La
risposta della Redazione
...Alcuni consigli utili per pretendere il risanamento acustico
dell'azienda
Egregio Signor Emanuele,
innanzitutto pare utile precisare che, a fronte dell'accertato
supero dei valori limite di rumore indicati dall'articolo 4, comma 1, del
d.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore),
a carico del Comune, in qualità di Autorità competente dell'azione
amministrativa, sorge l'obbligo di disporre di apposito procedimento
sanzionatorio, ai sensi della Legge n. 689/81 e s.m.i., e di diffida, ai sensi
della Legge 241/90 e s.m.i., con la quale ricondurre, entro un congruo termine,
al
rientro nei limiti violati.
A tal fine, al responsabile del procedimento,
all'uopo nominato, compete l'onere di redigere gli atti formali attraverso i
quali offrire il regolare e celere compimento all'azione
amministrativa. In particolare, i riferimenti del responsabile del procedimento
e dell'Amministrazione competente del procedimento dovranno essere indicati già
nell'avviso di avvio del procedimento, indirizzato al trasgressore ed inviato
per opportuna conoscenza anche al soggetto che ha già manifestato di essere
interessato al
procedimento, ossia a colui che ha segnalato il caso al Comune invocando
l'avvio degli opportuni accertamenti fonometrici.
A completamento degli interventi di mitigazione acustica,
disposti attraverso apposita diffida - nella quale dovranno essere indicati i
tempi e le modalità di adeguamento, al fine della decisione circa
l'eventuale conclusione del procedimento, l'azienda è tenuta a presentare
apposita "attestazione dei risultati", ossia una dichiarazione di
conformità delle opere eseguite attraverso l'ausilio di apposite misure
fonometriche da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA),
ai sensi dell'articolo, 2, comma 6, della L.447/95 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico), da eseguire nelle medesime condizioni operative
assunte dall'Organo di controllo al momento delle originarie verifiche, a mezzo
delle quali comprovare l'avvenuto rientro nei limiti di Legge.
Gli elementi da Lei presentati, pare si discostino da tale
preminente, ancorché sommario, indirizzo procedimentale, tanto che parte di
quanto da Lei lamentato risulta conseguente all'avvenuto mancato adempimento di
sufficienti elementi di garanzia, attraverso cui la persona colpita dai rumori
possa disporre di tempi e modalità di adeguamento definiti.
Per questo, ai fini di una valutazione del caso più approfondita,
risulta utile poter esaminare gli atti prodotti. In siffatte
circostanze, tuttavia, è preferibile voler essere affiancati da un proprio consulente
legale che possa esaminare nel dettaglio la situazione e, sulla scorta delle
valutazioni esperite, definire le eventuali azioni di rimando, non ultima quella
di voler segnalare all'Autorità giudiziaria il caso, qualora gli elementi emersi
possano far intravvedere gravi azioni omissive, in conseguenza delle quali si
abbia avuto modo di acuire significativamente i sintomi di disagio a carico del
soggetto esposto ai rumori. Mentre, qualora il disturbato cagionato dal rumore
abbia attitudine a costituire disturbo per una pluralità indefinita di persone,
nei confronti del soggetto responsabile è inoltre ipotizzabile la contestazione
del reato contravvenzionale in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il
disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone.
Cordialmente.
La Redazione: 21.03.2015