Da questa lettera appare
chiaro come ci sia ancora molto da compiere prima di vedere emergere una coscienziosa
gestione del rumore che possa dare avvio a quell'opera di sensibilizzazione che
affonda le sue radici in un diffuso "senso civico".
Ad ogni buon contro, la diffusione della
musica - qualora non regolata da apposite disposizioni locali, fra le
quali i regolamenti comunali richiamati
dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.
447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" o da
specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera h), della citata Legge quadro -
è
soggetta al rispetto dei limiti assoluti (emissione ed immissione)
definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, in sua
assenza, dai limiti di accettabilità di cui all'articolo 6, del d.P.C.M.
1° marzo 1991, per le aree nelle quali sono presenti i ricettori
(edifici) intercettati da i rumori, oltreché dei valori limite
differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M.
14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore".
L'attività di vigilanza e controllo è
primariamente affidata al Comune, qualora l'esercizio di siffatta
attività rumorosa sia subordinato al rispetto di regolamenti locali,
compresa l'osservanza delle eventuali autorizzazioni in deroga ai
limiti. Mentre, per i casi in cui l'esercizio dell'attività risultasse
subordinato al rispetto dei valori limite al rumore, il Comune potrà
avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA), per l'avvio delle misurazioni fonometriche,
all'esito delle quali, oltre all'irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della L.447/95, in caso
di accertato supero dei limiti, è prevista l'emanazione del
provvedimento di diffida con il quale disporre, entro un congruo
termine, il rientro nelle soglie limite di rumore.
A tal riguardo, pare comunque utile
ricordare che l'eventuale autorizzazione in deroga ai limiti di rumore
disposta dal Comune per la diffusione della musica, non solleva il gestore
dell'impianto dalle eventuali responsabilità di carattere civile, di cui
all'articolo 844 c.c. (immissioni), così pure di quelle penali in capo
all'articolo 659 C.P. riguardante il disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone.
Il rinvio in sede civile o in quella
penale dell'esame del caso rappresenta tuttavia una soluzione riparatoria da prendere in
debita considerazione solo nel caso in cui la situazione di disturbo
lamentata non dovesse trovare un'adeguata risposta, dapprima nella
spontanea opera di riduzione dei volumi da parte del gestore, e
successivamente dall'azione invocata davanti al Comune.
In tale eventualità, pare pertanto utile
voler usufruire di un preliminare consulto di un legale, attraverso il
quale valutare le eventuali condizioni di procedibilità e la forma
espositiva più confacente per rappresentare il caso all'Autorità civile o a
quella Giudiziaria.