Gent.ma Signora Angela,
in questi casi risulta utile considerare il
fatto che è stato comprovato, attraverso accertamento tecnico da parte
dell'Organo di controllo, che l'entità delle immissioni sonore eccedono
le soglie limite di rumore previste dalla vigente normativa di settore.
Ciò
rappresenta un importante punto di riferimento per veder riconosciuto il
Diritto alla quiete e alla tranquillità.
A tal riguardo, nel caso presentato, a seguito degli accertamenti
condotti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) è
stato disposto un provvedimento ripristinatorio a carico della Ditta, la
quale è tenuta, entro un congruo termine, ad assicurare il rientro nei valori limite di rumore
assoluti (emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione
Acustica del territorio comunale, nonché nei valori limite differenziali
di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre
1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Il rientro nei predetti limiti devono essere
assicurati attraverso la definizione di un idoneo Piano di Risanamento
Acustico (PRA) redatto da un Tecnico Competente in Acustica
(TCA) inscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA), nel quale
devono essere indicati i tempi e le modalità di esecuzione delle opere
di
mitigazione acustica prospettate.
Al Comune spetta inoltre il compito di definire
attraverso idoneo provvedimento di Diffida i tempi e
le modalità entro cui la Ditta sarà tenuta ad assicurare il rientro nei
limiti di rumore. La violazione delle disposizioni impartite dal
Comune può
costituire i presupposti per la definizione di azioni maggiormente
restrittive che dipendono anche dalle eventuali disposizioni previste dalla specifica
normativa locale (comunale o regionale) fra cui può essere annoverata l'adozione di
una Ordinanza
inibitoria della sorgente sonora disturbante a seguito di inottemperanza
a provvedimento ingiuntivo per molestia acustica accertata.
Le eventuali misure temporanee di fermo degli impianti rumorosi,
da mantenersi
fino ad avvenuto adeguamento ai limiti di rumore, potranno essere
altresì sostenute attraverso l'adozione di provvedimenti
straordinari di cui all'articolo 9 (Ordinanze contingibili ed urgenti), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
adottabili dal Comune qualora i tradizionali
strumenti previsti dall'Ordinamento amministrativo (Diffida) non
abbiano permesso di conseguire il contenimento delle immissioni sonore.
L'eventuale violazione delle disposizioni
contenute nel provvedimento assunto ai sensi dell'articolo 9, della
menzionata Legge quadro può richiamare la Ditta alle responsabilità penali
in capo all'articolo 650 C.P., in conseguenza delle quali l'Autorità
Giudiziaria potrà considerare l'ipotesi di adottare, se del caso, dei provvedimenti cautelati (ex
articolo 321 c.p.p.) che limitino l'utilizzo dei macchinari rumorosi
fino all'avvenuto risanamento dell'attività o dell'impianti rumorosi, i
cui risultati saranno
attestati attraverso idoneo collaudo acustico comprovante l'avvenuto
rientro delle immissioni sonore nei limiti di Legge.
Di quanto sopra esposto, restano comunque fatte salve le eventuali
pretese inibitorie e risarcitorie invocabili nell'ambito del procedimento civile istituito ai
sensi dell'articolo 844 c.c. (immissioni) per il quel può essere
invocato l'avvio di una procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.p.,
promuovendo davanti al Giudice l'adozione di provvedimenti per ottenere un
ordine di
cessazione dei rumori, nonché quelli risarcitori (ex
articoli 2043 e 2059 c.c.).
Si ritiene comunque utile precisare che gli
argomenti presentati costituiscono solamente una prima e sommaria
illustrazione dei principali provvedimenti richiamati dall'opera
omissiva espressa dalla Ditta, dal momento che per un approfondimento
della vicenda pare utile volersi dapprima riferire al consulto di un
legale attraverso il quale disporre della raccolta della documentazione
a cui fa' riferimento il procedimento amministrativo istituito e sulla
scorta di tale esame valutare le possibili azioni da intraprendere per
veder riconosciuto il rispetto delle immissioni sonore lamentate.