I rumori prodotti all'interno di spazi
privati legati ad una pertinenza condominiale sono soggetti al rispetto
delle regole fissate dal condominio, disposte attraverso il
regolamento che viene approvato dall'assemblea e al quale tutti i
condomini sono tenuti ad osservare.
Le eventuali contestazioni vanno riferite
all'amministratore, il quale si pone come garante e, se del caso, quale
soggetto al quale competono le azioni di comunicazione ed eventuali
provvedimenti anche di carattere sanzionatorio, indicati dal
regolamento, da porre a carico dei trasgressori.
L'assemblea può inoltre decidere circa gli
opportuni presidi da mettere in campo al fine di limitare e, se
possibile, eliminare tali forme di disagio, fra cui quello di
precluderne l'accesso dopo un certo orario, ricordando comunque che non
si può impedire in assoluto l'utilizzo della cosa comune.
Oltre alla tipica gestione del condominio,
tali fattispecie possono trovare rivendicazione all'interno dell'Ordinamento
penale richiamando le responsabilità sanzionatorie previste dall'articolo
659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone, sempreché tali rumori molesti intercettino un numero
interminato di persone, ossia più condomini. Nel caso invece il disturbo
lamentato risulti limitato ad un solo condomine, la contestazione può
essere assunta in sede civile in relazione alla più generica
fattispecie delle illecite immissioni riprese dall'articolo 844 c.c.
(immissioni).
Tuttavia, essendo l'origine di tali fenomeni
di disturbo attribuibili a comportamenti di persone minorenni, non
possono essere trascurate le eventuali responsabilità dei genitori ai
quali competono i compiti di far crescere, istruire e mantenere i propri
figli, di tutelarli e preservarli dai pericoli, ed anche quello di
infondere loro una buona educazione, nella quale non può mancare
l'importanza di far riconoscere il rispetto delle esigenze degli altri,
nonché quello, insostituibile, di vigilare sui loro comportamenti.