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L'autorizzazione all'esercizio di un'attività è previsto debba essere accompagnata da un documento di impatto acustico redatto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica (TCA), il quale è tenuto a riportare le eventuali misure di mitigazione del rumore ritenute utili per assicurare il rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché dei valori limite differenziali di immissione misurati all'interno degli ambienti abitativi di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". A esempio, per quel che riguarda i volumi della musica, potrebbe bastare l'installazione di un limitatore acustico opportunamente tarato che impedisca di oltrepassare certi livelli impostati dal TCA ritenuti adeguati per non eccedere le soglie limite al rumore. L'assenza di tale documentazione potrebbe indurre il Comune a disporre la momentanea interruzione dell'attività in attesa di un adeguamento dell'autorizzazione, qualora il provvedimento autorizzativo pecchi dei necessari requisiti di salvaguardia dai rischi causati alla popolazione dal rumore (Art. 32 Cost.) o, quantomeno, avviare una temporanea restrizione degli orari assunta ai sensi degli artt. 50 e 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Fatto salvo quanto sopra esposto, la popolazione sottoposta a tali rumori può invocare presso il Comune e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), con le modalità previsti dai medesimi Enti, l'avvio degli accertamenti fonometrici, all'esito dei quali, qualora si riscontrasse il supero di uno dei predetti limiti, il Comune sarà chiamato a disporre i previsti provvedimenti sanzionatori (art. 10, c. 2, L.447/95) e ripristinatori (diffida), con i quali disporre, entro un congruo termine, il rientro nella soglie limite al rumore. A fronte di un'inerzia dell'azione amministrativa o ad una sua inefficacia e dato che gli effetti del rumore hanno ad interessare un numero indeterminato di persone, potrà essere valutato il rinvio del caso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, ai fini della sussistenza delle eventuali responsabilità sanzionatorie penali richiamate dall'articolo 659 C.P. riguardanti il disturbo alle occupazioni ed il riposo delle persone. Nel qual caso, pare utile voler accompagnare la segnalazione (promossa dai condomini o dall'Amministratore del condominio) con i risultati di una misurazione fonometrica eseguita da un TCA incaricato che possa aiutare l'A.G. a far riconoscere l'entità del disagio lamentato, oltreché con una chiara e circostanziata descrizione dei fenomeni rumorosi che sono all'origine dei disagi lamentati, fornendo la rappresentazione dei luoghi e degli effetti indotti sulla stato psicofisico delle persone (delle quali è utile riferire i riferimenti), al fine di supportare l'attività di verifica eventualmente disposta dall'A.G. che ha così l'occasione di valutare il caso usufruendo di adeguati e utili elementi probatori di supporto. Per ulteriori approfondimenti circa il rumore arrecato dagli avventori, desideriamo proporre la lettura dell'articolo dell'Avv. Durelli dal titolo "Responsabilità penale del gestore per gli schiamazzi degli avventori all’esterno del locale".
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La Redazione: 15.09.2020
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