La
risposta della Redazione
...Inquinamento acustico causato dal suono della sirena
Gent.ma Signora Simona,
purtroppo temiamo che il caso da Lei presentato non sia di semplice
soluzione, dal momento che, nell'ambito delle verifiche istituibili all'interno
della normativa speciale di settore, il rumore generato da impianti che emettono
livelli di breve durata, nell'ordine di qualche secondo, ancorché di elevata
intensità, offrono una forte discrasia fra sensazione soggettiva percepita e
supero del limiti attesi. In altre parole, pur suscitando una evidente causa di
disturbo per la popolazione esposta ai rumori da questi apparecchi generati, il
riscontro oggettivo (fonometria) può risultare "disallineato" con la sensazione
percepita. Infatti, il
criterio differenziale, assunto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M.
14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
verificato all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, a
finestre aperte o a finestre chiuse - a seconda di quale che sia la condizione
di rumore maggiormente gravosa, viene assunta attraverso la differenza fra il
livello di rumore misurato con la sorgente disturbante accesa (rumore
ambientale) e quello altrimenti rilevato quando tale sorgente di rumore risulta spenta
(rumore residuo).
Nel caso esposto, inoltre, il rumore residuo può
risentire dei livelli generati dall'infrastruttura ferroviaria e da altri rumori
antropici legati alle attività presenti in loco. Questo, in aggiunta al fatto
che se il rumore della sirena non si dovesse estendere a più di un'ora durante
il periodo di riferimento diurno (06-22), al rumore ambientale rilevato è prevista una depenalizzazione di -3 dB(A),
se la durata è compresa fra 15 minuti ed un'ora, e -5 dB(A) se perdurata per
meno di 15 minuti, i risultati espressi potrebbero apparire ancora più incerti.
Ad ogni buon conto, la verifica dei valori richiamati dal
menzionato d.P.C.M. può essere demandata all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), attivata con le modalità dalla stessa
indicate, la quale, a fronte di eventuali superi, rinvierà il Comune all'erogazione della
sanzione di cui
all'articolo 10, comma 2 della L.447/95 recane "Legge quadro
sull'inquinamento acustico" ed all'emanazione di apposita diffida
sindacale, attraverso la quale assicurare, entro un congruo
termine, il rientro nei limiti di Legge.
Qualora le predette verifiche non offrissero riscontro ai disagi
lamentati, la soluzione può trovare sfogo nell'ambito di un ricorso davanti all'Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell'art. 659 C.P., sempreché il disagio lamentato
alterasse la quiete e la tranquillità di una pluralità di soggetti esposti,
ossia più abitazioni, i quali hanno così titolo per rimettersi al giudizio dei fatti
contestati, accompagnando se del caso l'esposto/querela da apposita rilevazione
fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da
questi incaricato, attraverso la quale fornire adeguata prova tecnica dei
livelli percepiti e del loro raffronto con la normale tollerabilità.
In alternativa, la rivendicazione potrà trovare compimento all'interno
del, ben più ampio, ambito civilistico, assunto ai sensi dell'articolo 844 cod. civ.
(immissioni). Nel qual caso, è necessario potersi avvalere del
supporto di un
proprio consulente legale (avvocato) e tecnico (TCAA) attraverso i quali
disporre di una preliminare valutazione del caso e tentare, primariamente, una
soluzione
conciliativa con il soggetto responsabile delle illecite immissioni.
Cordialmente.