La
risposta della Redazione
...Pompe di calore
Egregio Lettore,
gli elementi presentati, seppur necessitino di un opportuno
vaglio di verifica, offrono numerosi spunti attraverso i quali può essere
intrapresa una contestazione, fra i quali quello che l'immobile da Lei
acquistato poteva, fin in origine, far prefigurare la presenza di tali
sostanziali vizi, essendo questi presumibilmente già presenti fin dalla
sottoscrizione del rogito, magari celati dal soggetto che ha ceduto l'immobile
attraverso la ricorrente formulazione "...l'immobile viene ceduto esente da
vizi".
Nel caso dunque non siano state indicate clausole limitative del
diritto di acquisto e sempreché l'entità di questi vizi si dimostrasse di misura
tale da poter pregiudicare la fruibilità dello stesso immobile, in quanto le
immissioni di rumori e vibrazioni in esso immesse eccedono la soglia della c.d.
"normale tollerabilità", assunta dall'art. 844 cod. civ. (immissioni),
potrebbe venire richiesta, se ancora entro i termini, l'eliminazione dei vizi
e/o riconoscere la riduzione del prezzo, oltre al relativo indennizzo per
l'eventuale danno subito.
Pur tuttavia, sostenere tali ipotesi rivendicative in causa
richiede spesso tempi, risorse economiche ed umane non
sempre disponibili nella necessaria quantità, dal momento che l'onere della
prova spetta al soggetto che intenta la causa. Voler muovere una siffatta
contestazione, senza l'ausilio di tali imprescindibili prerogative, come Lei ha
inteso esprimere, può pesare negativamente sulle sorti del caso.
In queste circostanze, quindi, può persino risultare più
conveniente prendere in debita considerazione l'ipotesi di procedere alla
vendita dell'immobile, riconoscendo all'acquirente un minor prezzo, quale titolo
di indennizzo per la carenza lamentata, e destinare il ricavato all’acquisto di
una nuova abitazione, sperando in miglior sorte.
Cordialmente.