La
risposta della Redazione
...Attività di tiro a segno
Gent.ma Lettrice,
le attività di tiro a segno, ancorché riconducibili a circoli
privati, centri sociali o centri sportivi, sono assoggettate
ai valori limite assoluti (emissione ed immissione) fissati
dalla Classificazione acustica del Comune, oltre ai valori limite
differenziali di immissione di cui all'art. 4, comma 1 del d.P.C.M.
14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
parimenti a quanto ribadito al punto 2 della Circolare ministeriale dd. 6
settembre 2004 recante "Interpretazione in materia di inquinamento acustico:
criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".
Nell'ambito della predetta valutazione è necessario altresì
considerare gli eventuali fattori correttivi da introdurre nel livello di
rumore ambientale rilevato, imputabili alla eventuale presenza di
componenti impulsive previste al punto 15 dell'Allegato A del D.M.
16.03.1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico", in presenza delle quali è prevista una
correzione di +3 dB(A) al livello sonoro misurato.
Qualora, invece, l'attività lamentata dovesse ricadere
all'interno di aree esclusivamente interessate da installazioni militari e da
attività delle Forze armate, l'ambito di tutela viene assunto mediante
l'istituzione di specifici accordi dai Comitati misti paritetici di cui
all'art. 3 della Legge 24.11.1976, n. 898, e s.m. attraverso i quali potranno
essere definite apposite limitazioni da assumere attraverso un "Regolamento
d'uso del poligono di tiro" con il quale definire appropriate
modalità di gestione dell'attività, ivi compresa la realizzazione di idonee
opere di contenimento dei rumori e di orari di esercizio.
Il fatto poi che l'Amministrazione locale abbia avviato un
procedimento a seguito delle verifiche esperite dall'Organo di controllo
(Arpav), il quale prima di dare corso ai rilevamenti avrebbe, semmai, avuto
occasione di rilevare l'inammissibilità a procedere, pare propendere a
considerare che il caso rientri nella prima delle fattispecie sopra esposte ed è
quindi evidente che l'attesa espressione di merito da parte del Tribunale
Amministrativo possa rappresentare un tassello fondamentale per consolidare la
legittimità dell'azione intrapresa dall'Autorità locale.
Cordialmente.