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La risposta della Redazione
...Inquinamento acustico proveniente dalla ferrovia
Egregio Lettore, il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto, ai sensi dell'art. 2 (obblighi del gestore) del D.M. 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, dal parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", di individuare le aree che per effetto dell'esercizio dell'infrastruttura abbiano ad incorrere nel supero dei limite di immissione previsti dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 recante "Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario". Con riguardo al caso, il rumore generato da un'infrastruttura esistente, per un ricettore (abitazione) posto ad una distanza di 200 metri dalla linea, i limiti cui è soggetta l'infrastruttura ferroviaria sono pari a 65 dB(A) durante il periodo di riferimento diurno (06-22) e a 55 dB(A) durante quello notturno (22-06). I predetti valori sono riferiti alla sola infrastruttura ed espressi quale media energetica dell'intero periodo considerato, diurno o notturno, così come previsto al punto 1) dell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Per prima cosa, quindi, è necessario poter disporre dei risultati delle valutazione esperite dal Gestore e, nel caso in cui questo avesse riscontrato il supero dei predetti valori, esaminare il programma degli interventi previsti per ricondurre la rumorosità entro i valori limiti indicati dalla Legge. A tal riguardo, pare utile evidenziare che il Piano di contenimento ed abbattimento del rumore potrà essere attuato entro 15 anni dalla data di presentazione o di approvazione dello stesso, a seconda dei casi indicati dall'art. 2 del menzionato D.M. del 2000. Qualora, invece, il Gestore dell'infrastruttura non disponesse di un'adeguata valutazione del rumore da questa generato o in mancanza di un'adeguata previsione di risanamento, potranno essere presentati al Gestore, alla Regione ed al Comune i risultati di eventuali rilevazioni audiometriche eseguite presso il/i ricettore/i esposto/i a mezzo dei quali poter supportare la richiesta di definire tale criticità all'interno del previsto Piano di contenimento ed abbattimento del rumore. Le rilevazioni potranno essere disposte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) o da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA). Infine, per quanto riguarda le spese richieste per l'espletamento di tali analisi, è bene considerare che queste sono determinate a partire da alcuni principali fattori, fra i quali la durata del monitoraggio, il numero di ricettori esaminati, oltre agli eventuali oneri di trasferta richiesti dallo specifico caso. Di conseguenza, non si esclude che l'importo prospettato possa risultare finanche significativamente superiore alla cifra da Lei indicata, per questo, pare utile voler estendere ad un certo numero di TTCCAA la richiesta di preventivo, accompagnata da alcune precise specifiche, desunte da una chiara esposizione del caso e dalle prerogative invocate, al fine di valutare la prestazione migliore al miglior prezzo. Cordialmente.
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