Realizzare un ambiente architettonico
gradevole non basta per offrire una ambiente funzionale, adatto alle
esigenze di quanti lo ammirano, lo vivono, lo riconoscono come simbolo
di un luogo, e questo necessita di passare anche ad una valutazione
della sua sonorità che possa risultare compatibile al luogo e alle
sue
esigenze, a partire da quanti in quel luogo ci vivono.
Tali prerogative trovano riscontro
all'interno di una "nuova" branca dell'acustica ambientale, il
soundscape (paesaggio sonoro), grazie al quale la definizione di un
ambiente sonoro può essere progettato attraverso l'ausilio di specifiche
informazioni. La realizzazione di una fontana, potrebbe quindi diventare
l'occasione, per esempio, per ridisegnare un ambiente sonoro deteriorato
da una marcato e invasivo rumore antropico, mitigandolo o mascherando i
rumori particolarmente sgradevoli.
Tuttavia, prima di arrivare a questo, la vigente normativa speciale di settore
riconosce a tali sorgenti una ben precisa connotazione, utile per
ricondurre l'entità del rumore emesso perlomeno entro parametri di
accettabilità. Infatti, la norma riconosce quale forma di inquinamento
acustico ogni introduzione di rumore, sia nell'ambiente esterno che in
quello interno, che possa interferire, quindi dare disturbo, con gli
ambienti stessi. Nello specifico, la realizzazione di una fontana,
collegata o posta a corredo di un impianto di depurazione, viene fatta
ricadere all'interno della definizione delle c.d. "sorgenti sonore
fisse", indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge
26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico".
Siffatte sorgenti sonore sono
dunque da ricondurre ai limiti assoluti, di emissione ed immissione,
indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale misurati
in prossimità dei ricettori esposti. Detti limiti sono da riferire all'intero periodo
di riferimento considerato, ossia alle 16 ore durante il periodo di
riferimento diurno (06-22) e alle 8 ore per quello notturno (22-06).
Un esempio pratico. Se la specifica sorgente
di rumore produce un livello in facciata all'edificio considerato di 70
dB(A) ed il suo funzionamento si protrae per un'ora, il livello
ambientale sull'intero periodo diurno sarà pari a 58 dB(A), ovvero 61 dB(A)
sull'intero periodo notturno. Per tempi di funzionamento della specifica
sorgente diversi basterà utilizzare la
seguente relazione: Lemissione=10*log((1/Trif.)*((10^(Ls/10)*Ts)).
In cui, Trif è il tempo di riferimento (16 o 8 ore), Ls è il livello
prodotto dalla specifica sorgente e Ts è il tempo di funzionamento della
sorgente.
La verifica del rumore può essere richiesta
al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)
con le modalità indicate dai medesimi Enti. Qualora all'esito di tali
verifiche venisse accertato il supero dei predetti limiti, è previsto
che il Comune diffidi il gestore dell'impianto ad adeguarsi ai limiti
entro un congruo termine, previa presentazione di un adeguato piano di
risanamento acustico.
Nel caso in cui il Comune ricoprisse anche
il ruolo di gestore dell'impianto, sarà necessario usufruire dei poteri
sostitutivi richiamati dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della
menzionata Legge quadro.
Fatto salvo quanto sopra esposto, i rumori
lamentati possono altresì venire ricompresi nell'ambito delle illecite
immissioni richiamate dall'articolo 844 c.c. (immissioni).
Nel qual caso, è necessario rinviare ad una valutazione della soglia
della c.d. "normale tollerabilità" da parte di un Tecnico
Competente in Acustica (TCA), oltre ad un preventivo consulto di un
legale attraverso il quale valutare le azioni da intraprendere per la
soluzione di tale specifico caso.