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L'impiego di rallentatori, dissuasori o bande stradali hanno lo scopo di ridurre la velocità di transito dei veicoli, tuttavia è necessario considerare che l'impiego di tali sistemi va' valutato caso per caso, o per meglio dire strada per strada, avendo particolare attenzione agli effetti causati sulla circolazione, sulla sicurezza e sul rumore. Infatti, a seconda del tipo di strada e della composizione del traffico stradale che la percorre è utile voler considerare soluzioni diverse. Nei casi più frequenti vengono installati delle bande trasversali al senso di marcia in gomma, con altezza variabile a seconda della velocità di percorrenza alla quale si vuole ricondurre il traffico. Tali bande, seppure siano spesso preferite per la facilità di messa in opera e per il ridotto costo, offrono tuttavia anche alcuni risvolti negativi legati alla sicurezza di transito dei mezzi di soccorso (ambulanze), giacché gli scuotimenti possono nuocere ai trasportati, tant'é che il Codice della Strada (art. 46 - art. 179 del Regolamento di attuazione) ne vieta l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali per tali servizi o per quelli di pronto intervento (Vigili del Fuoco e Polizia). Inoltre, sono di impedimento per i mezzi di sgombero della neve e, in molti casi, provocano un aumento delle rumorosità per gli scuotimenti dei veicoli in transito, specie dei mezzi pesanti e quelli agricoli. Una soluzione più efficace per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità, è la realizzazione di "ondulamenti" ampi della sede stradale, i restringimenti di carreggiata o la realizzazione di percorsi a "S" grazie ai quali è inoltre possibile inserire delle piantumazioni o realizzare delle aiuole che assicurano un abbellimento estetico e riducono ulteriormente la rumorosità poiché permettono di allontanare la strada dalla facciata degli edifici. Qualora lo scopo dell'Amministrazione sia quello di perseverare nella salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, comprese quelle che in vicinanza della strada vivono e lavorano, apparirebbe evidente che un cambiamento non è solo auspicabile ma quanto mai invocabile da parte di quanti risentono gli effetti di disagio causati a seguito della realizzazione di tali manufatti. Resta comunque salvo che i livelli di rumorosità della strada non possono eccedere quelli previsti dal d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" e che per le strade di quartiere e per quelle locali i limiti di immissione sono definiti dal Comune. L'onere poi di valutare l'entità di tali livelli è in capo al gestore dell'infrastruttura stradale, al quale compete altresì l'adozione delle eventuali opere di contenimento e abbattimento del rumore qualora si abbiano a riscontrare livelli eccedenti i predetti limiti.
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La Redazione: 26.09.2020
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