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La risposta della Redazione
...Questioni di condominio
Egregio Lettore, all'interno della Sua articolata esposizione sembra prevalere la "cattiva" educazione di persone inclini nel voler riconoscere le regole del condominio e, più in generale, le regole di pacifica convivenza, necessarie nella gestione e utilizzo di parti comuni, destinate proprio per questo al servizio di tutti i condomini, rilevando che, nel caso in discussione, tali pertinenze sono state assoggettate, piuttosto, ad esigenze prettamente personali, incuranti degli effetti che tali comportamenti possano indurre sulla sfera della tranquillità e del riposo del vicinato. Purtroppo, situazioni simili a questa sono più diffuse di quanto si pensi, frutto, almeno in parte, di una cultura popolare carente di "senso civico" che fornisce al cittadino la conoscenza dei suoi Diritti ma anche dei suoi Doveri che, un tempo non molto lontano, costituiva materia di insegnamento in età scolare. In ogni caso, cerchiamo di partire con ordine. Per prima cosa, è importante chiarire che, trattandosi di attività e comportamenti fra privati, quindi intercettano, principalmente, la sfera in capo all'Ordinamento civile, sia nell'ambito delle limitazioni assunte dall'eventuale Regolamento di condominio che, in via generale, dall'assunto in capo all'Art. 844 cod. civ. in materia di immissioni di rumore moleste, qualora tali fenomeni siano contraddistinti da livelli che superino, come pare assai probabile che sia, la soglia della c.d. "normale tollerabilità". I termini assunti dal regolamento possono essere riferiti all'Amministratore del condominio, al quale spetta altresì l'onere di avviare con il condomine "indisciplinato" una serie di azioni volte a persuaderlo da siffatti comportamenti o quantomeno di volerlo ricondurre all'interno delle definizioni imposte dal Regolamento (fasce orarie ed eventuali inibizione degli spazi condominiali). Le eventuali ripetute disaffezioni al rispetto delle regole di condominio possono venire poste all'esame del Giudice ordinario o Giudice di Pace, il quale potrà disporre di opportune limitazioni (azione inibitoria) e riconoscere, qualora ne sussistano i presupposti, i termini del risarcimento da porre a favore dei condomini che hanno subito gli effetti del disturbo lamentato (azione risarcitoria). Il ricorso al Giudice potrà essere intrapreso, anche congiuntamente, da quei condomini che vedano leso il loro diritto alla tranquillità ed al riposo, sia nell'ambito della tradizionale disposto del richiamato Art. 844 cod. civ., sia, in cui tali fenomeni di disturbo possano essere attribuiti a comportamenti intenzionali - deliberatamente provocati per arrecare disturbo ed accompagnati con molestie continuate, nell'ambito del c.d. "stalking condominiale", nel qual caso pare oltremodo utile volersi ricondurre al consulto di un proprio consulente legate con il quale analizzare, con attenzione, le azioni da intraprendere. Infine, opportunamente posto in coda ai termini di ricorso, potranno porsi le basi per invocare davanti all'Autorità Giudiziaria, attraverso apposito atto di querela, il ricorso sanzionatorio di cui all'Art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Nel qual caso, pare utile voler ricordare che i presupposti minimi attraverso i quali può concretizzarsi tale responsabilità sono che "...le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone" (Corte di Cassazione - Sentenza N.27434/2014). Quanti desiderano approfondire l'argomento invitiamo alla lettura del seguente articolo: Immissioni di rumore. Come tutelarsi contro le immissioni di rumori molesti (Fonte: www.studiocataldi.it).
Cordialmente.
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