L'autorizzazione all'esercizio di
un'attività è previsto debba essere accompagnata da un documento di impatto acustico redatto, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica
(TCA), il quale è tenuto a riportare le eventuali misure di mitigazione del
rumore ritenute utili per assicurare il rispetto dei valori limite
assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale, nonché dei valori limite differenziali
di immissione misurati all'interno degli ambienti abitativi
di cui all'articolo
4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore". A esempio, per quel che
riguarda i volumi della musica, potrebbe bastare l'installazione di un
limitatore acustico opportunamente tarato che impedisca di oltrepassare certi livelli
impostati dal TCA ritenuti adeguati per non eccedere le soglie limite al
rumore.
L'assenza di tale documentazione potrebbe
indurre il Comune a disporre la momentanea interruzione dell'attività
in attesa di un adeguamento dell'autorizzazione, qualora il
provvedimento autorizzativo pecchi dei necessari requisiti di
salvaguardia dai rischi causati alla popolazione dal rumore (Art. 32
Cost.) o, quantomeno, avviare una temporanea restrizione degli orari
assunta ai sensi degli artt. 50 e 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali".
Fatto salvo quanto sopra esposto, la
popolazione sottoposta a tali rumori può invocare presso il Comune e l'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), con le modalità
previsti dai medesimi Enti, l'avvio degli accertamenti fonometrici,
all'esito dei quali, qualora si riscontrasse il supero di uno
dei predetti limiti, il Comune sarà chiamato a disporre i previsti
provvedimenti sanzionatori (art. 10, c. 2, L.447/95) e ripristinatori (diffida),
con i quali disporre, entro un congruo termine, il rientro nella soglie
limite al rumore.
A fronte di un'inerzia dell'azione
amministrativa o ad una sua inefficacia e dato che gli effetti
del rumore hanno ad interessare un numero indeterminato di persone,
potrà essere valutato il rinvio del caso all'attenzione dell'Autorità
Giudiziaria, ai fini della sussistenza delle eventuali
responsabilità sanzionatorie penali richiamate dall'articolo 659 C.P.
riguardanti il disturbo alle occupazioni ed il riposo delle persone. Nel
qual caso, pare utile voler accompagnare la segnalazione (promossa dai
condomini o dall'Amministratore del condominio) con i risultati
di una misurazione fonometrica eseguita da un TCA incaricato che possa
aiutare l'A.G. a far riconoscere l'entità del disagio lamentato, oltreché con
una chiara e circostanziata descrizione dei fenomeni rumorosi che sono
all'origine dei disagi lamentati, fornendo la rappresentazione dei luoghi e
degli effetti indotti sulla stato psicofisico delle persone (delle quali
è utile riferire i riferimenti), al fine di supportare l'attività di
verifica eventualmente disposta dall'A.G. che ha così l'occasione di
valutare il caso usufruendo di adeguati e utili elementi probatori di supporto.
Per ulteriori approfondimenti circa
il rumore arrecato dagli avventori,
desideriamo proporre la lettura dell'articolo dell'Avv. Durelli dal
titolo "Responsabilità
penale del gestore per gli schiamazzi degli avventori all’esterno del
locale".