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La risposta della Redazione
...Rumore dei galli
Egregio Lettore, qualora l'attività che è all'origine del disturbo lamentato non ricada nel tipo produttiva-professionale, ossia possa essere ricondotta ad una tradizionale attività privata, la rivendicazione può trovare sfogo nell'assunto in capo all'art. 844 cod. civ. (immissioni). Nel qual caso, è necessario poter disporre di idonea prova tecnica, acquisita a mezzo di rilevazione fonometrica da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso la quale comprovare il supero della c.d. "normale tollerabilità". I termini di contestazione vanno, comunque, valutati sulla base di un approfondito esame di un legale, il quale avrà altresì occasione di produrre relativa istanza al Tribunale civile o al Giudice di Pace. Qualora invece l'origine del disturbo possa essere ricondotta ad una delle altre suddette fattispecie, Lei ha titolo per chiedere all'Autorità amministrativa la verifica dei limiti (assoluti e differenziali) previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", attraverso apposita segnalazione scritta (esposto), inviata direttamente all'Organo preposto ai controlli (ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) o per tramite dell'Amministrazione comunale territorialmente competente, a seconda dei casi. All'esito delle predette verifiche, qualora venisse accertato il supero dei limiti di Legge, è prevista l'erogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 2 della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre l'emanazione di apposita diffida con la quale verrà disposto, entro un congruo termine, il rientro nei predetti limiti. Cordialmente.
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