La
risposta della Redazione
...Intraprendere un battaglia per far istallare dissipatori
acustici
Egregio Lettore,
per prima cosa pare utile fare un preciso distinguo fra sicurezza
stradale, in capo al Nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e s.m.i, e rumorosità delle infrastrutture stradali, regolata dal
d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento
e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a
norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". In alcuni casi,
i due termini possono coincidere in altri divergere, pensiamo ad esempio al
problema della sicurezza offerto dalle auto elettriche, considerate troppo
silenziose per i pedoni. In questo caso, inoltre, il nostro intervento non può
che limitarsi al problema della rumorosità essendo quello della sicurezza non di
nostra precipua competenza.
In materia di rumore, dunque, è il gestore
dell'infrastruttura il soggetto al quale vanno riferiti gli oneri della
valutazione dei livelli di rumorosità e quelli degli interventi di
mitigazione, qualora le valutazioni esperite abbiano evidenziato valori
eccedenti i limiti indicati dal citato d.P.R., attraverso la predisposizione del
Piano di contenimento ed abbattimento del rumore indicato dall'art. 2 del
D.M. 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, da
parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore", il quale deve perlomeno contenere:
l'individuazione e le modalità di realizzazione degli interventi, l'indicazione
dei tempi, il grado di priorità di realizzazione e le motivazioni di eventuali
interventi direttamente presso i ricettori.
Inoltre, nel caso in cui su tale asse stradale transitino più di
3 mln di veicoli/anno al gestore competono anche gli oneri previsti in
attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 recante "Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale" il quale prevede, fra l'altro l'individuazione dei Piani di
azione, ossia dei piani volti a limitare o ridurre il rumore ambientale
laddove necessario, assicurandone l'informazione e la partecipazione del
pubblico.
Un tanto, prima di intraprendere una qualsiasi azione di forma,
pare utile volersi assicurare che il gestore in primis e le Autorità
preposte (Comune e Regione) in secundis abbiano assolto agli obblighi di
Legge, volendo ricevere informazioni circa gli esiti delle previste valutazioni
e dei tipi di interventi programmati, laddove specificatamente previsti.
Qualora tali informazioni risultino carenti, se non addirittura
assenti, potrà valutarsi l'opportunità di disporre di un'autonoma campagna di
rilevamento "in continuo" della rumorosità, affidata ad un Tecnico Competente
in Acustica Ambientale da Lei incaricato, attraverso la quale assumere
informazione del reale stato dell'inquinamento acustico presente nella zona e
quale utile "spunto" per invocare presso le Autorità competenti l'osservanza dei
termini previsti dalla Legge.
Cordialmente.