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Ultimo aggiornamento: 05 dicembre 2015

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La risposta della Redazione

 

 

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Egregio Lettore,

gli elementi presentati, seppur necessitino di un opportuno vaglio di verifica, offrono numerosi spunti attraverso i quali può essere intrapresa una contestazione, fra i quali quello che l'immobile da Lei acquistato poteva, fin in origine, far prefigurare la presenza di tali sostanziali vizi, essendo questi presumibilmente già presenti fin dalla sottoscrizione del rogito, magari celati dal soggetto che ha ceduto l'immobile attraverso la ricorrente formulazione "...l'immobile viene ceduto esente da vizi".

Nel caso dunque non siano state indicate clausole limitative del diritto di acquisto e sempreché l'entità di questi vizi si dimostrasse di misura tale da poter pregiudicare la fruibilità dello stesso immobile, in quanto le immissioni di rumori e vibrazioni in esso immesse eccedono la soglia della c.d. "normale tollerabilità", assunta dall'art. 844 cod. civ. (immissioni), potrebbe venire richiesta, se ancora entro i termini, l'eliminazione dei vizi e/o riconoscere la riduzione del prezzo, oltre al relativo indennizzo per l'eventuale danno subito.

Pur tuttavia, sostenere tali ipotesi rivendicative in causa richiede spesso tempi, risorse economiche ed umane non sempre disponibili nella necessaria quantità, dal momento che l'onere della prova spetta al soggetto che intenta la causa. Voler muovere una siffatta contestazione, senza l'ausilio di tali imprescindibili prerogative, come Lei ha inteso esprimere, può pesare negativamente sulle sorti del caso.

In queste circostanze, quindi, può persino risultare più conveniente prendere in debita considerazione l'ipotesi di procedere alla vendita dell'immobile, riconoscendo all'acquirente un minor prezzo, quale titolo di indennizzo per la carenza lamentata, e destinare il ricavato all’acquisto di una nuova abitazione, sperando in miglior sorte.

Cordialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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