The new Art

of Silence

Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2016

Informazione on-line dal 2004 su inquinamento acustico

Testata giornalistica specializzata

 

Home

 

Cerca nel sito

 

 

Site search technology courtesy Free Find

Fisica

Università di Modena e Reggio Emilia

Giuridica

Giurisprudenza rumore

Ante 2011

Post 2011

Bacheca

Cerco Compro Vendo

Annunci presenti: 15

Didattica

Corsi di formazione

Novità

Guida metodologica per la stima del carico di malattia da rumore ambientale

World Health Organization Europe (WHO) Joint Research Centre (JRC)

Posta

dei lettori

Disturbo

Proposta

Protesta

Siti web

Selezionati dalla rete

Governance and Integrated Observation of Marine Natural HAbitat

Ascoltare il silenzio

Web-museo del suono

Servizi

Annunci gratuiti

Gazzetta Ufficiale

IT Directory

Meteo

il motore di ricerca per annunci di lavoro

Codici sconto e offerte

 Come risparmiare negli acquisti online

 

La risposta della Redazione

 

 

...Alcuni consigli utili per pretendere il risanamento acustico dell'azienda

 

Egregio Signor Emanuele,

innanzitutto pare utile precisare che, a fronte dell'accertato supero dei valori limite di rumore indicati dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), a carico del Comune, in qualità di Autorità competente dell'azione amministrativa, sorge l'obbligo di disporre di apposito procedimento sanzionatorio, ai sensi della Legge n. 689/81 e s.m.i., e di diffida, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., con la quale ricondurre, entro un congruo termine, al rientro nei limiti violati.

A tal fine, al responsabile del procedimento, all'uopo nominato, compete l'onere di redigere gli atti formali attraverso i quali offrire il regolare e celere compimento all'azione amministrativa. In particolare, i riferimenti del responsabile del procedimento e dell'Amministrazione competente del procedimento dovranno essere indicati già nell'avviso di avvio del procedimento, indirizzato al trasgressore ed inviato per opportuna conoscenza anche al soggetto che ha già manifestato di essere interessato al procedimento, ossia a colui che ha segnalato il caso al Comune invocando l'avvio degli opportuni accertamenti fonometrici.

A completamento degli interventi di mitigazione acustica, disposti attraverso apposita diffida - nella quale dovranno essere indicati i tempi e le modalità di adeguamento, al fine della decisione circa l'eventuale conclusione del procedimento, l'azienda è tenuta a presentare apposita "attestazione dei risultati", ossia una dichiarazione di conformità delle opere eseguite attraverso l'ausilio di apposite misure fonometriche da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA), ai sensi dell'articolo, 2, comma 6, della L.447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), da eseguire nelle medesime condizioni operative assunte dall'Organo di controllo al momento delle originarie verifiche, a mezzo delle quali comprovare l'avvenuto rientro nei limiti di Legge.

Gli elementi da Lei presentati, pare si discostino da tale preminente, ancorché sommario, indirizzo procedimentale, tanto che parte di quanto da Lei lamentato risulta conseguente all'avvenuto mancato adempimento di sufficienti elementi di garanzia, attraverso cui la persona colpita dai rumori possa disporre di tempi e modalità di adeguamento definiti.

Per questo, ai fini di una valutazione del caso più approfondita, risulta utile poter esaminare gli atti prodotti. In siffatte circostanze, tuttavia, è preferibile voler essere affiancati da un proprio consulente legale che possa esaminare nel dettaglio la situazione e, sulla scorta delle valutazioni esperite, definire le eventuali azioni di rimando, non ultima quella di voler segnalare all'Autorità giudiziaria il caso, qualora gli elementi emersi possano far intravvedere gravi azioni omissive, in conseguenza delle quali si abbia avuto modo di acuire significativamente i sintomi di disagio a carico del soggetto esposto ai rumori. Mentre, qualora il disturbato cagionato dal rumore abbia attitudine a costituire disturbo per una pluralità indefinita di persone, nei confronti del soggetto responsabile è inoltre ipotizzabile la contestazione del reato contravvenzionale in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone.

Cordialmente.

 

La Redazione: 21.03.2015

 

 

 

 

 

 

Pubblicità

 

Comfort acustico - Isolamento e assorbimento

La formazione di Knauf

 

Seminario

 

18 febbraio 2016

Catania (CT)

Solidarietà

SOLidarietà all'Impresa e al Lavoro Etico Sociale

Guida Lavoro

Comitato Paritetico Territoriale

Isolamento

Manuale

di buona pratica

Soluzioni tecniche per edilizia civile e industriale

Pubblicazioni

491

Documenti liberi estratti dalla rete o forniti dagli Autori

 

Associazione nazionale per l'arbitrato & la conciliazione

Organismo di mediazione Iscritto nel Registro Min. Giustizia

 

 

| chi siamo | contatti | copyright | lavora con noi | partner | privacy | redazione |

 

 

Inquinamentoacustico.it ®

 

 

info@inquinamentoacustico.it