La
risposta della Redazione
...Rumore dei galli
Egregio Lettore,
qualora l'attività che è all'origine del disturbo lamentato non
ricada nel tipo produttiva-professionale, ossia possa essere ricondotta ad una
tradizionale attività privata, la rivendicazione può trovare sfogo nell'assunto
in capo all'art. 844 cod. civ. (immissioni). Nel qual caso, è necessario
poter disporre di idonea prova tecnica, acquisita a mezzo di rilevazione
fonometrica da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA)
da Lei incaricato, attraverso la quale comprovare il supero della c.d. "normale
tollerabilità". I termini di contestazione vanno, comunque, valutati sulla
base di un approfondito esame di un legale, il quale avrà altresì occasione di
produrre relativa istanza al Tribunale civile o al Giudice di Pace.
Qualora invece l'origine del disturbo possa essere ricondotta ad
una delle altre suddette fattispecie, Lei ha titolo per chiedere all'Autorità
amministrativa la verifica dei limiti (assoluti e differenziali)
previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore", attraverso apposita segnalazione
scritta (esposto), inviata direttamente all'Organo preposto ai controlli (ARPA -
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) o per tramite
dell'Amministrazione comunale territorialmente competente, a seconda dei casi.
All'esito delle predette verifiche, qualora venisse accertato il
supero dei limiti di Legge, è prevista l'erogazione della sanzione
amministrativa di cui all'art. 10, comma 2 della L.447/95 recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", oltre l'emanazione di apposita
diffida con la quale verrà disposto, entro un congruo termine, il rientro
nei predetti limiti.
Cordialmente.