La
risposta della Redazione
...Per la valutazione del rumore di un impianto a
funzionamento continuo quale limite viene assunto a riferimento?
Egregio Lettore,
innanzitutto pare di intuire che il caso non è ancora stato
sottoposto al vaglio del Giudice e questo spiega, almeno in parte, i numerosi
dubbi sollevati. Tante idee e ben confuse non sono mai dei buoni ingredienti con
cui iniziare una vertenza giudiziaria, giacché queste vanno solitamente a
sommarsi a quelle prestate nel proseguo della causa.
Per prima cosa, v'è da decidere in quale ambito voler far
ricadere i termini del disagio lamentato, ossia in quello riconducibile alle
responsabilità del costruttore o dell'impiantista, nell'ambito della eventuale
mancata realizzazione dell'opera "a regola d'arte" o secondo i
tradizionali canoni di "buona tecnica", nel qual caso, essendo l'impianto
stato realizzato dopo l'entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici" possono essere assunti i
riferimenti espressi da tale decreto, o, piuttosto, nel tradizionale disposto in
capo all'art. 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste, i cui termini
vanno ricondotti nell'ambito della valutazione della c.d. "normale
tollerabilità". Da questo principale, quanto fondamentale, quesito si
determinano, spesso, le sorti della causa.
A tal fine, è utile disporre di una preventiva analisi tecnica,
eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) di
comprovata esperienza, che possa far emergere a quale dei soggetti referenti
risulti utile procedere, sia esso il costruttore/installatore, per
gli adempimenti imposti dal menzionato d.P.C.M., o l'Amministratore dello
stabile, per gli effetti di cui all'art. 1130 c.c. quale organo di
governo del condominio, in relazione all'assunto in capo all'art. 844 cod. civ.
(immissioni).
Dall'esito di tale prova tecnica potrà inoltre venir tentata una
via conciliativa, resa recentemente obbligatoria con l'entrata in vigore del
decreto "del fare", a mezzo della quale offrire alle parti le possibili
soluzioni negoziali della controversia. In caso di rifiuto, il Giudice potrà
riservarsi di valutare le eventuali strategie da adottare per il proseguo della
causa.
Ritornando dunque ai quesiti originari, Lei ha posto in luce
quello che, oramai da tempo, è stato manifestato dagli addetti ai lavori e non
solo, ossia un'apparente discrasia fra le limitazioni fissate dall'Allegato A al
d.P.C.M. 5 dicembre 1997 che fissa in 25 dB il limite massimo del rumore
prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo, quali per
l'appunto quelli di riscaldamento o condizionamento, espresso nel livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq), ed in 35 dB
il livello massimo di pressione sonora misurata con costante di tempo "slow"
(LASmax) per gli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori,
scarichi idraulici, etc.). Entrambi i riferimenti assunti a prescindere dalla
tipologia di edificio considerato. Mentre, nella successiva Tabella B vengono
indicati dei valori di LAeq differenti, a seconda della categoria di edificio.
Infatti, per gli edifici adibiti a residenza e assimilabili il valore di
LAeq è pari a 35 dB.
Non è ancora oggi stato chiarito se tale controversa indicazione
sia da imputare ad un refuso del testo originario al decreto o, piuttosto, ad
una specifica volontà del legislatore. Sta di fatto che, a fronte di un primo
parere del Ministero dell'Ambiente e del Territorio assunto con circolare
dd. 9 marzo 1999 che sembrava voler propendere per i valori riportati
nell'Allegato A, con successiva circolare del Consiglio Superiore del Lavori
Pubblici dd. 27 maggio 2003 viene, invece, fatto riferimento ai valori
riportati nella Tabella B (entrambi i documenti sono consultabili all'interno
del sito web dell'Associazione Nazionale dell'Isolamento Termico e Acustico -
ANIT all'indirizzo:
www.anit.it), procurando altra incertezza su incertezza.
Gli elementi da Lei espressi pongono tuttavia alcuni elementi di
chiarezza. Il primo, che risulta nota la fonte dei disagi lamentati, essendo
stata individuata nel funzionamento della pompa di calore (sorgente specifica).
Il secondo, che sono noti gli effetti da questa prodotti, avendo manifestato
possibili ripercussioni sullo stato di salute delle persone esposte ai rumori da
questa generati. Un buon legale, coadiuvato da un TCAA esperto, non avrebbe
dubbi attraverso quali termini procedere. Non resta dunque che trovarne uno e
affidarsi ai suoi consigli.
Cordialmente.