La
risposta della Redazione
...Tutela mancata
Egregio Lettore,
preservare il rispetto delle esigenze altrui è, innanzitutto, una
dimostrazione di sensibilità del vivere civile. Quando tale prerogativa viene a mancare, è
un segnale che desta una qualche preoccupazione, dal momento che viene ad
essere limitata la salvaguardia di un proprio Diritto, oltreché dimostrata la scarsa efficacia
dell'azione pubblica, chiamata ad intervenire anche per questioni non
specificatamente rivolte alla verifica dei meri limiti di rumore, ossia circa
l'osservanza dei semplici orari.
In tali particolari
contesti, il disturbato è rinviato ad utilizzare altri strumenti, comunque
utili, ancorché maggiormente onerosi, per sopperire ad una propria legittima
esigenza, dal momento che, in carenza di un controllo
dell'Autorità pubblica, non vi è altro rimedio che disporre di un'analisi
fonometrica ad opera di un proprio consulente privato, perlomeno riconducibile alla
figura di Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA), ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, della L.447/95, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", il quale potrà essere da Lei chiamato a
valutare se le immissioni di rumori generate dall'attività superino o meno i valori limite (assoluti e differenziali) previsti dal
d.P.C.M. 14.11.1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore".
Qualora all'esito di tali verifiche venisse comprovato il supero
di anche uno solo dei limiti sopra indicati, potranno essere informati dei
risultati il Comune
e l'ARPA territorialmente competenti, affinché questi abbiano occasione di dare corso
agli opportuni accertamenti del caso, dal momento che una loro conclamata
inerzia potrebbe stimolare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, qualora
il riconosciuto supero di tali limiti potesse far presagire ad una potenziale
condizione di pericolo o di degrado psico-fisico nei confronti di coloro che sono esposti a
livelli di rumore verificatisi, attraverso idonea perizia tecnica,
inaccettabili, aggravata dal mancato avvio di una debita azione limitatoria,
instaurata dall'Autorità sindacale locale a carico di colui che è stato indicato
come responsabile dei disturbi lamentati.
Appurata dunque la relativa complessità del caso presentato, pare utile
poter venire affiancati in questo percorso
rivendicativo da un consulente legale, quale figura patrocinatrice degli
interessi Suoi e, se del caso, di quella parte di condomini parimenti coinvolti
nella vicenda.
Cordialmente.