La
risposta della Redazione
...Utilizzo di macchine industriali in appartamento condominiale
Egregio Lettore,
pare difficile poter approntare un'adeguata e, se possibile,
efficacie azione di rivendicazione celandosi dietro una segnalazione anonima. Il
nostro Paese purtroppo manifesta, non di rado, siffatte incresciose e, per certi
versi, paradossali situazioni, nelle quali il segnalante può addirittura
incorrere in maggiori "problemi" di colui che persevera in una
condotta illecita. Pur tuttavia, non bisogna dimenticare che è demandato alla Pubblica Amministrazione
il compito di voler perseguire colui che contravviene
alle regole fissate dallo Stato,
preservando in quella particolare ed articolata sfera di salvaguardia della Salute
di coloro che sono esposti a rumori indesiderati (Art. 32 Cost.).
A tal riguardo, nell'ambito delle procedura di verifica delle immissioni sonore, per
poter definire se i rumori generati dall'attività possano o meno eccedere le soglie fissate dalla Legge, è
necessario poter disporre di apposite rilevazioni fonometriche (prova tecnica)
eseguite all'interno dell'ambiente
abitativo disturbato dai rumori, ed è quindi indispensabile poter disporre
l'autorizzazione ad accedere ai luoghi nei quali viene lamentato il disturbo. Nell'ambito della procedura amministrativa, inoltre, le
verifiche istituite devono altresì indicare le ragioni per le quali sono state
disposte e, di conseguenza, i riferimenti attraverso i quali
queste sono state condotte. In siffatte condizioni, pare dunque improbabile
poter godere di una completa forma di anonimato.
La
situazione non è poi tanti differente anche in ambito penale, a meno che il
Giudice non intenda celare i riferimenti del segnalante al fine di tutelarne
la sua incolumità, evitandogli possibili ritorsioni, sempreché venisse decisa la pericolosità del
soggetto sottoposto alle indagini. Pur tuttavia, la formulazione delle
contestazioni, alle volte, offre già di per sé delle utili indicazioni circa la
cerchia dei
soggetti che possono aver fatto attivare i controlli.
In questo caso, l'espressione più semplice è quella di voler
agire per via diretta, offrendo all'assemblea di condominio il compito di
voler conferire mandato all'Amministratore di perseverare negli interessi
espressi dai condomini, assicurando il rispetto di quanto imposto dal
Regolamento condominiale, i cui effetti potranno essere assunti anche in
ambito civile - laddove si intendesse promuovere ricorso davanti al Giudice, e
attivando presso le Autorità competenti, in primis, l'Amministrazione
locale (Comune) l'avvio delle opportune verifiche in ordine alle autorizzazioni
all'esercizio dell'attività, qualora disposte, e delle relative prescrizioni in
esse contenute, fra le quali quelle di carattere ambientale, comprese dall'art.
8, comma 4 della L.447/95, inerenti la documentazione dell'impatto acustico.
A queste si potranno altresì aggiungere i relativi controlli fonometrici
demandati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
All'esito delle predette verifiche, qualora venisse accertata
l'illiceità dei fatti contestati, dovranno essere disposti i necessari
provvedimenti di rimando, in campo sanzionatorio e di diffida, comprensivi anche
delle relative segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, qualora questi
dovessero manifestare rilevanza di carattere penale.
Cordialmente.