La
risposta della Redazione
...Questioni di condominio
Egregio Lettore,
all'interno della Sua articolata esposizione sembra prevalere la
"cattiva" educazione di persone inclini nel voler riconoscere le regole del
condominio e, più in generale, le regole di pacifica convivenza, necessarie
nella gestione e utilizzo di parti comuni, destinate proprio per questo al
servizio di tutti i condomini, rilevando che, nel caso in discussione,
tali pertinenze sono state assoggettate, piuttosto, ad esigenze prettamente
personali, incuranti degli effetti che tali comportamenti possano indurre sulla
sfera della tranquillità e del riposo del vicinato.
Purtroppo, situazioni simili a questa sono più diffuse di quanto
si pensi, frutto, almeno in parte, di una cultura popolare carente di "senso
civico" che fornisce al cittadino la conoscenza dei suoi Diritti ma
anche dei suoi Doveri che, un tempo non molto lontano, costituiva
materia di insegnamento in età scolare.
In ogni caso, cerchiamo di partire con ordine. Per prima cosa, è
importante chiarire che, trattandosi di attività e comportamenti fra privati,
quindi intercettano, principalmente, la sfera in capo all'Ordinamento civile,
sia nell'ambito delle limitazioni assunte dall'eventuale Regolamento di
condominio che, in via generale, dall'assunto in capo all'Art. 844 cod.
civ. in materia di immissioni di rumore moleste, qualora tali
fenomeni siano contraddistinti da livelli che superino, come pare assai
probabile che sia, la soglia della c.d. "normale tollerabilità".
I termini assunti dal regolamento possono essere riferiti all'Amministratore
del condominio, al quale spetta altresì l'onere di avviare con il condomine
"indisciplinato" una serie di azioni volte a persuaderlo da siffatti
comportamenti o quantomeno di volerlo ricondurre all'interno delle definizioni
imposte dal Regolamento (fasce orarie ed eventuali inibizione
degli spazi condominiali).
Le eventuali ripetute disaffezioni al rispetto delle regole di
condominio possono venire poste all'esame del Giudice ordinario o
Giudice di Pace, il quale potrà disporre di opportune limitazioni (azione
inibitoria) e riconoscere, qualora ne sussistano i presupposti, i termini
del risarcimento da porre a favore dei condomini che hanno subito gli effetti
del disturbo lamentato (azione risarcitoria).
Il ricorso al Giudice potrà essere intrapreso, anche
congiuntamente, da quei condomini che vedano leso il loro diritto alla
tranquillità ed al riposo, sia nell'ambito della tradizionale
disposto del richiamato Art. 844 cod. civ., sia, in cui tali fenomeni di
disturbo possano essere attribuiti a comportamenti intenzionali -
deliberatamente provocati per arrecare disturbo ed accompagnati con molestie
continuate, nell'ambito del c.d. "stalking condominiale", nel qual caso
pare oltremodo utile volersi ricondurre al consulto di un proprio consulente
legate con il quale analizzare, con attenzione, le azioni da intraprendere.
Infine, opportunamente posto in coda ai termini di ricorso,
potranno porsi le basi per invocare davanti all'Autorità Giudiziaria,
attraverso apposito atto di querela, il ricorso sanzionatorio di cui all'Art.
659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone. Nel qual caso, pare utile voler ricordare che i presupposti
minimi attraverso i quali può concretizzarsi tale responsabilità sono che
"...le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della
normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica,
e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità,
potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero
indeterminato di persone" (Corte di Cassazione - Sentenza N.27434/2014).
Quanti desiderano approfondire l'argomento invitiamo alla lettura
del seguente articolo:
Immissioni di rumore. Come tutelarsi contro le immissioni di rumori molesti
(Fonte:
www.studiocataldi.it).
Cordialmente.