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La risposta della Redazione
...Suonare e cantare amplificati in appartamento condominiale
Gent.ma Lettrice, innanzitutto desideriamo esprimerle l'apprezzamento per il Suo scritto, semplice, chiaro e che va dritto "al punto" della questione. La risposta tuttavia non potrà esserlo altrettanto poiché i termini emersi sono numerosi, ciascuno dei quali meriterebbe un approfondito esame di riscontro. Partiamo col dire che l'impiego di strumenti musicali all'interno di contesti condominiali è vincolato alle disposizione del Regolamento di condominio, il quale individua, o perlomeno dovrebbe farlo, gli orari dedicati al riposo, all'interno dei quali sono vietati rumori che possano incidere sulla quiete e tranquillità dei condomini. La verifica circa l'osservanza di tali limitazioni è in capo all'amministratore del condominio, interessato del caso in occasione dell'assemblea o attraverso una comunicazione scritta del/i condomine/i disturbato/i da siffatti fenomeni. L'inosservanza alle disposizioni del regolamento o ai solleciti rivolti dall'amministratore, già di per sé, possono essere ritenuti adeguati per poter portare il caso davanti al Giudice (Giudice ordinario o Giudice di Pace), con l'aggravante delle reazioni scaturite dal rumore, che sono poi quelle che ha espresso nella lettera. Stati d'ansia, malumore, difficoltà nella concentrazione, calo della libido, che vengono spesso genericamente confinati nella definizione di "stress", sono solo alcuni dei sintomi debilitanti che possono venire indotti da esposizione a rumori ed in particolare di quelli in bassa frequenza (20÷200 Hz), con ripercussioni alle volte significative nella sfera emotiva delle persone. Per questo, qualora opportunamente comprovate da apposito referto medico, possono offrire occasione per avanzare davanti all'Autorità civile l'eventuale azione risarcitoria. Nel qual caso, è pressoché indispensabile voler supportare il ricorso da idonea prova tecnica (analisi fonometrica) eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), che documenti l'eventuale avvenuto supero del limite della c.d. "normale tollerabilità" (+3 dB rispetto al livello di rumore di fondo presente nell'ambiente disturbato). Per coloro desiderano approfondire l'argomento, proponiamo la lettura del seguente articolo "le esperienze raccolte ed i programmi di valutazione del superamento della normale tollerabilità dell’immissione di rumore e vibrazioni". Non sempre tuttavia è necessario procedere in sede di giudizio per ottenere riscontro a quanto lamentato. Infatti, qualora l'Amministrazione comunale disponesse di apposito regolamento o l'attività contestata ricadesse nel tipo "professionale", è possibile, nel primo caso attivare i controlli da parte degli organi di Polizia locale, mentre nel secondo quelli dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), al cui esito potranno essere disposti i relativi provvedimenti di rimando (sanzione e diffida) volti a contenere o far cessare le illecite immissioni. Infine un piccolo ma speriamo utile consiglio, dal momento che i fenomeni, come quello da Lei portato alla nostra attenzione, risultano assai frequenti. Molti di questi sono accomunati dal fatto che coloro che manifestano un interesse, quale quello di voler impiegare strumenti musicali, o mantenere volumi elevati della musica o, piuttosto, del nuovo impianto home-theatre, all'interno di edifici utilizzati per fini abitativi, non sempre tiene conto delle conseguenze sui vicini. Spesso dimentichiamo che la nostra soddisfazione non può essere esercitata a scapito del benessere altrui. Per questo, certe "passioni" necessitano di particolari oneri, quali: sincerarsi di che il rumore non intercetti l'ambiente confinato e, qualora questo avvenga, provvedere a farsi carico delle opportune opere di insonorizzazione. Un piccolo gesto di civiltà, ampiamente ripagato dalla gratitudine di coloro che, altrimenti, sono vittima di un lungo, oneroso, e spesso tortuoso percorso per recuperare la serenità perduta. Cordialmente.
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