La
risposta della Redazione
...Nuovo locale con palestra e piscina all'interno di un
condominio
Egregio Lettore,
volendo esulare dagli aspetti di compatibilità urbanistica,
poiché non compresi nelle competenze della scrivente, pare utile manifestare
che, in questo più che singolare caso, probabilmente, è bene fare un distinguo
fra i rumori generati dai volumi della musica da quelli altrimenti provocati
dalle urla e schiamazzi dei fruitori della struttura. I primi, certamente, sono
soggetti al rispetto dei valori assoluti (immissione ed
emissione), fissati dalla Classificazione Acustica comunale, e dei
valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4, c. 1 del
d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore". I secondi, invece, possono far prefigurare l'ipotesi
contravvenzionale in capo all'art. 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica e
del riposo delle occupazioni), dal momento che il disturbo lamentato pare,
come da Lei riferito, coinvolgere l'intero condominio. A tal fine, potrà essere
chiesto all'Organo di controllo, ossia all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'espletamento delle opportune verifiche
audiometriche previste dal caso.
Qualora all'esito di tali verifiche emergesse un supero dei
limiti al rumore, per la via amministrativa, a carico del titolare/gestore
dell'attività è prevista l'erogazione della sanzione indicata dall'art.
10, c. 2 della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un
congruo termine, il rientro nei limiti di Legge.
Il ricorso all’Autorità Giudiziaria, invece, potrà essere
deciso a rimando dell’assemblea di condominio, quale espressione di un’azione
collettiva, o attraverso l’azione promossa da quei condomini maggiormente
colpiti dai rumori, non mancando di voler correlare l'esposizione dei fatti e la
descrizione dei luoghi anche da eventuali deficienze autorizzative.
Cordialmente.