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La risposta della Redazione
...Come poter far abbassare il rumore di un pub-discoteca
Gent.ma signora, L'esercizio di un'attività che fa uso di impianti rumorosi, quale quella descritta, ha l'obbligo di assicurare il rispetto dei valori limite previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", sia per quanto attiene i valori assoluti, previsti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, sia per quelli differenziali indicati dall’art. 4, c. 1 del menzionato decreto, i quali, per contro, devono essere verificati all'interno degli ambienti abitativi intercettati dal rumore dell'attività. Qualora venisse accertato il supero anche solo di uno dei predetti valori, l'Amministrazione locale sarà chiamata ad erogare la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 10, c. 2 della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre ad emanare apposita diffida con la quale disporre il rientro, entro un congruo termine, nei limiti fissati dalla Legge. Appare altresì importante rilevare che i rilevamenti eseguiti dall'ARPA, in qualità di Organo preposto ai controlli, dovranno essere eseguiti all'interno delle abitazioni maggiormente disturbate e nelle condizioni di esercizio dell'attività maggiormente gravose. In alternativa, qualora il disturbo lamentato coinvolgesse una pluralità di soggetti, ovvero più nuclei familiari, potrà essere valutato se segnalare il caso alla Procura della Repubblica, in relazione all'assunto in capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle occupazioni. Nel qual caso, dovrà essere fornita una chiara e precisa descrizione dei fatti e dei luoghi nei quali viene lamentato il disturbo, meglio se corredata dagli esiti di un'analisi fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale incaricato dai disturbati, che comprovi l'avvenuto supero dei predetti limiti di Legge. Infine, i termini espressi potrebbero risultare utili per intentare causa, singola o collettiva, contro il gestore dell'esercizio pubblico, in relazione all’assunto in capo all’art. 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste, ma per informazioni circa tempi, costi e particolari procedure operative, è consigliabile rinviare ad un preventivo nonché adeguato consulto legale.
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