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La risposta della Redazione
...Dissuasori acustici in centro storico: che tipo di controlli?
Gent.ma lettrice, l'impiego di una qualsiasi sorgente sonora deve essere svolto nel precipuo interesse di evitare di poter ledere la quiete e la tranquillità del vicinato e, in ogni caso, utilizzata nel rispetto delle norme vigenti, elementi basilari del vivere civile. A tal riguardo, i regolamenti di igiene o di polizia locale del Comune possono includere apposite limitazioni, specie se l'impiego di siffatte apparecchiature risulti una prassi alquanto ricorrente per la realtà locale, istituiti ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera e) della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In alternativa, si ricorda che tali immissioni sonore possono genericamente essere ricondotte all'interno dell'assunto in capo all'art. 844 cod. civ. (immissioni moleste), nel qual caso è necessario disporre idonea prova tecnica, a mezzo di rilevazione audiometrica eseguita all'interno degli ambienti abitativi disturbati da siffatti rumori eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato. Qualora all'esito della predetta verifica venisse appurato il supero della c.d. "normale tollerabilità", ossia venisse verificato un livello della specifica sorgente superiore di 3 dB(A) del livello di rumore di fondo caratteristico del luogo esaminato, potrà essere promossa formale contestazione a carico del responsabile di tali immissioni. In questi casi, non è affatto necessario arrivare davanti al Giudice per trovare soluzione ai termini di lite, il più delle volte un semplice atto di diffida promosso da un legale incaricato e la successiva definizione di un accordo stragiudiziale, possono essere sufficienti per instaurare quegli adeguati vincoli "di compromesso" capaci di riappacificare le parti, evitando un successivo ricorso nella sede del giudizio, spesso oneroso, specie per la parte soccombente. Qualora, invece, la parte intercettata dal reclamo si dimostrasse disinteressata da tale costruttiva proposta, vi sarà modo si valutare l'eventuale ricorso in sede civile, attraverso cui veder riconosciuto anche il risarcimento per gli eventuali danni patiti, o il rinvio del caso all'esame dell'Autorità Giudiziaria attraverso l'ipotesi sanzionatoria prevista dall'applicazione dell'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. In entrambe le circostanze, pare utile voler essere supportati da un preventivo consulto legale attraverso il quale valutare con attenzione le condizioni che meglio rappresentano la rivendicazione di tale specifico caso. Cordialmente.
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