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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Attività di tiro a segno

 

Gent.ma Lettrice,

le attività di tiro a segno, ancorché riconducibili a circoli privati, centri sociali o centri sportivi, sono assoggettate ai valori limite assoluti (emissione ed immissione) fissati dalla Classificazione acustica del Comune, oltre ai valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4, comma 1 del d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", parimenti a quanto ribadito al punto 2 della Circolare ministeriale dd. 6 settembre 2004 recante "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".

Nell'ambito della predetta valutazione è necessario altresì considerare gli eventuali fattori correttivi da introdurre nel livello di rumore ambientale rilevato, imputabili alla eventuale presenza di componenti impulsive previste al punto 15 dell'Allegato A del D.M. 16.03.1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", in presenza delle quali è prevista una correzione di +3 dB(A) al livello sonoro misurato.

Qualora, invece, l'attività lamentata dovesse ricadere all'interno di aree esclusivamente interessate da installazioni militari e da attività delle Forze armate, l'ambito di tutela viene assunto mediante l'istituzione di specifici accordi dai Comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 24.11.1976, n. 898, e s.m. attraverso i quali potranno essere definite apposite limitazioni da assumere attraverso un "Regolamento d'uso del poligono di tiro" con il quale definire appropriate modalità di gestione dell'attività, ivi compresa la realizzazione di idonee opere di contenimento dei rumori e di orari di esercizio.

Il fatto poi che l'Amministrazione locale abbia avviato un procedimento a seguito delle verifiche esperite dall'Organo di controllo (Arpav), il quale prima di dare corso ai rilevamenti avrebbe, semmai, avuto occasione di rilevare l'inammissibilità a procedere, pare propendere a considerare che il caso rientri nella prima delle fattispecie sopra esposte ed è quindi evidente che l'attesa espressione di merito da parte del Tribunale Amministrativo possa rappresentare un tassello fondamentale per consolidare la legittimità dell'azione intrapresa dall'Autorità locale.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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