La
risposta della Redazione
...Rumore della pista di motocross
Egregio Signor Clemens,
con riferimento al disagio da Lei lamentato, preme informarla che
la normativa di riferimento fa' capo al d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304,
recante "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26
novembre 1995, n. 447". In particolare, fatto salvo il rispetto dei
valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla
Classificazione Acustica del territorio comunale o, in sua assenza, dei
limiti di accettabilità di cui all'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991,
l'articolo 3 al predetto d.P.R. disciplina altresì i limiti di immissione
al di fuori del sedime della pista, a seconda che l'impianto sia di tipo
esistente o di nuova realizzazione e per i diversi periodi della giornata. In
particolare:
Nuovi impianti
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06:00 alle
22:00
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22:00 alle
06:00
Impianti esistenti
70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 09:00 alle 18:30
60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18:30 alle 22:00 e dalle
ore 06:00 alle 09:00
50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22:00 alle 06:00
Pare in ogni caso opportuno precisare che il Comune può, per
particolari esigenze, disporre di apposite deroghe alle fasce orarie ed ai
limiti indicati dal d.P.R., in occasione di manifestazioni sportive, prove e
test tecnici, per un periodo massimo di 30 giorni nel corso dell'anno
solare, oltreché di ulteriori 60 giorni nel caso di piste di prova
esistenti e limitatamente allo svolgimento di prove tecniche.
Inoltre, ai sensi del comma 8, dell'articolo 3, del citato d.P.R., la
deroga deve essere richiesta dal gestore della pista al Comune
territorialmente competente, il quale la concede sentiti i Comuni
contigui interessati dal superamento dei valori limite. Le aree nelle
quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi Comuni di
appartenenza, sono indicate nella relazione tecnica allegata alla
richiesta di deroga.
Ad ogni buon conto, il Comune può disporre l'istallazione, a carico del
gestore della pista, di un apposito sistema di monitoraggio del rumore,
la cui documentazione deve essere conservata presso il gestore e resa
disponibile agli organi di vigilanza (Comune e Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente).
Fatto salvo quanto sopra esposto, il Comune potrà incaricare
l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dei relativi controlli al
fine di individuare eventuali criticità o per meglio adattare le eventuali
deroghe alle esigenze di riposo e tranquillità della popolazione esposta ai
rumori.
Resta inoltre da chiarire se all'atto della domanda di
autorizzazione all'esercizio dell'attività sportiva, il Comune abbia richiesto
al gestore dell'impianto la relativa documentazione di impatto acustico,
prevista dall'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante
"Legge quadro sull'inquinamento acustico", così pure se abbia o intenda
adeguare la propria disciplina regolamentare per la tutela dell'inquinamento
acustico in virtù di tale sopraggiunta preminente esigenza locale.
Cordialmente.
La Redazione: 02.05.2015