In diverse occasioni abbiamo espresso l'importanza di sviluppare una coscienza popolare rispettosa delle
esigenze altrui che possa concretizzarsi nell'ambito di quel complesso e
insostituibile fabbisogno di
regole sociali che sono a capo del "senso di responsabilità civica".
Qualsiasi azione promossa in assenza di tale
imprescindibile requisito rischia di rendere inefficace le pretese
assunte davanti all'Autorità, e ciò richiama all'importanza del ruolo degli Organi dello Stato, a partire dagli agenti che tutelano la
sicurezza e la quiete dei cittadini, i quali si trovano spesso a
fronteggiare delicate situazioni privi degli adeguati strumenti
procedimentali e spogliati col tempo di quella veste d'Autorità pubblica che, invece,
dovrebbero contraddistinguerli, ma provvisti solamente da quel "senso
del dovere" che gli spinge, nonostante tutto, ad agire.
Gli uomini dell'Arma e delle Forze di
Polizia, che per primi si frappongono fra le invocazioni dei cittadini
ed il ruolo delle Istituzioni, non dispongono di molti strumenti, dal
momento che il rinvio alle responsabilità penali rappresenta solo un
tassello, spesso inefficace, per cercare di offrire una soluzione duratura a
siffatti problemi; senza trascurare il fatto che azioni repressive, che spesso si limitano a combinare una lieve pena pecuniaria, rischiano
di inasprire ulteriormente i già difficili rapporti di vicinato,
alimentando un vortice conflittuale difficilmente riappacificabile.
Al contempo, tuttavia, è indubbio che non si
possa demandare al soggetto che lamenta il disagio l'arduo compito di
ricercare anche la soluzione per sollevarsi dalla lite con il vicino.
Risulta dunque indifferibile l'esigenza di invocare l'intervento di un
"arbitro" autorevole, il quale operi nell'interesse delle parti a
salvaguardia dei Diritti primari della persona, fra cui ricade per
l'appunto il Diritto al sonno.
Ciò può essere sotteso nelle responsabilità richiamate
all'interno delle fonti del Diritto, in primis dalla specifica regolamentazione
locale (del Comune) assunta ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", che potrà farsi carico di
riconoscere le c.d. "ore di riposo"; in secundis dall'articolo 659
del Codice Rocco che mira a tutelare il riposo delle persone ed
il disturbo delle occupazioni da quei fenomeni indotti da rumori
molesti, quali urla e schiamazzi, affinché venga assicurato l'ordine, il
decoro e al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità
e del riposo dei residenti.