|
|
|
Le immissioni sonore generate nell'esercizio di un'attività vanno accompagnate da una valutazione preventiva elaborata da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) inscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), il quale è chiamato ad offrire una rappresentazione dei livelli di rumore generati dalle sorgenti sonore fisse, quali gli impianti di aerazione, quelli di refrigerazione, i diffusori acustici (altoparlanti per le comunicazioni), il parcheggio, le operazioni di scarico/carico delle merce, oltreché dalle sorgenti sonore mobili, principalmente da ricondurre al vociare delle persone. Il frutto di tale analisi entrerà nel documento di previsione di impatto acustico, previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il quale è presentato a corredo della domanda di autorizzazione all'edificazione o all'esercizio dell'attività. Essendo dunque una documentazione che il Legislatore nazionale ha previsto come obbligatoria, l'eventuale sua carenza o addirittura assenza, può costituire motivo per avviare la contestazione del titolo autorizzativo disposto dal Comune che potrà avvenire attraverso ricorso gerarchico. Ciò considerato, pare dapprima utile voler verificare, attraverso apposita istanza di accesso agli atti, se la richiesta di autorizzazione sia stata accompagnata da tale documentazione. Se si, quali vincoli o particolari accorgimenti siano stati previsti per assicurare il contenimento del rumore entro le soglie limite previste dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché di quelle differenziali indicate dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Qualora la documentazioni risulti carente o assente, oppure le indicazioni in esse contenute non corrispondessero alle reali disposizioni in opera, spetta al Comune attivare le relative verifiche e disporre gli opportuni provvedimenti ripristinatori. Il Comune, quale Organo di controllo, potrà inoltre decidere di rinviare l'esame del caso all'esito delle verifiche fonometriche, usufruendo del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente, eseguite nei luoghi ove è lamentato il disturbo e per le condizioni segnalate dalle persone interessate da tali fenomeni. Oltre agli aspetti formali sopra descritti, non si può peraltro trascurare l'importanza di tentare una via conciliativa con il responsabile dei rumori indesiderati, promuovendone l'invito ad agire autonomamente per risolvere, in misura adeguata e risolutiva, le cause che sono all'origine del disturbo lamentato.
|
La Redazione: 14.11.2020
Fondo Ambiente Italiano |
EVENTI |
Il metodo BUTEYKO Rieducare la respirazione
Corso 05 dicembre 2020 Imola (BO)
|
|
Isolamento acustico Manuale di buona pratica |
Associazione per Isolamento termico acustico |
» soluzioni al rumore ambientale
|
|
FKL Paesaggio Sonoro » soundscapes sound identities
|
UTILITÀ |
Openoise
Per misurare il rumore
|
Annunci lavoro |
|
Codici offerte |
Risparmiare negli acquisti online
|
Inquinamentoacustico.it ® 2020
|