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La risposta della Redazione
...Inquinamento acustico da mescita e ristorazione all'aperto
Egregi Signori, membri del Comitato "Rumore NO Grazie", la gestione delle attività rumorose spetta in primis all'Amministrazione locale (Comune) ed, in particolare, al Sindaco che, in qualità di garante, ha il dovere-potere di preservare l'ordine, la quiete e la tranquillità pubblici al fine si assicurare la salvaguardia di un pubblico interesse rappresentato dalla Salute dei cittadini esposti ai rumori (Art. 32 Cost.). A tal fine, l'attuale Ordinamento pubblicistico, in capo alla L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", conferisce al Comune ampi poteri che possono essere compresi nell'ambito dei titoli autorizzativi (art. 8), rilasciati per l'esercizio di quelle attività che possono costituire disturbo alla popolazione esposta ai rumori da queste generate, delle autorizzazioni in deroga ai limiti richiamati dalla menzionata Legge quadro (art. 6), finanche ad arrivare all'istituzione di particolari forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, quali l'inibitoria parziale o totale di determinate attività che possono mettere a rischio tale principio costituzionale, contemplate con l'istituzione delle ordinanze contingibili ed urgenti (art. 9). Ciò considerato, appare difficile sostenere quanti, a vario titolo, disconoscono tale importante strumento di salvaguardia, magari limitandosi a propendere verso la tutela dei soli interessi economici. Al riguardo, la Carta costituzionale riconosce all'iniziativa privata un importante ruolo per la crescita e lo sviluppo della Nazione, la quale, benché libera, non deve tuttavia apparire in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana (Art. 41 Cost.). Ad ogni buon conto, l'art. 8, comma 6, della citata Legge quadro prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati dalla Classificazione Acustica comunale deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili ed infrastrutture riconducibili a quelli sopra menzionati devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) di cui cui all'art. 6, comma 2 della menzionata L.447/95. Ne consegue che il rilascio di un titolo autorizzativo privo o carente dell'apposita documentazione previsionale del rumore generato o delle misure per contenere le emissioni sonore, laddove necessari, può offrire un valido spunto per intraprendere, qualora ne sussistano le ragioni e sempreché si rientri nei termini previsti, ricorso davanti all'Amministrazione che ha disposto l'atto o all'Organismo indicato nell'ordine gerarchico (solitamente TAR) o disponendone ricorso straordinario al Capo dello Stato, invocandone un suo annullamento o, se altrimenti possibile, adeguamento. Nel qual caso, pare comunque utile volersi affidare preventivamente al consulto di un legale. Nel caso invece le predette attività operino oramai da anni, non resta che disporre le opportune verifiche dei limiti di rumore (assoluti e differenziali) indicati dal d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), in conseguenza delle quali disporre le opportune azioni di rimando (sanzione e diffida). Cordialmente.
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