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Da questa lettera appare chiaro come ci sia ancora molto da compiere prima di vedere emergere una coscienziosa gestione del rumore che possa dare avvio a quell'opera di sensibilizzazione che affonda le sue radici in un diffuso "senso civico". Ad ogni buon contro, la diffusione della musica - qualora non regolata da apposite disposizioni locali, fra le quali i regolamenti comunali richiamati dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" o da specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), della citata Legge quadro - è soggetta al rispetto dei limiti assoluti (emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, in sua assenza, dai limiti di accettabilità di cui all'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991, per le aree nelle quali sono presenti i ricettori (edifici) intercettati da i rumori, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". L'attività di vigilanza e controllo è primariamente affidata al Comune, qualora l'esercizio di siffatta attività rumorosa sia subordinato al rispetto di regolamenti locali, compresa l'osservanza delle eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti. Mentre, per i casi in cui l'esercizio dell'attività risultasse subordinato al rispetto dei valori limite al rumore, il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), per l'avvio delle misurazioni fonometriche, all'esito delle quali, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della L.447/95, in caso di accertato supero dei limiti, è prevista l'emanazione del provvedimento di diffida con il quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore. A tal riguardo, pare comunque utile ricordare che l'eventuale autorizzazione in deroga ai limiti di rumore disposta dal Comune per la diffusione della musica, non solleva il gestore dell'impianto dalle eventuali responsabilità di carattere civile, di cui all'articolo 844 c.c. (immissioni), così pure di quelle penali in capo all'articolo 659 C.P. riguardante il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Il rinvio in sede civile o in quella penale dell'esame del caso rappresenta tuttavia una soluzione riparatoria da prendere in debita considerazione solo nel caso in cui la situazione di disturbo lamentata non dovesse trovare un'adeguata risposta, dapprima nella spontanea opera di riduzione dei volumi da parte del gestore, e successivamente dall'azione invocata davanti al Comune. In tale eventualità, pare pertanto utile voler usufruire di un preliminare consulto di un legale, attraverso il quale valutare le eventuali condizioni di procedibilità e la forma espositiva più confacente per rappresentare il caso all'Autorità civile o a quella Giudiziaria.
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La Redazione: 01.09.2020
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