La gestione di un'area pubblica ricreativa è a carico
del Comune territorialmente competente, il quale può disporne la sua
limitazione, compresa l'eventuale chiusura in determinate fasce orarie
notturne,
al fine di tutelare la tranquillità ed il riposo delle abitazioni.
Inoltre, trattandosi di fenomeni rumorosi
indotti da comportamenti dei fruitori, i quali si pongono in contrasto con l'esigenza di riposo e
tranquillità delle residenze, specie qualora tali fenomeni si
protraggano nelle ore serali e notturne, sarebbe utile se l'Autorità locale potesse
avviare degli
importanti e utili attività di contrasto che partono, prima di tutto,
dall'invocare la "buona educazione" ed il "senso civico" delle persone che
dovrebbero venire insegnate fin dalla tenera età, dal momento che i
giovani di oggi, saranno i genitori di domani.
Le azioni repressive raramente assolvono a
tale preminente compito educativo che diviene per questo strumento insostituibile del
vivere civile, specie nei confronti dei giovani. Le Istituzioni hanno il
compito, ossia il dovere, di formare attraverso il processo educativo
le virtù dei cittadini che partono dal rispetto reciproco e delle
esigenze altrui, un tempo assunto attraverso la c.d. "educazione
civica".
Qualora tale azione si rivelasse
vana,
circostanza che non pare si possa in ogni caso voler attribuire alla scarsa attenzione dei
giovani ma, assai più probabile, al mancato impegno degli educatori,
potranno essere attivate le eventuali segnalazioni all'Autorità
Giudiziaria, essendo tali fenomeni tipicamente ricompresi nella
fattispecie delle responsabilità richiamate dall'articolo 659 C.P. che
tutela il riposo delle persone ed il disturbo delle occupazioni da quei
fenomeni provocati da rumori molesti e dalle urla e dagli schiamazzi
provocati dei fruitori dell'area pubblica, affinché la stessa possa
disporre l'intensificazione dei controlli per mantenere l'ordine,
il decoro
e al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti.