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Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2020

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La risposta della Redazione

 

Rumori nella galleria condominiale

 

 

 

I rumori prodotti all'interno di spazi privati legati ad una pertinenza condominiale sono soggetti al rispetto delle regole fissate dal condominio, disposte attraverso il regolamento che viene approvato dall'assemblea e al quale tutti i condomini sono tenuti ad osservare.

Le eventuali contestazioni vanno riferite all'amministratore, il quale si pone come garante e, se del caso, quale soggetto al quale competono le azioni di comunicazione ed eventuali provvedimenti anche di carattere sanzionatorio, indicati dal regolamento, da porre a carico dei trasgressori.

L'assemblea può inoltre decidere circa gli opportuni presidi da mettere in campo al fine di limitare e, se possibile, eliminare tali forme di disagio, fra cui quello di precluderne l'accesso dopo un certo orario, ricordando comunque che non si può impedire in assoluto l'utilizzo della cosa comune.

Oltre alla tipica gestione del condominio, tali fattispecie possono trovare rivendicazione all'interno dell'Ordinamento penale richiamando le responsabilità sanzionatorie previste dall'articolo 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, sempreché tali rumori molesti intercettino un numero interminato di persone, ossia più condomini. Nel caso invece il disturbo lamentato risulti limitato ad un solo condomine, la contestazione può essere assunta in sede civile in relazione alla più generica fattispecie delle illecite immissioni riprese dall'articolo 844 c.c. (immissioni).

Tuttavia, essendo l'origine di tali fenomeni di disturbo attribuibili a comportamenti di persone minorenni, non possono essere trascurate le eventuali responsabilità dei genitori ai quali competono i compiti di far crescere, istruire e mantenere i propri figli, di tutelarli e preservarli dai pericoli, ed anche quello di infondere loro una buona educazione, nella quale non può mancare l'importanza di far riconoscere il rispetto delle esigenze degli altri, nonché quello, insostituibile, di vigilare sui loro comportamenti.

 

 

La Redazione: 17.10.2020

 

 

 

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