La
risposta della Redazione
...Inquinamento acustico proveniente dalla ferrovia
Egregio Lettore,
il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto, ai sensi
dell'art. 2 (obblighi del gestore) del D.M. 29 novembre 2000 recante "Criteri
per la predisposizione, dal parte delle società e degli Enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore", di individuare le aree che
per effetto dell'esercizio dell'infrastruttura abbiano ad incorrere nel supero dei limite
di immissione previsti dal d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 recante "Regolamento
recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
Con riguardo al caso, il rumore generato da un'infrastruttura
esistente, per un ricettore (abitazione) posto ad una distanza di 200
metri dalla linea, i limiti cui è soggetta l'infrastruttura ferroviaria sono
pari a 65 dB(A) durante il periodo di riferimento diurno (06-22) e
a 55 dB(A) durante quello notturno (22-06). I predetti valori sono
riferiti alla sola infrastruttura ed espressi quale media energetica dell'intero
periodo considerato, diurno o notturno, così come previsto al
punto 1) dell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998 recante "Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
Per prima cosa, quindi, è necessario poter disporre dei risultati
delle valutazione esperite dal Gestore e, nel caso in cui questo avesse
riscontrato il supero dei predetti valori, esaminare il programma degli
interventi previsti per ricondurre la rumorosità entro i valori limiti indicati
dalla Legge. A tal riguardo, pare utile evidenziare che il Piano di
contenimento ed abbattimento del rumore potrà essere attuato entro 15
anni dalla data di presentazione o di approvazione dello stesso, a seconda
dei casi indicati dall'art. 2 del menzionato D.M. del 2000.
Qualora, invece, il Gestore dell'infrastruttura non
disponesse di un'adeguata valutazione del rumore da questa generato o in
mancanza di un'adeguata previsione di risanamento, potranno essere presentati al
Gestore, alla Regione ed al Comune i risultati di eventuali rilevazioni
audiometriche eseguite presso il/i ricettore/i esposto/i a mezzo
dei quali poter supportare la richiesta di definire tale criticità all'interno
del previsto Piano di contenimento ed abbattimento del rumore. Le
rilevazioni potranno essere disposte dall'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) o da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(TCAA).
Infine, per quanto riguarda le spese richieste per l'espletamento
di tali analisi, è bene considerare che queste sono determinate a partire da
alcuni principali fattori, fra i quali la durata del monitoraggio, il numero di
ricettori esaminati, oltre agli eventuali oneri di trasferta richiesti dallo
specifico caso. Di conseguenza, non si esclude che l'importo prospettato possa
risultare finanche significativamente superiore alla cifra da Lei indicata, per
questo, pare utile voler estendere ad un certo numero di TTCCAA la richiesta
di preventivo, accompagnata da alcune precise specifiche, desunte da una
chiara esposizione del caso e dalle prerogative invocate, al fine di valutare la
prestazione migliore al miglior prezzo.
Cordialmente.