La
risposta della Redazione
...Suonare e cantare amplificati in appartamento condominiale
Gent.ma Lettrice,
innanzitutto desideriamo esprimerle l'apprezzamento per il Suo
scritto, semplice, chiaro e che va dritto "al punto" della questione. La risposta
tuttavia non potrà esserlo altrettanto poiché i termini emersi sono numerosi,
ciascuno dei quali meriterebbe un approfondito esame di riscontro.
Partiamo col dire che l'impiego di strumenti musicali all'interno
di contesti condominiali è vincolato alle disposizione del Regolamento di
condominio, il quale individua, o perlomeno dovrebbe farlo, gli orari
dedicati al riposo, all'interno dei quali sono vietati rumori che possano
incidere sulla quiete e tranquillità dei condomini.
La verifica circa l'osservanza di tali limitazioni è in capo
all'amministratore del condominio, interessato del caso in occasione
dell'assemblea o attraverso una comunicazione scritta del/i condomine/i
disturbato/i da siffatti fenomeni. L'inosservanza alle disposizioni del
regolamento o ai solleciti rivolti dall'amministratore, già di per sé, possono
essere ritenuti adeguati per poter portare il caso davanti al Giudice (Giudice
ordinario o Giudice di Pace), con l'aggravante delle reazioni scaturite dal
rumore, che sono poi quelle che ha espresso nella lettera.
Stati d'ansia, malumore, difficoltà nella concentrazione, calo
della libido, che vengono spesso genericamente confinati nella definizione di "stress",
sono solo alcuni dei sintomi debilitanti che possono venire indotti da esposizione a rumori
ed in particolare di quelli in bassa frequenza (20÷200
Hz), con ripercussioni alle volte significative nella sfera emotiva delle persone. Per
questo, qualora opportunamente comprovate da apposito referto medico, possono
offrire occasione per avanzare davanti all'Autorità civile l'eventuale azione
risarcitoria. Nel qual caso, è pressoché indispensabile voler supportare
il ricorso da idonea prova tecnica (analisi fonometrica) eseguita da un
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), che documenti
l'eventuale avvenuto supero del limite della c.d. "normale tollerabilità"
(+3 dB rispetto al livello di rumore di fondo presente nell'ambiente
disturbato). Per coloro desiderano approfondire l'argomento, proponiamo la
lettura del seguente articolo "le
esperienze raccolte ed i programmi di valutazione del superamento della normale
tollerabilità dell’immissione di rumore e vibrazioni".
Non sempre tuttavia è necessario procedere in sede di giudizio
per ottenere riscontro a quanto lamentato. Infatti, qualora l'Amministrazione
comunale disponesse di apposito regolamento o l'attività contestata ricadesse
nel tipo "professionale", è possibile, nel primo caso attivare i controlli da parte degli
organi di Polizia locale, mentre nel secondo quelli dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), al cui esito potranno essere disposti i
relativi provvedimenti di rimando (sanzione e diffida) volti a
contenere o far cessare le illecite immissioni.
Infine un piccolo ma speriamo utile consiglio, dal momento che i
fenomeni, come quello da Lei portato alla nostra attenzione, risultano assai
frequenti. Molti di questi sono accomunati dal fatto che coloro che manifestano
un interesse, quale quello di voler impiegare strumenti musicali, o mantenere volumi
elevati della musica o, piuttosto, del nuovo impianto home-theatre, all'interno di edifici
utilizzati per fini abitativi, non sempre tiene conto delle conseguenze sui
vicini. Spesso dimentichiamo che la nostra soddisfazione non può essere
esercitata a scapito del benessere altrui. Per questo, certe "passioni"
necessitano di particolari oneri, quali: sincerarsi di che il rumore non
intercetti l'ambiente confinato e, qualora questo avvenga, provvedere a farsi
carico delle opportune opere di insonorizzazione. Un piccolo gesto di civiltà,
ampiamente ripagato dalla gratitudine di coloro che, altrimenti, sono vittima di un
lungo, oneroso, e spesso tortuoso percorso per recuperare la serenità perduta.
Cordialmente.