La
risposta della Redazione
...Disturbata dalla raccolta dei rifiuti e dal condominio poco
isolato
Gent.ma Lettrice,
solitamente, quando i disagi fonici intercettano un così ampio
spettro di attività, ossia traggono origine da rumori che provengono sia
dall'ambiente esterno che da quello interno all'edificio, è un chiaro segnale
che la struttura non è in grado di assolve, in misura adeguata, alla protezione
acustica degli occupanti, procurando l'insorgere di disagi anche in presenza di
quelle attività urbane e domestiche tradizionali.
In queste circostanze, voler intervenire limitando la sorgente
che causa il rumore risulta, spesso, un'azione dispendiosa e che, in molti casi,
si può rivelare inefficacie, dal momento che, non appena si dovesse presentare
un'altra sorgente, tali criticità riaffiorerebbero inesorabili, facendo
ripiombare il soggetto esposto in un'ulteriore stato di sofferenza emotiva. Ciò
considerato, forse, parrebbe maggiormente utile voler intervenire direttamente
lì dove la problematica trae origine.
La normativa che regola i requisiti di isolamento degli edifici
fa capo al d.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici", il quale stabilisce i parametri
ai quali devono essere ricondotte le prestazioni di isolamento acustico di quegli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore di tale disposto
normativo, ossia dopo il 20 febbraio 1998.
Qualora l'edificazione risultasse successiva a tale periodo,
potrebbero instaurarsi, a carico del locatore, una serie di oneri, in carenza
dei quali potrebbe finanche venire prospettata la risoluzione anticipata del
contratto d'affitto, come nel caso in cui venisse comprovato che l'edificio non
si rivelasse idoneo ad assicurare il pieno godimento dello stesso, assecondando
le più tradizionali esigenze di vita domestica, ossia non fosse in grado di
favorire il tradizionale riposo notturno o non consentisse lo svolgimento di
quelle tipiche attività di vita domestica (dialogare, guardare la tv, ascoltare
musica, fare il bucato ed altro) senza dover incorrere nel disturbo dei vicini.
In tali circostanze, le carenze di isolamento potrebbero addirittura limitare la
salubrità e l'igiene dei locali ceduti, arrecando danno all'integrità
psicofisica degli occupanti.
In alternativa, sempreché non intendesse ricercare un'altra e più
adeguata occupazione, potrà essere invocato davanti all'Autorità locale (Comune)
la modifica degli orari di svuotamento dei cassonetti dei rifiuti, così come
pure quelli legati all'esercizio dell'attività del vicino cantiere, in relazione
a quanto disposto dall'art. 6, c. 1, lettere e) ed h) della L.447/95
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Mentre, per i rumori
all'interno del condominio, potrà essere demandato all'amministratore l'onere di
far osservare le disposizioni contenute nel regolamento e, in particolare, di
quelle che regolano gli "orari di riposo" o l'impiego di apparecchi
rumorosi, richiamando, se del caso, anche al rispetto collettivo della vita di
condominio.
Cordialmente.