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La risposta della Redazione
...Karaoke in bar vicino - art. 659 - rispetto decibel
Egregio Lettore, la diffusione di musica all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi è regolata, in ambito amministrativo, dal disposto in capo alla L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il quale demanda all'Autorità locale (Comune) di disciplinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera h) - disponendo di apposita autorizzazione - anche in deroga ai limiti di rumore, le c.d. "attività temporanee", ossia quelle manifestazioni e spettacoli in luoghi pubblici o aperti al pubblico che si esauriscono entro un periodo di tempo limitato. Nel qual caso, spetta alla medesima Autorità indicare le opportune fasce orarie e le procedure tecnico-organizzative ritenute utili per limitare il più possibile il disturbo arrecato alla popolazione esposta ai rumori dell'attività. In assenza di tale titolo autorizzativo, i livelli di rumore generati non possono incorrere nel supero dei limiti indicati dal d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ossia nei valori assoluti indicati dalla Classificazione Acustica comunale ed in quelli differenziali, definiti dall'art. 4, comma 1, del menzionato decreto. A tal fine, il soggetto disturbato può chiedere la verifica dei predetti limiti all'Organo preposto ai controlli che, per la maggior parte dei casi è individuato nell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disponendo delle modalità di attivazione previste dal medesimo. Qualora all'esito delle verifiche emergesse il supero dei limiti, a carico del trasgressore è prevista l'erogazione della sanzione di cui all'art. 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione di apposita diffida con quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori limite. Gli esiti di tali verifiche, all'occorrenza, possono far maturare la sussistenza dell'illecito penale in capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazione e del riposo delle persone, sempreché venisse comprovato che: 1) i rumori lamentati abbiano attitudine a diffondersi verso una potenziale pluralità di persone esposte; 2) la condotta contestata sia tale da alimentare in concreto l'avvenuto disturbo. Nel qual caso, l'Autorità Giudiziaria, notiziata del caso - svolti gli opportuni accertamenti, potrà, qualora ne ravveda la necessità, disporre l'adozione di particolari forme limitative, fra le quali può essere ricompreso l'istituto del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), assunto per impedire che il reato possa aggravarne o protrarne le sue conseguenze. Altra questione è, invece, la limitazione prevista dal Regolamento di condominio, al quale viene attribuito, a tutti gli effetti, il ruolo di voler regolare l'esercizio delle attività all'interno di contesti condominiali, riconosciuto dall'Ordinamento civile, per il quale viene demandato all'Amministratore del condominio l'onere della verifica e quello di far osservare quanto in esso disposto. Tuttavia, nel caso da Lei presentato, la pertinenza occupata dall'esercizio pubblico è diversa da quella nel quale viene lamentato il disturbo. Pertanto, la facoltà di intervenire, richiamando l'osservanza del Regolamento spetta, semmai, ai condomini del condominio nella quale ha sede l'attività, mentre a tutti gli altri è conservata la possibilità di contestare al gestore i termini assunti in capo all'art. 844 cod. civ. (immissioni), qualora i livelli generati durante siffatte manifestazioni avessero a superare la soglia della c.d. "normale tollerabilità", disponendone ricorso davanti al Giudice ordinario o al Giudice di Pace. Cordialmente.
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