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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

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Egregio Signor Damiano,

la Legge demanda al Comune il dovere-potere di intervenire nella salvaguardia della popolazione dagli effetti provocati dal rumore attraverso l’adozione di apposite regolamentazioni, utili a favorire il contemperamento di due, benché contrapposte, esigenze, ossia quelle dallo svago e divertimento da un lato e quelle di riposo e tranquillità dei residenti dall’altro. Un compito reso spesso difficile, specie quando tali esigenze vengono poste a stretto contatto.

Per le c.d. “attività temporanee”, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si esauriscono in un periodo di tempo limitato, il Comune può disporre, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), della L.447/95, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, un'apposita autorizzazione, anche in deroga ai limiti di rumore indicati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Nel qual caso, spetta alla stessa Amministrazione locale il compito di voler indicare idonee misure per contenere il più possibile il disturbo arrecato alla popolazione, oltre ad adeguate fasce orarie all’interno delle quali queste manifestazioni possono avere luogo. Viene inoltre fatto carico dello stesso Comune l’opera di vigilanza e controllo delle disposizioni appositamente impartite.

Ciò considerato, il primo e principale soggetto al quale richiedere l’attenzione per il disagio lamentato, invocando l’adozione di adeguate misure per cercare di eliminarlo o, quantomeno, di limitarlo, è l’Amministrazione locale (Comune) che ha disposto l'autorizzazione.

In carenza di adeguati riscontri, potrà essere valutata l’ipotesi contestativa in capo all’art. 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cercando la coalizione dei censiti disturbati dai rumori, ai quali è data facoltà di sottoscrivere apposita segnalazione all’Autorità Giudiziaria, accompagnata da una chiara e precisa descrizione dei luoghi e dei fatti che sono all’origine del disturbo lamentato, meglio se accompagnata dall’esito di apposite rilevazioni fonometriche, eseguite da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso le quali offrire raffronto con i soprarichiamati limiti di rumore indicati dalla normativa speciale di settore.

Cordialmente.

 

La Redazione: 25.01.2015

 

 

 

 

 

 

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