La
risposta della Redazione
...Dissuasori acustici in centro storico: che tipo di
controlli?
Gent.ma lettrice,
l'impiego di una qualsiasi sorgente sonora deve essere svolto nel
precipuo interesse di evitare di poter ledere la quiete e la tranquillità del
vicinato e, in ogni caso, utilizzata nel rispetto delle norme vigenti, elementi
basilari del vivere civile. A tal riguardo, i regolamenti di igiene o di polizia
locale del Comune possono includere apposite limitazioni, specie se l'impiego di
siffatte apparecchiature risulti una prassi alquanto ricorrente per la realtà
locale, istituiti ai sensi dell'art. 6, c. 1, lettera e) della L.447/95 recante
"Legge quadro sull'inquinamento acustico". In alternativa, si ricorda che
tali immissioni sonore possono genericamente essere ricondotte all'interno
dell'assunto in capo all'art. 844 cod. civ. (immissioni moleste), nel qual caso
è necessario disporre idonea prova tecnica, a mezzo di rilevazione
audiometrica eseguita all'interno degli ambienti abitativi disturbati da
siffatti rumori eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(TCAA) da Lei incaricato. Qualora all'esito della predetta verifica venisse
appurato il supero della c.d. "normale tollerabilità", ossia venisse
verificato un livello della specifica sorgente superiore di 3 dB(A) del
livello di rumore di fondo caratteristico del luogo esaminato, potrà essere
promossa formale contestazione a carico del responsabile di tali immissioni.
In questi casi, non è affatto necessario arrivare davanti al
Giudice per trovare soluzione ai termini di lite, il più delle volte un semplice
atto di diffida promosso da un legale incaricato e la successiva definizione di
un accordo stragiudiziale, possono essere sufficienti per instaurare quegli
adeguati vincoli "di compromesso" capaci di riappacificare le parti, evitando un
successivo ricorso nella sede del giudizio, spesso oneroso, specie per la parte
soccombente.
Qualora, invece, la parte intercettata dal reclamo si dimostrasse
disinteressata da tale costruttiva proposta, vi sarà modo si valutare
l'eventuale ricorso in sede civile, attraverso cui veder riconosciuto anche il
risarcimento per gli eventuali danni patiti, o il rinvio del caso all'esame
dell'Autorità Giudiziaria attraverso l'ipotesi sanzionatoria prevista
dall'applicazione dell'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone. In entrambe le circostanze, pare utile voler essere
supportati da un preventivo consulto legale attraverso il quale valutare con
attenzione le condizioni che meglio rappresentano la rivendicazione di tale
specifico caso.
Cordialmente.