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La risposta della Redazione
...Inquinamento acustico causato dal suono della sirena
Gent.ma Signora Simona, purtroppo temiamo che il caso da Lei presentato non sia di semplice soluzione, dal momento che, nell'ambito delle verifiche istituibili all'interno della normativa speciale di settore, il rumore generato da impianti che emettono livelli di breve durata, nell'ordine di qualche secondo, ancorché di elevata intensità, offrono una forte discrasia fra sensazione soggettiva percepita e supero del limiti attesi. In altre parole, pur suscitando una evidente causa di disturbo per la popolazione esposta ai rumori da questi apparecchi generati, il riscontro oggettivo (fonometria) può risultare "disallineato" con la sensazione percepita. Infatti, il criterio differenziale, assunto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", verificato all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, a finestre aperte o a finestre chiuse - a seconda di quale che sia la condizione di rumore maggiormente gravosa, viene assunta attraverso la differenza fra il livello di rumore misurato con la sorgente disturbante accesa (rumore ambientale) e quello altrimenti rilevato quando tale sorgente di rumore risulta spenta (rumore residuo). Nel caso esposto, inoltre, il rumore residuo può risentire dei livelli generati dall'infrastruttura ferroviaria e da altri rumori antropici legati alle attività presenti in loco. Questo, in aggiunta al fatto che se il rumore della sirena non si dovesse estendere a più di un'ora durante il periodo di riferimento diurno (06-22), al rumore ambientale rilevato è prevista una depenalizzazione di -3 dB(A), se la durata è compresa fra 15 minuti ed un'ora, e -5 dB(A) se perdurata per meno di 15 minuti, i risultati espressi potrebbero apparire ancora più incerti. Ad ogni buon conto, la verifica dei valori richiamati dal menzionato d.P.C.M. può essere demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), attivata con le modalità dalla stessa indicate, la quale, a fronte di eventuali superi, rinvierà il Comune all'erogazione della sanzione di cui all'articolo 10, comma 2 della L.447/95 recane "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed all'emanazione di apposita diffida sindacale, attraverso la quale assicurare, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge. Qualora le predette verifiche non offrissero riscontro ai disagi lamentati, la soluzione può trovare sfogo nell'ambito di un ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 659 C.P., sempreché il disagio lamentato alterasse la quiete e la tranquillità di una pluralità di soggetti esposti, ossia più abitazioni, i quali hanno così titolo per rimettersi al giudizio dei fatti contestati, accompagnando se del caso l'esposto/querela da apposita rilevazione fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da questi incaricato, attraverso la quale fornire adeguata prova tecnica dei livelli percepiti e del loro raffronto con la normale tollerabilità. In alternativa, la rivendicazione potrà trovare compimento all'interno del, ben più ampio, ambito civilistico, assunto ai sensi dell'articolo 844 cod. civ. (immissioni). Nel qual caso, è necessario potersi avvalere del supporto di un proprio consulente legale (avvocato) e tecnico (TCAA) attraverso i quali disporre di una preliminare valutazione del caso e tentare, primariamente, una soluzione conciliativa con il soggetto responsabile delle illecite immissioni. Cordialmente.
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