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La risposta della Redazione
...La storia di un pub nel condominio
Egregio Lettore, l'apertura di un pub all'interno di un contesto condominiale è già di per sé una scelta quantomeno singolare e, qualora possibile, da evitare, dal momento che, prima o poi, le esigenze di svago e divertimento degli uni andranno a scontrarsi con la necessita di riposo e tranquillità degli altri. Entrambe esigenze legittime, purché il Diritto degli uni non leda quello degli altri. Nonostante oramai da tempo si abbia acquisito una notevole e diffusa conoscenza di quali problematiche possono insorgere ogni qualvolta tali contrapposte realtà vengono avvicinate, si persevera, imperterriti, in queste perverse abitudini. La norma, al riguardo, fissa due importanti, ancorché distinte, fasi. La prima, quella preventiva che mira a valutare, a mezzo di idonea documentazione di impatto acustico, da porre a corredo della domanda di autorizzazione all'esercizio - disposta ai sensi dell'art. 8, c. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il contributo sonoro generato nei confronti dei ricettori (abitazioni) presenti e, se del caso, le opportune misure per assicurare il rispetto dei valori limiti indicati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", sia in relazione ai valori limite assoluti, definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, sia a quelli differenziali, verificati all'interno degli ambienti abitativi disturbati dai rumori dell'attività. Tale documentazione è necessaria anche in caso di subentro ad una precedente gestione, qualora siano apportate delle modifiche rilevanti alle sorgenti di rumore presenti all'interno del locale, quali quelle all'impianto elettroacustico, utilizzato per la diffusione della musica, o apparecchiature di servizio (banconi frigo, impianto di climatizzazione, etc.). La seconda è quella demandata ai controlli in capo all'Arpa, in conseguenza dei quali, qualora il gestore incorra nella violazione dei predetti limiti di Legge, dovranno essere disposti i necessari provvedimenti amministrativi di rimando (sanzione e diffida). Nell'ambito della vita di condominio, inoltre, il gestore è tenuto ad osservare le regole di condominio, qualora queste individuino specifiche limitazioni inerente l'osservanza di fasce orarie dedicate al riposo o la gestione delle parti comuni che possono venire intercettate durante l'esercizio di tale attività. Infine, con riguardo a specifiche limitazioni poste a carico del gestone di un esercizio che ha saputo esternare determinate situazioni "critiche", alle quali l'Amministrazione locale ha cercato di porre rimedio attraverso la riduzione dell'orario di apertura, ancorché risulti utile appurare la natura giuridica che le hanno istituite, queste, in via generale, decadono qualora succeda ad esso una nuova gestione, alla quale evidentemente non possono venire addossati gli addebiti di un soggetto diverso da quello cui la stessa ha tratto origine. Anche per questo, risulta quanto mai necessario porre attenzione alla fase "preventiva", alla quale viene demandato l'onere di saper esprimere le eventuali criticità, oltre ai sistemi per limitare, il più possibile, gli eventuali disagi arrecati alla popolazione esposta ai rumori. Nel rivolgere un cordiale saluto, auguriamo Buone Feste.
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