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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

...Requisiti acustici passivi d.P.C.M. 5 dicembre 1997

 

Egregio Signor Luca,

il caso da Lei presentato offre numerosi spunti di riflessione. In primo luogo, ha inteso esprimere che la principale se non esclusiva causa del disagio lamentato viene ad essere ricondotta ad uno scarso isolamento acustico della partizione orizzontale (solaio), il quale viene riconosciuto come un elemento dell'edificio non più in grado di contenere adeguatamente i rumori provenienti dal soprastante appartamento.

Spesso, il soggetto esposto ai rumori, è in grado di fornire, già in via preliminare, una prima indicazione se i rumori possono essere attribuiti ad un eccesso dei tradizionali comportamenti domestici o, piuttosto, alla scarsa capacita dell'involucro edilizio di contenere i rumori aerei e di impatto causati dal vicino. Pur tuttavia, è sempre comunque utile voler usare una certa prudenza nell'esprimere tali considerazioni, dal momento che una valutazione più precisa può trovare riscontro unicamente attraverso un collaudo, in opera, della partizione contestata (in questo caso dal solaio).

Ad ogni buon conto, partiamo col precisare che la tutela del disturbo del rumore, in ambito civile, viene tradizionalmente assunta dall'articolo 844 cod. civ., al quale fanno riferimento le immissioni sonore intollerabili o altro genere di immissioni (ad es. vibrazioni) che, eccedano la normale tollerabilità (avuto riguardo allo stato dei luoghi e ad ogni altra circostanza), posto a tutela del diritto della salute, compromessa da immissioni, per l'appunto, nocive.

In particolare, per la valutazione della c.d. "normale tollerabilità" si ricorre, per consolidata prassi giurisprudenziale, al metodo comparativo che limita il livello di rumore generato dalla specifica sorgente disturbante alla soglia di 3 dB(A) sul livello di rumore di fondo presente all'interno nel luogo in cui viene lamentato il disturbo. Pur tuttavia, il supero di tale soglia di rumore, in taluni casi, come quello da Lei presentato, rappresenta una condizione "di effetto", essendo presumibile che la causa del disturbo possa venire imputata ad uno scarso isolamento acustico della struttura, la quale, stando a quanto da Lei asserito, non sembra in grado di contenere appieno i rumori, finanche quelli più modesti.

In tali particolari circostanze, può viene richiamata in causa la responsabilità dell'appaltatore o esecutore dell'opera, adducendo l'ipotesi che questa sia stata realizzata senza un adeguato "sforzo tecnico", necessario per limitare i rumori ed assicurare condizioni sufficienti di isolamento.

L'esecuzione dell'opera, infatti, si concretizza nel perseguire un determinato risultato secondo la perfezione di esecuzione e di assenza di vizi e difformità, proprie della "regola dell'arte". In questi casi, perciò, la responsabilità si posta dal soggetto che produce i rumori, al soggetto che nell'espletamento della sua prestazione d'opera non ha assicurato, violando il dovere di diligenza richiamato dagli articoli 1175 e 1176 c.c., la buona riuscita dell'intervento, contrapponendosi peraltro all'interesse del committente.

Pur tuttavia, la definizione di tali responsabilità meritano un adeguato vaglio di verifica, attraverso un esame degli elaborati progettuali, un esame del manufatto ed una analisi strumentale (collaudo acustico) dell'edificio.

Dal canto suo, il legislatore nazionale ha oramai da tempo definito i canoni all'interno dei quali riconoscere il requisito dell'isolamento acustico al quale deve essere riferita la realizzazione di un edificio, avendo individuato precisi valori di riferimento, da intendersi come prescrizioni minimali. Tale riferimento è costituito dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", decreto attuativo della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Il menzionato decreto, stabilisce i requisiti tecnici cui riferirsi nella realizzazione degli edifici. In particolare, classifica gli ambienti abitativi in sette categorie e stabilisce per ognuna di esse i requisiti acustici passivi, definendo nel contempo i livelli massimi di rumore per gli impianti tecnologici.

La responsabilità dell'esecuzione dell'opera non a regola dell'arte è sempre in capo all'appaltatore che ha eseguito i lavori, a meno che questo non dimostri il suo ruolo di mero esecutore e salvo la responsabilità di terzi. Nel tradizionale orientamento, tale inadempienza si prefigura come responsabilità extracontrattuale che nasce dal semplice fatto di aver realizzato l'opera in difetto degli obblighi indicati dalla legge (d.P.C.M. 5.12.1997). Ne consegue che la responsabilità di tale figura può essere fatta valere dal committente, dai suoi aventi causa, così pure, come nel caso da Lei espresso, anche da qualsiasi terzo danneggiato dalla rovina dell'immobile, per la quale, se il Giudice riconosce il grave difetto della costruzione (articolo 1669 c.c.), viene riconosciuto un termine di copertura di 10 anni, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Al di fuori dei termini temporali indicati, le condizioni di disturbo lamentate rimangono comunque ancorate ai termini generici assunti dal tradizionale disposto in capo al citato articolo 844 c.c., ancorché la responsabilità si sposta dall'appaltatore al condomine che, attraverso le sue gesta, quali scuotimenti, musica ad alto volume, vociare o altro, è causa del disagio lamentato.

In ultimo, la questione inerente l'obbligo di informazione, la quale intercetta le norme di salvaguardia dell'acquirente da carenze costruttive cui fa riferimento il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210", cui il venditore è tenuto ad offrire una chiara e precisa descrizione delle caratteristiche tecniche o le eventuali "irregolarità", quali quelle espresse da un carente isolamento acustico, che vanno opportunamente esplicitate nella definizione del contratto preliminare, pena il risarcimento del danno.

Data dunque la particolare rilevanza degli argomenti trattati, pare utile voler considerare gli elementi forniti come primo, speriamo utile, spunto attraverso cui disporre di un specifico approfondimento del caso, raccomandando di volersi fare accompagnare da un proprio consulente tecnico, perlomeno riconducibile alla figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, c. 6, L.447/95), oltre che da un legale di comprovata esperienza.

Cordialmente.

 

La Redazione: 24.12.2014

 

 

 

 

 

 

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