La
risposta della Redazione
...Chi tutela le vittime dell'Inquinamento Acustico?
Egregio Signor Claudio,
supporre una qualche forma di connivenza, ancorché non punibile,
dell'Amministrazione pubblica locale (Comune) sarebbe, probabilmente, fin troppo
semplice, ma desideriamo invece mantenere viva la convinzione che quanto occorso
sia solamente il risultato di una serie assai sfortunata di coincidenze.
Stando al Suo scritto, l'origine del disagio è da attribuire alle
operazioni di carico/scarico che hanno luogo principalmente all'interno di
un'area diversa da quella originariamente indicata dagli elaborati progettuali,
e non di secondaria importanza, occupando uno spazio pubblico. Definire i motivi
di questa difformità progettuale richiederebbe, tuttavia, un adeguato
approfondimento tecnico-legale, a partire dall'esame della dichiarazione del
Direttore dei Lavori attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto
approvato, presentata al Comune ad ultimazione dell'intervento edilizio, la
quale avrebbe semmai dovuto evidenziare siffatte criticità e di cui il Comune avrebbe
dovuto debitamente valutarne gli effetti nell'ambito decisorio che ha portato al
rilascio del certificato di agibilità, avendo tale documento il compito di
attestare il verificarsi delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità di un immobile e dei suoi impianti, sulla base delle prescrizioni
della normativa vigente. Il fatto poi che le operazioni rumorose avvengano
all'interno di una pertinenza pubblica, demanda al gestore della cosa pubblica
(Comune) la facoltà di istituire eventuali ulteriori limitazioni (quali divieti
od orari) per contenere gli effetti cagionati dal rumore dell'attività,
vigilando al contempo che tali disposizioni siano scrupolosamente osservate.
Al Comune compete inoltre l'onere di verificare la corrispondenza
alla normativa vigente dei contenuti del documento di previsione
dell'inquinamento acustico fornito dall'Azienda all'atto della domanda di
autorizzazione all'edificazione o all'esercizio dell'attività.
Ad ogni buon conto, l'attività deve compiersi nel rispetto delle
soglie limite di rumore, definite dalla Classificazione Acustica del Comune, ma
anche nel rispetto dei valori limite differenziali di immissione indicati
dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore), i quali definiscono l'incremento massimo di
rumore consentito rispetto ai livelli di rumore presenti quando la sorgente di
rumore disturbante è spenta o non operativa (c.d. criterio differenziale). La
verifica dei valori differenziali viene eseguita all'interno degli ambienti
abitativi maggiormente esposti al rumore, a finestre aperte o a finestre
chiuse, a seconda di quale che sia la condizione di disturbo maggiore.
All'esito delle verifiche, demandate all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), qualora venisse accertato il supero dei
predetti valori limite, a carico del trasgressore è prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un
congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore.
Qualora il Comune si dimostrasse inoperoso nel voler porre
rimedio al fenomeno dell'inquinamento acustico o, finanche, dimostrasse di non
volerlo adeguatamente contrastare, potrà valutare l'opportunità di
esporre all'Autorità Giudiziaria il caso, volendo per questo essere
accompagnati dal supporto di un proprio consulente legale che aiuti a definire
gli eventuali responsabili del disturbo arrecato alle persone
esposte al rumore generato durante l'esercizio dell'attività oggetto di reclamo.
Cordialmente.
La Redazione: 28.03.2015