La
risposta della Redazione
...Rumori da un supermarket
Egregio Lettore,
risulta oramai
noto che l'accostamento di attività ad impatto significativo, qual è per l'appunto
l'attività legata al supermarket, a ridosso di abitazioni, nei quali la quiete e
la tranquillità sono elementi essenziali per loro utilizzo, nel tempo può
generare conflitti. Molte delle problematiche lamentate condividono questa
caratteristica. Parrebbe quindi opportuno volersi adoperare per evitare, il più
possibili, simile prerogative, al fine di sollevare entrambi le parti
(disturbato e disturbatore) da
dispendiose controversie, come il caso esposto intende rappresentare.
Volendo accantonare le motivazioni che hanno spinto
l'Amministrazione a perseverare in tale iter autorizzativo, il quale
avrebbe dovuto porre adeguata attenzione ai possibili effetti cagionati alla
popolazione residente al fine di ridurre il rumore generato dalla prevista attività, esaminando i termini
espressi dalla documentazione di impatto acustico, richiesta dall'art. 8,
c. 4 della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
si sarebbero dovute evidenziare le eventuali criticità
ed i relativi presidi per scongiurare, in primis, di incorrere nel supero dei
valori limite previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore" e, in secundis, limitare il
disturbo della popolazione esposta ai rumori da questa generati. Ciò nondimeno,
l'entrata in esercizio di siffatta attività pone a carico dell'agente
responsabile delle emissioni sonore di osservare i valori assoluti (emissioni/immissione) indicati dalla
Classificazione Acustica del territorio o, in sua assenza, i valori di
accettabilità previsti dall'art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991, da
verificare all'esterno dei ricettori (abitazioni) interessati dai rumori,
oltreché quelli differenziali indicati dall'art. 4, c. 1 del citato
decreto del '97, misurati all'interno degli ambienti abitativi
disturbati. La verifica può essere demandata all'Organo di
controllo locale (ARPA/APPA), il quale è tenuto ad espletare l'accertamento
nelle condizioni di disturbo lamentate.
All'esito di tali verifiche, qualora venisse comprovato il
supero dei predetti limiti, è prevista l'erogazione della sanzione indicata dall'art. 10, c. 2
della menzionata Legge quadro, nonché l'emanazione di apposita diffida con
la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di
Legge.
Nel caso di specie, avendo interessato del caso l'Autorità
Giudiziaria, questa potrà disporre gli opportuni accertamenti tecnici, volti a
stabilite la sussistenza o meno delle responsabilità sanzionatorie in capo all'Art.
659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone, a rimando dei quali voler assumere eventuali provvedimenti
cautelari previsti dall'Ordinamento penale, in attesa che le emissioni
moleste accertate possano essere fatte rientrare nei predetti limiti, attraverso
l'istituzione di apposito Piano di Risanamento Acustico.
Assai di frequente l'Autorità Giudiziaria è chiamata
ad intervenire, sopperendo a manifeste lacune amministrative, dimostrando un
ruolo decisivo nella soluzione di vicende che possono mettere a rischio la salute
(Art. 32 Cost.) della popolazione, quale opera di assoluto valore ed in
carenza della quale si aprirebbero le porte ad inquietanti scenari.
Cordialmente.