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Il riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica (TCA) istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", è stata recentemente disciplinata dall'articolo 20 e seguenti del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 17, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161", il quale stabilisce i requisiti minimi (articolo 22) per accedere all'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). I requisiti richiedono sia il conseguimento di un idoneo titolo di studio, sia lo svolgimento di un'adeguata formazione. Relativamente ai titoli di studio, è necessario aver conseguito un titolo di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico; mentre, relativamente alla formazione è richiesto di aver superato, con esito positivo, l'esame di un corso abilitante per TCA della durata di almeno 180 ore fra quelli presenti all'interno della specifica sezione di ENTECA. E' tuttavia consentito, in una prima fase transitoria, ossia fino al 19 aprile 2022, l'accesso all'elenco anche a coloro che sono in possesso di un titolo di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, purché abbiano svolto nei 4 (quattro) anni antecedente la domanda di iscrizione all'elenco, ossia a partire dal 19/04/2018, un'attività professionale nel campo dell'acustica ambientale. Sulla scorta di quanto esposto, e fatto salvo il conseguimento di un corso abilitante, il requisito relativo all'esperienza maturata nel campo dell'acustica si potrebbe finanche considerare idoneo ai fini dell'iscrizione all'elenco dei TCA anche quello relativo all'attività dell'acustica subacquea, qualora tale attività venisse riconosciuta attinente all'ambito dell'acustica applicata all'industria, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), punto 5), del menzionato D.Lgs. n. 42/2017.
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La Redazione: 15.09.2020
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