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In diverse occasioni abbiamo espresso l'importanza di sviluppare una coscienza popolare rispettosa delle esigenze altrui che possa concretizzarsi nell'ambito di quel complesso e insostituibile fabbisogno di regole sociali che sono a capo del "senso di responsabilità civica". Qualsiasi azione promossa in assenza di tale imprescindibile requisito rischia di rendere inefficace le pretese assunte davanti all'Autorità, e ciò richiama all'importanza del ruolo degli Organi dello Stato, a partire dagli agenti che tutelano la sicurezza e la quiete dei cittadini, i quali si trovano spesso a fronteggiare delicate situazioni privi degli adeguati strumenti procedimentali e spogliati col tempo di quella veste d'Autorità pubblica che, invece, dovrebbero contraddistinguerli, ma provvisti solamente da quel "senso del dovere" che gli spinge, nonostante tutto, ad agire. Gli uomini dell'Arma e delle Forze di Polizia, che per primi si frappongono fra le invocazioni dei cittadini ed il ruolo delle Istituzioni, non dispongono di molti strumenti, dal momento che il rinvio alle responsabilità penali rappresenta solo un tassello, spesso inefficace, per cercare di offrire una soluzione duratura a siffatti problemi; senza trascurare il fatto che azioni repressive, che spesso si limitano a combinare una lieve pena pecuniaria, rischiano di inasprire ulteriormente i già difficili rapporti di vicinato, alimentando un vortice conflittuale difficilmente riappacificabile. Al contempo, tuttavia, è indubbio che non si possa demandare al soggetto che lamenta il disagio l'arduo compito di ricercare anche la soluzione per sollevarsi dalla lite con il vicino. Risulta dunque indifferibile l'esigenza di invocare l'intervento di un "arbitro" autorevole, il quale operi nell'interesse delle parti a salvaguardia dei Diritti primari della persona, fra cui ricade per l'appunto il Diritto al sonno. Ciò può essere sotteso nelle responsabilità richiamate all'interno delle fonti del Diritto, in primis dalla specifica regolamentazione locale (del Comune) assunta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che potrà farsi carico di riconoscere le c.d. "ore di riposo"; in secundis dall'articolo 659 del Codice Rocco che mira a tutelare il riposo delle persone ed il disturbo delle occupazioni da quei fenomeni indotti da rumori molesti, quali urla e schiamazzi, affinché venga assicurato l'ordine, il decoro e al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
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La Redazione: 25.07.2020
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