un maggiore benessere e, quindi, di una migliore qualità di vita della popolazione, oltreché un aumento del valore degli immobili posti nelle aree risanate.
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