il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone può
essere punito attraverso l'ex Art. 659 C.P., il quale tuttavia richiede
l'accertamento concreto dell'avvenuto disturbo, ancorché il bene giuridico
tutelato dalla norma penale risulti l’ordine pubblico, inteso come la pubblica e
privata tranquillità delle persone. A tale scopo, per poter prefigurare tale
ipotesi di reato è necessario che la condotta contestata sia risentita da un
numero indeterminato di persone, ossia manifestata da più individui o nuclei
familiari. In tali specifici casi, a questi è concessa facoltà di rivolgersi
all'Autorità pubblica (Polizia locale o Carabinieri) invocando la cessazione di
una condotta illecita o affidando a questa una precisa e dettagliata descrizione
dei fatti che possono risultare passibili di denuncia, meglio se correlata da
idonea documentazione medica, magari relativa alle precarie condizioni di salute
delle persone offese, oltreché tecnica assunta a mezzo di rilevo fonometrico
condotto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei
incaricato.