La
risposta della Redazione
...Disturbi da azienda vicino a casa
Egregio Lettore,
nel nostro Paese siamo, con rammarico, spesso costretti ad assistere a
queste "brutte storie", nelle quali la rivendicazione di un Diritto viene
ostacolata da parte di quelle stesse Istituzioni che dovrebbero, per prime,
costituire il principale riferimento per ciascun cittadino. Un situazione che,
tuttavia, ha il suo prezzo: scarsa fiducia, demoralizzazione, cui Karl Popper (filosofo
austriaco 1902-1994)
seppe riconoscere attraverso una celebre citazione: "abbiamo bisogno dello
Stato e delle sue leggi per far sì che gli inevitabili limiti della libertà dei
cittadini siano uguali per tutti". Siamo peraltro convinti che la Sua storia
rappresenti comunque un'eccezione, anche se pare utile voler fornire alcuni
piccoli spunti, sperando siano d'aiuto per riconoscere la Sua, peraltro
legittima, esigenza di quiete.
L'Amministrazione locale (Comune) non può sottrarsi all'adempiere ai compiti dell'ufficio, rappresentando la medesima
Autorità il principale riferimento nel campo dei controlli dell'inquinamento
acustico, in forza dell'assunto in capo all'articolo 14, della Legge 26.10.1995,
n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Ne consegue che, a
prescindere dal fatto che questa possa o meno decidere di voler demandare
all'Arpa l'espletamento delle relative analisi fonometriche, la medesima
Amministrazione locale conserva il dovere-potere di intervenire per
limitare il disturbo generato da attività e comportamenti che possano arrecare
disagio alla popolazione esposta al rumore. A tal fine, pare utile voler
accompagnare la segnalazione del disagio lamentato al Comune, con un'apposita
rilevazione fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica
ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso cui supportare le
considerazioni espresse nella Sua lettera con dei validi riferimenti tecnici che
possano aiutarla a persuadere l'Amministrazione nel voler adempiere ad un proprio
dovere, confidando su utili elementi di supporto.
Qualora l'Amministrazione si dimostrasse restia nel promuove
un'adeguata verifica di riscontro, attraverso le medesime verifiche potrà
intentare causa davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale
civile, nei termini richiamati dall'articolo 844 cod. civ., invocando la
limitazioni delle immissioni moleste, in grado quindi di minacciare la
salute della/e persona/e esposta/e ai rumori.
Cordialmente.
La Redazione: 06.01.2015