Le immissioni sonore generate nell'esercizio
di un'attività vanno accompagnate da una valutazione preventiva
elaborata da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) inscritto
nell'elenco nazionale (ENTECA), il quale è chiamato ad offrire una
rappresentazione dei livelli di rumore generati dalle sorgenti sonore
fisse, quali gli impianti di aerazione, quelli di refrigerazione, i
diffusori acustici (altoparlanti per le comunicazioni), il parcheggio,
le operazioni di scarico/carico delle merce, oltreché dalle sorgenti
sonore mobili, principalmente da ricondurre al vociare delle
persone.
Il frutto di tale analisi entrerà nel
documento di previsione di impatto acustico, previsto dall'articolo
8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", il quale è presentato a corredo
della domanda di autorizzazione all'edificazione o all'esercizio
dell'attività. Essendo dunque una documentazione che il Legislatore
nazionale ha previsto come obbligatoria, l'eventuale sua carenza o
addirittura assenza, può costituire motivo per avviare la contestazione
del titolo autorizzativo disposto dal Comune che potrà avvenire
attraverso ricorso gerarchico.
Ciò considerato, pare dapprima utile voler
verificare, attraverso apposita istanza di accesso agli atti, se
la richiesta di autorizzazione sia stata accompagnata da tale
documentazione. Se si, quali vincoli o particolari accorgimenti siano
stati previsti per assicurare il contenimento del rumore entro le soglie
limite previste dalla Classificazione Acustica del territorio
comunale, nonché di quelle differenziali indicate dall'articolo
4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
Qualora la documentazioni risulti carente o
assente, oppure le indicazioni in esse contenute non corrispondessero
alle reali disposizioni in opera, spetta al Comune attivare le
relative verifiche e disporre gli opportuni provvedimenti ripristinatori.
Il Comune, quale Organo di controllo, potrà
inoltre decidere di rinviare l'esame del caso all'esito delle verifiche
fonometriche, usufruendo del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente,
eseguite nei luoghi ove è lamentato il disturbo e per le condizioni
segnalate dalle persone interessate da tali fenomeni.
Oltre agli aspetti formali sopra descritti,
non si può peraltro trascurare l'importanza di tentare una via
conciliativa con il responsabile dei rumori indesiderati, promuovendone
l'invito ad agire autonomamente per risolvere, in misura adeguata e
risolutiva, le cause che sono all'origine del disturbo lamentato.