La
risposta della Redazione
...Rumori notturni catering
Egregio Signor Damiano,
la Legge demanda al Comune il dovere-potere di intervenire
nella salvaguardia della popolazione dagli effetti provocati dal rumore
attraverso l’adozione di apposite regolamentazioni, utili a favorire il
contemperamento di due, benché contrapposte, esigenze, ossia quelle dallo svago
e divertimento da un lato e quelle di riposo e tranquillità dei residenti
dall’altro. Un compito reso spesso difficile, specie quando tali esigenze
vengono poste a stretto contatto.
Per le c.d. “attività temporanee”, quali manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico che si esauriscono in un periodo di tempo
limitato, il Comune può disporre, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h),
della L.447/95, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
un'apposita autorizzazione, anche in deroga ai limiti di rumore indicati dal
d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”. Nel qual caso, spetta alla stessa Amministrazione
locale il compito di voler indicare idonee misure per contenere il più possibile
il disturbo arrecato alla popolazione, oltre ad adeguate fasce orarie
all’interno delle quali queste manifestazioni possono avere luogo. Viene inoltre
fatto carico dello stesso Comune l’opera di vigilanza e controllo delle
disposizioni appositamente impartite.
Ciò considerato, il primo e principale soggetto al quale
richiedere l’attenzione per il disagio lamentato, invocando l’adozione di
adeguate misure per cercare di eliminarlo o, quantomeno, di limitarlo, è
l’Amministrazione locale (Comune) che ha disposto l'autorizzazione.
In carenza di adeguati riscontri, potrà essere valutata l’ipotesi
contestativa in capo all’art. 659 C.P. che disciplina il disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone, cercando la coalizione dei censiti
disturbati dai rumori, ai quali è data facoltà di sottoscrivere apposita
segnalazione all’Autorità Giudiziaria, accompagnata da una chiara e precisa
descrizione dei luoghi e dei fatti che sono all’origine del disturbo lamentato,
meglio se accompagnata dall’esito di apposite rilevazioni fonometriche, eseguite
da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA) da Lei incaricato,
attraverso le quali offrire raffronto con i soprarichiamati limiti di rumore
indicati dalla normativa speciale di settore.
Cordialmente.
La Redazione: 25.01.2015