La
risposta della Redazione
...Vivere sopra una pizzeria
Egregio lettore,
innanzitutto, pare utile iniziare col dire che questa tipologia
di attività è soggetta alla verifica sia dei valori assoluti, di
immissione e di emissione, definiti dalla Classificazione Acustica del
comune, sia di quelli differenziali, indicati dall'art. 4, c. 1 del
d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore", questi ultimi sono verificati all'interno degli
ambienti abitativi, con le finestre chiuse o con le finestre aperte, a
seconda di quale sia la condizione più gravosa. A tal scopo, può venire
richiesto l'intervento dell'Organo di controllo, nello specifico dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), il quale sarà tenuto a
valutare i livelli di rumore prodotti dall'attività allorquando abbiano a
manifestarsi le condizioni di maggior disturbo, ovvero l’insorgere di quei
fenomeni che caratterizzano l'esercizio dell'attività.
A tal riguardo, pare utile ricordare che durante tali preliminari
procedure di analisi non è necessario comunicare al soggetto nei cui confronti
si stanno conducendo gli accertamenti, l'avvio delle operazioni di verifica, dal
momento che, altrimenti, questo avrebbe occasione di alterare i suoi
comportamenti o modificare il funzionamento di talune apparecchiature, ad
esempio una riduzione dei volumi della musica, condizioni queste che,
ovviamente, metterebbero a rischio la veridicità delle stesse analisi, così come
peraltro diffusamente riconosciuto dalla oramai consolidata prassi
giurisprudenziale. Poter disporre di un rilevamento corrispondente alle reali e
più tradizionali condizioni operative, significa anche poter commisurare le
successive opere di mitigazione acustica, disposte nel caso in cui venisse
accertato il supero dei predetti valori limite.
Si confida, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti, che
l'Organo di controllo voglia adottate tutte le opportune precauzioni, affinché
l'opera prestata rappresenti un valido ed autorevole strumento di riscontro
attraverso cui validare le eventuali successive azioni di rimando che,
ricordiamo, constano nell'erogazione della sanzione amministrativa,
indicata dall'art. 10, c. 2 della L.447/95 recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", nonché nell'emanazione di apposita diffida
attraverso cui disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di
Legge.
Cordialmente.