La
risposta della Redazione
...Strada non conforme al decreto del Presidente della Repubblica
n. 142/2004
Egregio Signor Fausto,
i termini presentati non risultano sufficienti per poter
stabilire, con certezza, le condizioni attraverso cui è possibile invocare
un ripristino dei valori entro i limiti indicati dal d.P.R. 30 marzo 2004, n.
142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", ciò a partire dal fatto
che la strada, per essere assimilata ad infrastruttura di nuova realizzazione,
è necessario appurare che il progetto definitivo sia stato approvato dopo
l'entrata in vigore del citato decreto, ossia dopo il 16.06.2004.
Altro elemento che suscita qualche perplessità è che le verifiche
siano state apportate ai valori assoluti (immissione) indicati dalla
Classificazione Acustica comunale, piuttosto che ai valori ripresi dalla
Tabella 1 (Strade di nuova realizzazione) del citato decreto, valida per
quei ricettori inseriti nelle rispettive fasce di pertinenza acustica
stradali, le quali dipendono dal tipo di strada
analizzata. Ad esempio, per una strada urbana di scorrimento (tipo D) è
prevista una fascia di pertinenza, per ciascun lato dell'infrastruttura, di 100
metri.
Dal memento che Lei ha indicato in "poche decine di metri" la
distanza della strada, si potrebbe ipotizzare che l'infrastruttura considerata
rientri nel tipo E o F (urbana di quartiere o locali). In tale
specifico contesto, la definizione del limite, all'interno della rispettiva
fascia acustica di 30 metri, spetta al Comune, il quale è chiamato a voler
assumere a riferimento i valori limite assoluti di immissione previsti
dalla Tabella C del d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore". Tuttavia, anche in questo caso, pare
singolare che, per tutelare la popolazione del rumore da traffico veicolare
urbano, il Comune si sia limitato ad una definizione tanto restrittiva come la
Classe II - Aree prevalentemente residenziali, dal momento che i limiti
ad essa associati possono essere riferiti a strade con bassissimi flussi
veicolari. Ad ogni buon conto, se anche così fosse, una siffatta criticità
sarebbe di certo potuta emergere al momento della redazione della
documentazione previsione dell'impatto acustico, richiesta dall'articolo 8,
comma 2, lettera b) della Legge 26.10.1995, n. 447 recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", allorquando l'analisi predittiva avesse
riscontrato la necessità di dover indicare le opportune opere di mitigazione
acustica, utili per assicurare il rispetto dei predetti valori limite dell'opera
in via di definizione.
Alla luce di quanto sopra espresso, sono numerose le incongruenze
che si possono rilevare, tali da rendere estremamente labile il ricorso davanti
all'Autorità, in quanto aprono a numerosi spunti di opposizione a favore del
soggetto contestato.
In ogni caso, dal momento che l'Organo di controllo (ARPA)
ha assegnato un supero dei valori limite, a prescindere dalle sopraesposte
considerazioni che potranno essere materia di ricorso, questi è tenuto ad
avviare per tramite dell'Autorità competente (solitamente Comune), il relativo
regime sanzionatorio e la diffida con la quale disporre, a carico del gestore
dell'infrastruttura, l'adozione del relativo Piano di contenimento ed
abbattimento del rumore.
Cordialmente.