La
risposta della Redazione
...Requisiti acustici passivi d.P.C.M. 5 dicembre 1997
Egregio Signor Luca,
il caso da Lei presentato offre numerosi spunti di riflessione. In primo
luogo, ha inteso esprimere che la principale se non esclusiva causa del disagio
lamentato viene ad essere ricondotta ad uno scarso isolamento acustico della
partizione orizzontale (solaio), il quale viene riconosciuto come un
elemento dell'edificio non più in
grado di contenere adeguatamente i rumori provenienti dal soprastante
appartamento.
Spesso, il soggetto esposto ai rumori, è in grado di fornire, già
in via preliminare, una prima indicazione se i rumori possono essere attribuiti
ad un eccesso dei tradizionali comportamenti domestici o, piuttosto, alla
scarsa capacita dell'involucro edilizio di contenere i rumori aerei e di impatto causati
dal vicino. Pur tuttavia, è sempre
comunque utile voler usare una certa prudenza nell'esprimere tali considerazioni, dal momento che una
valutazione più precisa può trovare riscontro unicamente attraverso un collaudo,
in opera, della partizione contestata (in questo caso dal solaio).
Ad ogni buon conto, partiamo col precisare che la tutela del disturbo
del rumore, in ambito civile, viene tradizionalmente assunta dall'articolo 844 cod. civ., al quale
fanno riferimento le immissioni sonore
intollerabili o altro genere di immissioni (ad es. vibrazioni) che, eccedano la
normale tollerabilità (avuto riguardo allo stato dei luoghi e ad ogni altra
circostanza), posto a tutela del diritto della salute, compromessa da immissioni, per
l'appunto, nocive.
In particolare, per la valutazione della c.d. "normale
tollerabilità" si ricorre, per consolidata prassi giurisprudenziale, al
metodo comparativo che limita il livello di rumore generato dalla specifica
sorgente disturbante alla soglia di 3 dB(A) sul livello di rumore di
fondo presente all'interno nel luogo in cui viene lamentato il disturbo. Pur
tuttavia, il supero di tale soglia di rumore, in taluni casi, come quello da Lei
presentato, rappresenta una condizione "di effetto", essendo presumibile che
la causa del disturbo possa venire imputata ad uno scarso isolamento acustico della struttura, la quale,
stando a quanto da Lei asserito, non sembra
in grado di contenere appieno i rumori, finanche quelli più modesti.
In tali particolari circostanze, può viene richiamata in causa la
responsabilità dell'appaltatore o esecutore dell'opera, adducendo l'ipotesi che
questa sia stata realizzata senza un adeguato "sforzo tecnico",
necessario per limitare i rumori ed assicurare condizioni sufficienti di
isolamento.
L'esecuzione dell'opera, infatti, si concretizza nel perseguire
un determinato risultato secondo la perfezione di esecuzione e di assenza di
vizi e difformità, proprie della "regola dell'arte". In questi casi,
perciò, la responsabilità si posta dal soggetto
che produce i rumori, al soggetto che nell'espletamento della sua prestazione
d'opera non ha assicurato, violando il dovere di diligenza richiamato dagli
articoli 1175 e 1176 c.c., la buona riuscita dell'intervento, contrapponendosi
peraltro all'interesse del committente.
Pur tuttavia, la definizione di tali responsabilità meritano
un adeguato vaglio di verifica, attraverso un esame degli elaborati progettuali,
un esame del manufatto ed una analisi strumentale (collaudo acustico) dell'edificio.
Dal canto suo, il legislatore nazionale ha oramai da tempo
definito i canoni all'interno dei quali riconoscere il requisito dell'isolamento
acustico al quale deve essere riferita la realizzazione di un edificio, avendo
individuato precisi valori di riferimento, da intendersi come prescrizioni
minimali. Tale riferimento è costituito dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici", decreto attuativo della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento
acustico".
Il menzionato decreto, stabilisce i requisiti tecnici cui
riferirsi nella realizzazione degli edifici. In particolare, classifica gli
ambienti abitativi in sette categorie e stabilisce per ognuna di esse i
requisiti acustici passivi, definendo nel contempo i livelli
massimi di rumore per gli impianti tecnologici.
La responsabilità dell'esecuzione dell'opera non a regola
dell'arte è sempre in capo all'appaltatore che ha eseguito i lavori, a meno che
questo non dimostri il suo ruolo di mero esecutore e salvo la responsabilità di
terzi. Nel tradizionale orientamento, tale inadempienza si prefigura come responsabilità extracontrattuale
che nasce dal semplice fatto di aver realizzato l'opera in difetto degli
obblighi indicati dalla legge (d.P.C.M. 5.12.1997). Ne consegue che la
responsabilità di tale figura può essere fatta valere dal committente, dai suoi
aventi causa, così pure, come nel caso da Lei espresso, anche da qualsiasi terzo
danneggiato dalla rovina dell'immobile, per la quale, se il Giudice riconosce il
grave difetto della costruzione (articolo 1669 c.c.), viene riconosciuto un
termine di copertura di 10 anni, purché sia fatta la denunzia entro un anno
dalla scoperta.
Al di fuori dei termini temporali indicati, le condizioni di
disturbo lamentate rimangono comunque ancorate ai termini generici assunti dal
tradizionale disposto in capo al citato articolo 844 c.c., ancorché la
responsabilità si sposta dall'appaltatore al condomine che, attraverso le sue
gesta, quali scuotimenti, musica ad alto volume, vociare o altro, è causa del disagio lamentato.
In ultimo, la questione inerente l'obbligo di informazione,
la quale intercetta le norme di salvaguardia dell'acquirente da carenze costruttive cui
fa riferimento il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante "Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a
norma della legge 2 agosto 2004, n. 210", cui il venditore è tenuto ad
offrire una chiara e precisa descrizione delle caratteristiche tecniche o le
eventuali "irregolarità", quali quelle espresse da un carente isolamento
acustico, che vanno opportunamente esplicitate nella definizione del
contratto preliminare, pena il risarcimento del danno.
Data dunque la particolare rilevanza degli argomenti trattati, pare
utile voler considerare gli elementi forniti come primo, speriamo utile, spunto
attraverso cui disporre di un specifico approfondimento del caso, raccomandando
di volersi fare accompagnare da un proprio consulente tecnico, perlomeno
riconducibile alla figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(art. 2, c. 6, L.447/95), oltre che da un
legale di comprovata esperienza.
Cordialmente.
La Redazione: 24.12.2014