La
risposta della Redazione
...Inquinamento acustico da mescita e ristorazione all'aperto
Egregi Signori, membri del Comitato "Rumore NO Grazie",
la gestione delle attività rumorose spetta in primis
all'Amministrazione locale (Comune) ed, in particolare, al Sindaco che, in
qualità di garante, ha il dovere-potere di preservare l'ordine,
la quiete e la tranquillità pubblici al fine si assicurare la
salvaguardia di un pubblico interesse rappresentato dalla Salute
dei cittadini esposti ai rumori (Art. 32 Cost.). A tal fine, l'attuale
Ordinamento pubblicistico, in capo alla L.447/95 recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", conferisce al Comune ampi poteri che possono
essere compresi nell'ambito dei titoli autorizzativi (art. 8), rilasciati
per l'esercizio di quelle attività che possono costituire disturbo alla
popolazione esposta ai rumori da queste generate, delle autorizzazioni in
deroga ai limiti richiamati dalla menzionata Legge quadro (art. 6),
finanche ad arrivare all'istituzione di particolari forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, quali l'inibitoria parziale o totale di
determinate attività che possono mettere a rischio tale principio
costituzionale, contemplate con l'istituzione delle ordinanze contingibili ed
urgenti (art. 9).
Ciò considerato, appare difficile sostenere quanti, a vario
titolo, disconoscono tale importante strumento di salvaguardia, magari
limitandosi a propendere verso la tutela dei soli interessi economici. Al
riguardo, la Carta costituzionale riconosce all'iniziativa privata un
importante ruolo per la crescita e lo sviluppo della Nazione, la quale, benché
libera, non deve tuttavia apparire in contrasto con la sicurezza, la
libertà e la dignità umana (Art. 41 Cost.).
Ad ogni buon conto, l'art. 8, comma 6, della citata Legge
quadro prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati dalla Classificazione
Acustica comunale deve contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per
l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione degli immobili ed infrastrutture riconducibili
a quelli sopra menzionati devono contenere una documentazione di
previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in
Acustica Ambientale (TCAA) di cui cui all'art. 6, comma 2 della menzionata
L.447/95.
Ne consegue che il rilascio di un titolo autorizzativo privo o
carente
dell'apposita documentazione previsionale del rumore generato o delle misure per
contenere le emissioni sonore, laddove necessari, può offrire un
valido spunto
per intraprendere, qualora ne sussistano le ragioni e sempreché si rientri
nei termini previsti, ricorso davanti all'Amministrazione che ha disposto l'atto o
all'Organismo indicato nell'ordine gerarchico (solitamente TAR) o disponendone
ricorso straordinario al Capo dello Stato, invocandone un
suo annullamento o, se altrimenti possibile, adeguamento. Nel qual caso, pare
comunque utile volersi affidare preventivamente al consulto di un legale.
Nel caso invece le predette attività operino oramai da anni, non
resta che disporre le opportune verifiche dei limiti di rumore (assoluti
e differenziali) indicati dal d.P.C.M. 14.11.1997
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), in conseguenza delle
quali disporre le opportune azioni di rimando (sanzione e diffida).
Cordialmente.