La
risposta della Redazione
...Disturbo causato da una ludoteca
Gent.ma Signora Sara,
uno dei primi interrogativi da porsi è: quale forma di
salvaguardia ha inteso disporre l'Autorità locale (Comune) che ha rilasciato
l'autorizzazione all'esercizio di siffatta attività affinché possano venire protetti
quanti risiedono nelle abitazioni prossime a tale insediamento, essendo oramai
ampiamente noto che siffatte attività ludiche, specie se poste in vicinanza di edifici
destinati ad uso abitativo, possono arrecare disagio ai loro occupanti, qualora
prive di adeguate misure precauzionali?
L'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", viene incontro a
questa esigenza, prevedendo che la domanda di autorizzazione all'esercizio debba
venire accompagnata da un'apposita documentazione dell'impatto acustico generato
durante l'esercizio dell'attività e delle eventuali misure previste per ridurre
o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ciò al
fine di permettere all'Amministrazione competente di istaurare a carico del suo
titolare eventuali obblighi, quali la limitazione dei volumi della musica,
l'adozione di adeguati schermi protettivi e quanto altro ritenuto utile per
contenere i livelli di rumore almeno entro i limiti previsti dalla normativa di
settore, rappresentata dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
L'autorizzazione carente o priva di tale documento, potrà far
sollevare l'eventuale illegittimità del titolo autorizzativo disposto dal
Comune, sempreché si decida di promuoverne formale opposizione davanti
all'Organo di giustizia amministrativa di primo grado (TAR), oppure potrà
determinare l'avvio di un'apposita richiesta di verifica delle emissioni sonore
generate, a supporto delle quali il Comune potrà avvalersi dell'avvallo tecnico
offerto dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) in qualità
di Organo preposto ai controlli.
Qualora all'esito delle predette verifiche fonometriche venisse
riscontrato il supero dei valori limite assoluti (immissione ed
emissione), indicati dalla Classificazione Acustica del territorio
comunale, o del valori limiti differenziali di immissione (articolo 4,
comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997), a carico del trasgressore è prevista
l'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 10,
comma 2, della menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione di apposita
diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, l'adeguamento ai
suddetti limiti.
Cordialmente.