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La risposta della Redazione
...Disturbata dalla raccolta dei rifiuti e dal condominio poco isolato
Gent.ma Lettrice, solitamente, quando i disagi fonici intercettano un così ampio spettro di attività, ossia traggono origine da rumori che provengono sia dall'ambiente esterno che da quello interno all'edificio, è un chiaro segnale che la struttura non è in grado di assolve, in misura adeguata, alla protezione acustica degli occupanti, procurando l'insorgere di disagi anche in presenza di quelle attività urbane e domestiche tradizionali. In queste circostanze, voler intervenire limitando la sorgente che causa il rumore risulta, spesso, un'azione dispendiosa e che, in molti casi, si può rivelare inefficacie, dal momento che, non appena si dovesse presentare un'altra sorgente, tali criticità riaffiorerebbero inesorabili, facendo ripiombare il soggetto esposto in un'ulteriore stato di sofferenza emotiva. Ciò considerato, forse, parrebbe maggiormente utile voler intervenire direttamente lì dove la problematica trae origine. La normativa che regola i requisiti di isolamento degli edifici fa capo al d.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", il quale stabilisce i parametri ai quali devono essere ricondotte le prestazioni di isolamento acustico di quegli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore di tale disposto normativo, ossia dopo il 20 febbraio 1998. Qualora l'edificazione risultasse successiva a tale periodo, potrebbero instaurarsi, a carico del locatore, una serie di oneri, in carenza dei quali potrebbe finanche venire prospettata la risoluzione anticipata del contratto d'affitto, come nel caso in cui venisse comprovato che l'edificio non si rivelasse idoneo ad assicurare il pieno godimento dello stesso, assecondando le più tradizionali esigenze di vita domestica, ossia non fosse in grado di favorire il tradizionale riposo notturno o non consentisse lo svolgimento di quelle tipiche attività di vita domestica (dialogare, guardare la tv, ascoltare musica, fare il bucato ed altro) senza dover incorrere nel disturbo dei vicini. In tali circostanze, le carenze di isolamento potrebbero addirittura limitare la salubrità e l'igiene dei locali ceduti, arrecando danno all'integrità psicofisica degli occupanti. In alternativa, sempreché non intendesse ricercare un'altra e più adeguata occupazione, potrà essere invocato davanti all'Autorità locale (Comune) la modifica degli orari di svuotamento dei cassonetti dei rifiuti, così come pure quelli legati all'esercizio dell'attività del vicino cantiere, in relazione a quanto disposto dall'art. 6, c. 1, lettere e) ed h) della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Mentre, per i rumori all'interno del condominio, potrà essere demandato all'amministratore l'onere di far osservare le disposizioni contenute nel regolamento e, in particolare, di quelle che regolano gli "orari di riposo" o l'impiego di apparecchi rumorosi, richiamando, se del caso, anche al rispetto collettivo della vita di condominio. Cordialmente.
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