|
Site search technology courtesy Free Find
|
La risposta della Redazione
...Alcuni consigli utili per pretendere il risanamento acustico dell'azienda
Egregio Signor Emanuele, innanzitutto pare utile precisare che, a fronte dell'accertato supero dei valori limite di rumore indicati dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), a carico del Comune, in qualità di Autorità competente dell'azione amministrativa, sorge l'obbligo di disporre di apposito procedimento sanzionatorio, ai sensi della Legge n. 689/81 e s.m.i., e di diffida, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., con la quale ricondurre, entro un congruo termine, al rientro nei limiti violati. A tal fine, al responsabile del procedimento, all'uopo nominato, compete l'onere di redigere gli atti formali attraverso i quali offrire il regolare e celere compimento all'azione amministrativa. In particolare, i riferimenti del responsabile del procedimento e dell'Amministrazione competente del procedimento dovranno essere indicati già nell'avviso di avvio del procedimento, indirizzato al trasgressore ed inviato per opportuna conoscenza anche al soggetto che ha già manifestato di essere interessato al procedimento, ossia a colui che ha segnalato il caso al Comune invocando l'avvio degli opportuni accertamenti fonometrici. A completamento degli interventi di mitigazione acustica, disposti attraverso apposita diffida - nella quale dovranno essere indicati i tempi e le modalità di adeguamento, al fine della decisione circa l'eventuale conclusione del procedimento, l'azienda è tenuta a presentare apposita "attestazione dei risultati", ossia una dichiarazione di conformità delle opere eseguite attraverso l'ausilio di apposite misure fonometriche da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA), ai sensi dell'articolo, 2, comma 6, della L.447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), da eseguire nelle medesime condizioni operative assunte dall'Organo di controllo al momento delle originarie verifiche, a mezzo delle quali comprovare l'avvenuto rientro nei limiti di Legge. Gli elementi da Lei presentati, pare si discostino da tale preminente, ancorché sommario, indirizzo procedimentale, tanto che parte di quanto da Lei lamentato risulta conseguente all'avvenuto mancato adempimento di sufficienti elementi di garanzia, attraverso cui la persona colpita dai rumori possa disporre di tempi e modalità di adeguamento definiti. Per questo, ai fini di una valutazione del caso più approfondita, risulta utile poter esaminare gli atti prodotti. In siffatte circostanze, tuttavia, è preferibile voler essere affiancati da un proprio consulente legale che possa esaminare nel dettaglio la situazione e, sulla scorta delle valutazioni esperite, definire le eventuali azioni di rimando, non ultima quella di voler segnalare all'Autorità giudiziaria il caso, qualora gli elementi emersi possano far intravvedere gravi azioni omissive, in conseguenza delle quali si abbia avuto modo di acuire significativamente i sintomi di disagio a carico del soggetto esposto ai rumori. Mentre, qualora il disturbato cagionato dal rumore abbia attitudine a costituire disturbo per una pluralità indefinita di persone, nei confronti del soggetto responsabile è inoltre ipotizzabile la contestazione del reato contravvenzionale in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone. Cordialmente.
La Redazione: 21.03.2015
|
Pubblicità
Associazione nazionale per l'arbitrato & la conciliazione Organismo di mediazione Iscritto nel Registro Min. Giustizia
|
Inquinamentoacustico.it ®
|