L'impiego di rallentatori, dissuasori o
bande stradali hanno lo scopo di ridurre la velocità di transito dei
veicoli, tuttavia è necessario considerare che l'impiego di tali sistemi
va' valutato caso per caso, o per meglio dire strada per strada, avendo
particolare attenzione agli effetti causati sulla circolazione, sulla
sicurezza e sul rumore. Infatti, a seconda del tipo di strada e della
composizione del traffico stradale che la percorre è utile voler
considerare soluzioni diverse.
Nei casi più frequenti vengono installati
delle bande trasversali al senso di marcia in gomma, con altezza
variabile a seconda della velocità di percorrenza alla quale si vuole
ricondurre il traffico.
Tali bande, seppure siano spesso preferite
per la facilità di messa in opera e per il ridotto costo, offrono
tuttavia anche alcuni risvolti negativi legati alla sicurezza di
transito dei mezzi di soccorso (ambulanze), giacché gli scuotimenti
possono nuocere ai trasportati, tant'é che il Codice della Strada
(art. 46 - art. 179 del Regolamento di attuazione) ne vieta
l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali per
tali servizi o per quelli di pronto intervento (Vigili del Fuoco e
Polizia). Inoltre, sono di impedimento per i mezzi di sgombero della
neve e, in molti casi, provocano un aumento delle rumorosità per
gli scuotimenti dei veicoli in transito, specie dei mezzi pesanti e
quelli agricoli.
Una soluzione più efficace per indurre gli
automobilisti a ridurre la velocità, è la realizzazione di "ondulamenti"
ampi della sede stradale, i restringimenti di carreggiata o la
realizzazione di percorsi a "S" grazie ai quali è inoltre possibile
inserire delle piantumazioni o realizzare delle aiuole che assicurano un
abbellimento estetico e riducono ulteriormente la rumorosità poiché
permettono di allontanare la strada dalla facciata degli edifici.
Qualora lo scopo dell'Amministrazione sia
quello di perseverare nella salvaguardia della sicurezza e della salute
delle persone, comprese quelle che in vicinanza della strada vivono e
lavorano, apparirebbe evidente che un cambiamento non è solo auspicabile
ma quanto mai invocabile da parte di quanti risentono gli effetti di
disagio causati a seguito della realizzazione di tali manufatti.
Resta comunque salvo che i livelli di
rumorosità della strada non possono eccedere quelli previsti dal
d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante "Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995,
n. 447" e che per le strade di quartiere e per quelle locali i
limiti di immissione sono definiti dal Comune. L'onere poi di valutare
l'entità di tali livelli è in capo al gestore dell'infrastruttura
stradale, al quale compete altresì l'adozione delle eventuali opere
di contenimento e abbattimento del rumore qualora si abbiano a
riscontrare livelli eccedenti i predetti limiti.